Sentenza 24 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2003, n. 11524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11524 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 1524/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg. R.G.N.11240/00 Presidente Dott. Salvatore SENESE 13487/00 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere 25388 Cron. Dott. Giovanni Consigliere MAZZARELLA Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Ud. 08/10/02 ha pronunciato la seguente: SEN T EN ZA sul ricorso proposto da: s.p.a. CIGO, già s.p.a. CIGO -Compagnia Italiana Gomma- in persona del dott. Fabio Pelino, giusta procura 16 dicembre 1999, rep.24546 raccolta 9909, Notar UL OL di Como, elettivamente domiciliato in Ro ma, viale America n.11, presso l'avv. Andrea Musenga, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Silvano Saladino del Foro di Como;
ricorrente
contro
EL NT, elettivamente domiciliato in presso 1' avv. Aldo Bissi, Milano, Corso Magenta n. 42, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
M 3926 controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Como del 14-31 maggio 1999, n.447, RGAC 447, RGAC 73 del 1998, cron. 100; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Massimo Vitolo per delega avv. Bissi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 14-31 maggio 1999, il Tribunale di Como, decidendo nel merito la causa tra la s.p.a. GO e AN AR, respingeva l'appello principale proposto dalla società e quello incidentale dell'ex dipendente. Innanzi tutto, i giudici di appello rigettavano l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'AR, per dedotta inesistenza della notificazione dell'atto di impugnazione. Il Tribunale osservava che la violazione dell'art.330 codice di procedura civile www per avere notificato il ricorso in appello in luogo diverso da quello stabilito dal codice (presso il comporta solo la nullità procuratore costituito) notifica e non anche quella della della impugnazione: e che la nullità della notificazione era stata in ogni caso sanata con la costituzione della parte (anche se attuata allo scopo di far rilevare il vizio). In ordine alla dichiarazione di inammissibilità della opposizione a decreto ingiuntivo contenuta nella decisione del Pretore - il Tribunale accoglieva le censure della CIGO, rilevando che il termine di dieci giorni di cui all'art.415 comma 4 3 non può essere considerato perentorio, sicchè anche la sua inosservanza non produce alcuna decadenza ove siano rispettati, come nel caso di specie, i termini di comparizione di cui ai commi quinto e sesto dello stesso articolo. Tra l'altro, aggiungevano i giudici di appello, era - sia pure stato 10 stessa difesa dell'AR a dare atto che il ricorso in successivamente opposizione era stato notificato in termini e cioè nei dieci giorni di legge nella Cancelleria della Pretura di Como. Pertanto, appariva circostanza del tutto irrilevante che ciò non fosse stato dedotto sin dal primo grado, ma solo nelle difese in appello, posto che l'accertamento della regolarità del contraddittorio costituisce comunque un compito rimesso all'ufficio del giudice. Nel merito, infine, il Tribunale Osservava che ין'opposizione doveva essere rigettata attesa la assoluta irrilevanza del verbale di conciliazione prodotto ai fini della invocata estinzione del debito in questione (relativo а spese di trasferta) e la assoluta genericità delle ragioni di credito assunte come rinunciate al di fuori di quelle espressamente indicate e della natura di clausola di mero stile propria di quella richiamata dall'appellante (p.8). 4 Nj Tra l'altro, la società aveva ammesso di avere sottoscrizione dellaeffettuato subito dopo la conciliazione in questione una ulteriore proposta transattiva per chiudere anche ogni ragione di credito in ordine alle spese. Tale circostanza, secondo il Tribunale, era tale da provare che le parti non intendevano far rientrare nell'ambito dell'accordo conciliativo anche il credito dell'AR relativo al rimborso delle trasferte Avverso tale decisione la società CIGO ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Resiste l'AR con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato а quattro motivi. La società CIGO ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi devono essere riuniti, in quanto proposti contro la medesima decisione. Appare necessario esaminare prima di tutto i primi tre motivi del ricorso incidentale proposto dall'AR. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.360 11.3 codice di procedura civile). L'AR lamenta la violazione dell'art.330 codice di procedura civile, dell'art.82 del R.D. 22 5 gennaio 1934 n.37, dell'art. 415, quarto comma, codice di procedura civile, dell'art.154 e dell'art.345 codice di procedura civile. Il ricorrente incidentale rileva che, nel caso di specie, vi è stata violazione del principio in base al quale le impugnazioni si notificano presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio: il ricorso in appello era stato, invece, notificato presso la Cancelleria del Tribunale di Como. Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale sottolinea che, in ogni caso, i termini ordinatori (come quello, di cui all'art. 415, quarto comma, codice di procedura civile, del quale si discute in questa causa) possono essere prorogati solo prima della scadenza. Pertanto, l'inosservanza del termine ordinatorio originario (non tempestivamente prorogato) produce 10 stesso effetto preclusivo scaturente dal mancato rispetto del termine perentorio. Il ricorrente incidentale sottolinea la tardività della produzione dell'originale de l ricorso introduttivo del giudizio, ritualmente notificato entro il termine di dieci giorni (non prorogato prima della scadenza). 6 incidentale Con il terzo motivo, il ricorrente contraddittoria denuncia omessa, insufficiente о motivazione (art.360 n. 5 codice di procedura civile). Secondo il Tribunale di Como, la difesa dell'AR aveva riconosciuto che la notifica era stata fatta nei termini presso la Cancelleria del Pretore di Como: ma tale conclusione era frutto di una falsa interpretazione delle tesi difensive e si dimostrava carente di elementi logico-giuridici. Il Tribunale non aveva motivato adeguatamente i punti decisivi sulla base dei quali la difesa dell'AR riteneva sussistere il vizio della notificazione. I tre motivi del ricorso non sono fondati. Quanto al primo motivo, il giudice di appello ha correttamente ritenuto che la dedotta violazione dell'art. 330 codice civile non comporterebbe ove alcuna inammissibilità dell'appello, sussistente - che, nel rito del lavoro, si perfeziona con il deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice "ad quem" (il che, nella specie, si è puntualmente verificato). Tale deposito impedisce ogni decadenza dall'impugnazione con la conseguenza che qualsiasi 7 giuridica di eventuale vizio о inesistenza ricorso e del fatto della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione ma impone soltanto al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 codice di procedura civile, assegnando allo stesso, previa fissazione di altra udienza di discussione, un termine per provvedere а notificare correttamente ricorso e decreto di fissazione della nuova udienza. Questo principio - enunciato da questa Corte (cfr. diversif Cass. n. 9331 del 1996 ) a superamento di div si ritiene di ribadire е risalenti indirizzi confermare, aggiungendo che, altrettanto correttamente (cfr. Cass. n.317 del 2002), il -giudice d'appello ha ritenuto che nella specie non v'era spazio per ordinare una tinnovazione della notifica e per fissare una nuova udienza stante la costituzione dell'appellato, la quale sanava "ex tunc" il dedotto vizio. Quanto al secondo motivo, anch'esso si infrange contro la giurisprudenza di questa Corte che ritiene ordinatorio il termine di cui agli articoli 415 comma 4° e 435 comma 2° del codice di procedura civile (cfr., ex plurimis, Cass. nn.8711 del 1993 e 8 5997 del 1994). Né viene dedotto che vi sia stata inosservanza del termine minimo a comparire, ma solo che il ricorso non era stato notificato nel termine di dieci giorni, che il decreto pretorile aveva ripetendo la previsioneespressamente richiamato, di legge. Ma è evidente che tale richiamo non valeva а rendere perentorio un termine che tale non è nella previsione legislativa. Ciò rende inammissibile, per difetto di interesse, il terzo motivo con il quale si censura una concorrente e sovrabbondante ragione, posta dal giudice di appello a fondamento della decisione. Si impone, pertanto, il rigetto dei primi tre motivi del ricorso incidentale. I l che apre la strada all'esame del ricorso principale e, nell'ordine, del quarto motivo del ricorso incidentale. Con l'unico motivo la ricorrente principale denuncia violazione falsa applicazione di norme di diritto ex art.360, primo comma, n.3 codice di procedura civile. In particolare, la società CIGO denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1965 del codice civile. 