Sentenza 7 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10914 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
4 7 O 3 . L REPUBBLICA ITALIANA L N O . B 1 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N Z A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R Oggetto X SEZIONE TERZA CIVILE La of E incidente shruster T N E A S T E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R 1 09 14/01Dott. Gaetano FIDUCCI A C 18063/99 Rel Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Con. 23534 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Rep. Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 14/06/01 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LLOYD ITALICO ASSIC SPA, con sede in Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Paulo Da Silva Sebastiao, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 525, presso lo studio dell'avvocato IO CASCINO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DO AT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI SANTA MELANIA 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA VADI, 2001 difesa dall'avvocato VALENTINO VADI, 1326 giusta delega in atti;
-1- controricorrente nonchè
contro
DO IO;
intimato avversO la sentenza non definitiva n. 79/99 e definitiva n. 1063/99 del Giudice di pace di GENOVA, rispettivamente emessa e depositata il 22/01/99 e emessa il 18/05/99 e depositata il 19/05/99 (R.G. 1919/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato NN CASCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 26 marzo 1998 EN RR, esponendo che la propria autovettura era rimasta danneggiata nello scontro con l'autocarro di proprietà del di lei padre NN RR, conveniva quest'ultimo davanti al Giudice di pace di Genova, nonché la S.p.A. YD IT Assicurazioni, che assicurava l'autocarro per la г.c.a., per essere risarcita del danno. Radicatosi il contraddittorio, con sentenza non definitiva 22 gennaio 1999 il giudice adito rigettava l'eccezione della compagnia d'assicurazioni secondo cui il danno era @leccent irrisarcibile ex art. 4 novellato legge 24 dicembre 1969 n. 990, essendo la danneggiata figlia del danneggiante. Dopo di che, con sentenza definitiva 19 maggio 1999 condannava RR e il YD IT a pagare alla RR, per il titolo dedotto, la somma di lire 1.324.000, oltre rivalutazione ed interessi. Per la cassazione della sentenza il YD IT proponeva ricorso sulla base di un motivo. Resisteva con controricorso la RR. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1 e 4 legge 990/1969, come modificato dall'art. 28 legge 19 febbraio 1992 n. 142, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la compagnia 3 ricorrente si duole che il Giudice di pace, nel dare atto del rapporto di parentela suindicato, non abbia considerato la modifica apportata dalla legge 142/1992 all'art. 4 citato: modifica che aveva "eliminato, dall'originaria esclusione di soltanto le lesioni personali, mentre haresponsabilità, mantenuto tale esclusione per i danni a cose". Osserva il Collegio. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a fare tempo da Cass. sez. un. 15 ottobre 1999 n. 716, le sentenze pronunciate dal Giudice di pace secondo equità nelle cause di valore inferiore a lire 2.000.000, sono impugnabili per Quevent cassazione, con riferimento agli errores in iudicando, limitatamente alla violazione di norme costituzionali e di quelle comunitarie, ove di rango superiore a quelle ordinarie. In forza di tale principio, applicabile nella fattispecie in considerazione del (pacifico) valore della causa, chiara appare l'inammissibilità della censura, con la quale è invece denunciata violazione di una norma di legge ordinaria. Così rigettato il ricorso, nella sussistenza di giusti motivi si compensano fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 14 4 giugno 2001. EST. IL PRESIDENTE Spara an IL CANCELLIERE C1 NN Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, i 7-060 2001- IL CANCELLIERE C1 NN Giambattista Ther 4 7 0 . 1 1 , 1 2 5