Sentenza 2 dicembre 2003
Massime • 1
I termini per la proposizione dell'impugnazione debbono essere osservati anche con riferimento ai provvedimenti abnormi (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notificazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2003, n. 4311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4311 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 02/12/2003
1. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1944
3. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 013579/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di NUORO;
avverso ordinanza 7/3/03 del Tribunale di Nuoro;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
Letta la requisitoria scritta 10/6/03 del Sost. Proc. Gen. Dott. DE SANDRO ANNA MARIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
- Con ordinanza dibattimentale 7/3/03, il Tribunale di Nuoro dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio di SA SS (imputata del reato di cui all'art. 388 c. 2 C.P.) per omessa previa notificazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis C.P.P., disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. - Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, deducendo "l'abnormità del provvedimento" (per aver determinato una indebita e irrimediabile regressione del procedimento).
- Con requisitoria scritta 10/6/03, il Procuratore Generale presso questa Corte concludeva per l'inammissibilità del ricorso (giacché tardivamente proposto).
- Con memoria 10/11/03, il difensore della CO si associava alle argomentazioni e alle richieste del predetto Procuratore Generale. MOTIVI DELLA DECISIONE
- Nella requisitoria scritta 10/6/03 del Procuratore Generale presso questa Corte, si legge testualmente: "Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile perché proposto fuori termine". "Il provvedimento del Tribunale è stato pronunciato in udienza, alla presenza del P.M.".
"La conoscenza dell'ordinanza, data l'unitarietà e l'impersonalità dell'Ufficio del P.M., deve farsi risalire alla data dell'udienza, con la conseguenza che il ricorso, proposto in data 29/3/03, deve considerarsi tardivo".
"L'osservanza dei termini per l'impugnazione è, infatti, condizione essenziale per la validità del gravame e, per costante giurisprudenza della Corte Suprema, debbono essere osservati anche in caso di provvedimento abnorme".
- Le argomentazioni svolte dal Procuratore Generale appaiono corrette e condivisibili, giacché il ricorso per Cassazione risulta effettivamente proposto oltre il termine di quindici giorni (dalla pronuncia del provvedimento alla presenza delle parti) previsto dalla normativa vigente.
- Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Nuoro, pertanto, dev'essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004