Sentenza 22 dicembre 2015
Massime • 1
L'imputato non ha interesse ad impugnare una sentenza di improcedibilità per mancanza di querela; ciò anche se tale decisione consegua ad una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, trattandosi di causa originaria ostativa all'esercizio di tale potere, benché successivamente dichiarata. (Fattispecie relativa a sentenza di improcedibilità per mancanza di querela pronunciata a seguito di riqualificazione dell'imputazione di estorsione in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/2015, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2015 |
Testo completo
1 0 6 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA GIOVANNI CONTI - Presidente - N.1815 Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIORGIO FIDELBO N. 54744/2014- Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere - Dott. LAURA SCALIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR ER N. IL 13/01/1969 avverso la sentenza n. 3599/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 25/09/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Frauese SALZAMO che ha concluso per & riged to del ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv Uditil difenson Avv. G. BOTTA dhe he doerito l'ecegglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO a1. Con sentenza del 25.9.2014 la Corte di appello di Palermo seguito di gravame interposto dal Procuratore della Repubblica e dalla parte civile ZA FI avverso la sentenza emessa il 5.11.2012 dal locale Tribunale nei confronti di AR OG, imputato di estorsione ai danni del ZA in riforma di detta decisione, - qualificando il fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione dell'art. 393 cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente al fatto patito dal ZA, basata su mere ipotesi, smentite da logiche argomentazioni e non avendo partecipato in alcun modo ad alcuna attività, rimanendo immotivata la ritenuta «pantomima» e la «volontaria resistenza opposta dall'imputato». Inoltre, i Giudici di secondo grado avrebbero omesso di considerare che il AR si è determinato ad accettare il denaro solo dopo una forte insistenza e, soprattutto, perché convinto di averne diritto, dopo essere rassicurato a riguardo dalla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'imputato non ha interesse ad impugnare una sentenza di improcedibilità per mancanza di querela. Ciò anche se l'esistenza del limite posto dall'ordinamento all'esercizio del potere giurisdizionale in relazione alla necessità dell'istanza di punizione dell'offeso venga riconosciuta a seguito di una diversa qualificazione giuridica del fatto Я contestato, trattandosi di causa originaria ostativa all'esercizio di tale potere, benché successivamente dichiarata (Sez. 2, n. 2630 del 15/06/1982, Smanti, Rv. 158076). 1 3. In ogni caso, il vaglio previsto dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. che con il ricorso sostanzialmente si sollecita - -non è previsto per la ipotesi di declaratoria di improcedibilità per mancanza della querela.
4. Nella specie, trattandosi di declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela per fatto diversamente qualificato rispetto alla originaria qualificazione come reato procedibile di ufficio, va riconosciuta - pertanto - detta causa di inammissibilità del ricorso.
5. Alla conseguente declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 22.12.2015. Il componente estensore Il Presidente Angelo Capozzi Giovanni Conti Ячик DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E Piera Esposito T R O C 2