9 conciliativo, secondo la società, Con il verbale regolati tutti i rapporti di sarebbero stati credito e debito tra le parti, derivanti dal cessato rapporto di lavoro. Nel punto 8 dell'accordo era espressamente indicato che le parti non potevano pretendere reciprocamente più nulla per alcuna ragione o titolo in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, a seguito delle reciproche concessioni in esso contenute. Il ricorso inammissibile ancor prima che infondato. La ricorrente principale, infatti, non denuncia alcuna violazione dei canoni fondamentali di ermeneutica contrattuale. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza in tema di ermeneutica contrattuale che l'accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito е censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale, di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile. Nell'ipotesi in cui il ricorrente lamenti 10 espressamente tale violazione, egli ha l'onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all'uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la prospettazione di una diversa (e più favorevole} interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (Cass. 28 maggio 2001 n. 7242). L'indagine compiuta dal giudice merito (conclude Cass. n.7242 del 2001 cit.) nello stabilire l'oggetto ed i limiti di una transazione, applicando la regola dell'art. 1363 codice civile e cioè interpretando le clausole dell'atto non singolarmente, ma le une per mezzo delle altre e attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal apprezzamento di loro complesso, costituisce un fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da una motivazione immune da vizi logici o da errori di diritto. Sotto altro profilo, è stato riconosciuto che la quietanza a saldo, sottoscritta da un lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme, riferita ad una serie di titoli di 11 pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato ed alla del relativo rapporto, può assumere conclusione valore di rinuncia 0 transazione solo alla condizione che risulti accertato che essa sia stata rilasciata con la piena consapevolezza dei diritti determinabili, e con ildeterminati, comunque cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui in mancanza di taut, medesimi, con la precisazione che enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato (Cass. 11 luglio 2001 n.9407). Conformamente a tali principi, il giudice di appello ha posto in luce la "assoluta genericità delle ragioni di credito assunte come rinunciate al di fuori di quelle ivi espressamente indicate e della natura di mera clausola di stile propria di quella richiamata dall'appellante, la cui ammissione circa una pretesa "ex adverso" enunciata immediatamente dopo la conclusione dell'accordo transattivo "de quo" per il pagamento del credito l'ulteriore, non accolta, in oggetto e circa parte debitrice proposta transattiva, dalla una quota di esso, avanzata per il pagamento di 12 comprova l'assoluta estraneità alla volontà espressa dalle parti nella conciliazione in esame, della intenzione di farvi rientrare anche il credito oggi sottoposto all'esame di questo Collegio". Da tanto discende il rigetto del ricorso principale. Con il quarto motivo, il ricorrente incidentale denuncia violazione dell'art. 91 codice di procedura civile e dell'art. 420 comma 2, 421 comma 1 e 2 del codice di procedura civile, nonché insufficiente e contraddittoria omessa, motivazione. L'AR censura la sentenza del Tribunale, nella parte in cui 10 stesso ha disposto la compensazione delle spese di quel giudizio. Il motivo è infondato. I giudici di appello hanno motivato la decisione sulle spese con il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale. Costituisce principio consolidato nella し giurisprudenza di questa Corte che in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione limitato alla violazione del principio secondo il quale le spese 13 non possono essere poste а carico della parte totalmente vittoriosa. Pertanto, esula da tale sindacato e rientra invece nei poteri discrezionali del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di concorso di altri indicazione giusti motivi, la cui rimessa al prudente apprezzamento del giudice e sfugge al controllo di legittimità della Corte di Cassazione, sempre che non siano state addotte ragioni illogiche o erronee (Cass. 20 maggio 1983 n. 3507, 24 maggio 1983 n. 3583). Conclusivamente, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Sussistono giusti motivi per disporre la laden compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
B la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. bi а д Compensa le spese del giudizio. m Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2002. a IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE C Lahuster / IL CANCELLIERERE Depositato in Cancelleria joggi,? 4 LUG. 2003 IL CANCELLIEREне