Sentenza 21 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2003, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
E N еe 74608 O I Z 1 / A 5° 4 R / . T 6 S N 2 I . G .R E B .P PUBBLICA ITALIANA R D A L I L A L A E R D D . A T NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 0 8 1 4 / 5 0 3 B I E T S C A T U N T N E A S E I S I 3 T R 1 E A E Oggetto . T N A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Selry Flow Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Presidente PAOLINI R.G.N. 4233/01 Consigliere Cron. 1716 Dott. Massimo ODDO Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Rep. FICO Rel. Consigliere Ud. 03/06/02 Dott. Nino GIULIANI Consigliere C.C. Dott. Paolo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GENERALE DELLOPORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA CORTE SUPREMA DI CASSA" STATO, CAMPIONE CIME 2002 che lo rappresenta e difende ope legis;
N. 74608 24.03 ricorrente -1-
contro
NC NO, RA CI;
- intimati la sentenza n. 471/99 della Commissione avverso regionale di PERUGIA, depositata il tributaria 20/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 03/06/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo FA NC e UC RA, residenti in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, n.159, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo illegittima la detrazione operata, ha rideterminato l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa. La Commissione Tributaria di primo grado di Perugia ha accolto il ricorso del contribuent e la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha confermato la decisione rigettando l'appello dell'Ufficio. Contro la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133; dell'art.3, comma due bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791; dell'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1986, n.46 e dell'art.2 del D.P.R. n.597 del 1973. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art.3, comma due bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 -il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese ai sensi dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini IRPEF e ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. 18 aprile 2000, n.4945; 25 giugno 2001, n.8659; 24 agosto 2001, n.11248). L'amministrazione ricorrente non ha addotto elementi che inducano ad una diversa considerazione della questione e pertanto il ricorso proposto va rigettato per manifesta infondatezza. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte vittoriosa.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso. Roma, 3.6.20023.6.2902 presidentelive Parli il cons. est. IL CANCELLIERE C Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 GEN. 2803Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA