Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2002, n. 5210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5210 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' -052 10/02 REPUBBLICA T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 8137/00 Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere 10721/00 .15841 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. Dott. Michele DE LUCA - Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere Ud. 31/01/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE 3 Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. _ IL SOLE 24 ORE per diritti L.
3.10 sul ricorso proposto da:
1.2.APR. 2002 IL CANCELLIERERETE GAMMA SPA, in persona del legale rappresentanteil pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO CANCELLERIA che lo rappresenta e difende unitamenteVESCI, all'avvocato ALESSANDRO CICOLARI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EL PE, DI LV, MP SC;
壘 - intimati 2002 e sul 2° ricorso n° 10721/00 proposto da: 529 EL PE, MP SC, DI LV, -1- elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
RETE GAMMA SPA;
- intimato avverso la sentenza n. 105/99 del Tribunale di CUNEO, depositata il 17/04/99 R.G.N. 85/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato VESCI;
udito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi al Pretore di Cuneo, PP PE, CE AM e IL TA, premesso di essere stati assunti dalla Rete Gamma s.p.a. per passaggio diretto dalla Cunotel s.r.l., esponevano che all'atto del trapasso la nuova datrice di lavoro si era impegnata nei loro confronti a mantenere tutto quanto acquisito con la Cuneotel, tranne gli scatti di anzianità, e quindi anche l'indennità di presenza nell'ammontare di L. 10.000 per ogni giornata di presenza effettiva al lavoro;
che tale indennità, in un primo tempo indicata nelle buste paga come gettone di presenza e poi come straordinario forfettizzato, per decisione unilaterale e illegittima della società era stata ridotta a L. 1000 giornaliere successivamente al gennaio 1993 e soppressa dal luglio 1993. Chiedevano quindi la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle somme conseguentemente maturate fino al settembre 1995. La convenuta si costituiva nei giudizi, contestando le pretese dei lavoratori. Deduceva, infatti, che l'indennità in questione era stata corrisposta sulla base di un accordo prevedente che l'indennità stessa, diretta a premiare i più assidui al lavoro, sarebbe stata corrisposta secondo l'insindacabile discrezionalità della direzione, anche in modo discontinuo, e avrebbe potuto essere sempre revocata, non costituendo un elemento retributivo o un diritto acquisito. Il Pretore, riuniti i giudizi, accoglieva le domande. Rilevava, infatti, che dall'istruttoria espletata era rimasto confermato che, all'atto del passaggio dei lavoratori alle dipendenze della convenuta, questa si era impegnata a mantenere nei confronti dei lavoratori la situazione retributiva in atto, comprensiva • dell'indennità rivendicata, quindi arbitrariamente abolita dalla datrice di lavoro. 3 A seguito di appello della Soc. Rete Gamma, a cui resistevano i lavoratori, il Tribunale di Cuneo confermava la sentenza di primo grado, salvo che per la esclusione della voce relativa alla rivalutazione delle somme richieste. Ad avviso del Tribunale, doveva disattendersi la tesi relativa al carattere meramente occasionale dell'erogazione, fondata sul tenore della lettera inviata ai singoli lavoratori, poiché le indennità in questione erano state erogate per alcuni anni in modo costante e senza alcuna soluzione di continuità nei confronti delle maestranze che avevano i requisiti per beneficiarne, sicché esse facevano ormai parte della retribuzione non riducibile. Del resto proprio la lettera invocata dalla appellante provava che l'emolumento era corrisposto in conseguenza della precisa volontà della datrice di lavoro di premiare i dipendenti maggiormente presenti sul posto di lavoro. Inoltre, nella specie la Rete Gamma, come provato dalla lettera prodotta dai lavoratori, si era impegnata nei loro confronti a mantenere la situazione retributiva acquisita presso la Cuneotel, compresa l'indennità in questione, che pacificamente era loro erogata anche dal precedente datore di lavoro. sille (sussistenza della Doveva anche escludersi la prova del consenso dei lavoratori alla revoca dell'indennità, non essendo adeguatamente significativo il silenzio serbato in un primo momento da alcuni dei lavoratori. Il cumulo della rivalutazione con gli interessi era escluso dal Tribunale in base all'art. 22, comma 36, 1. n. 724/1994. La Rete Gamma propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo articolato in sei punti. I tre lavoratori resistono con controricorso e propongono un motivo di ricorso incidentale. La Rete Gamma ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi devono essere riuniti, in quanto hanno ad oggetto la stessa sentenza. La ricorrente in via principale Rete Gamma s.p.a. deduce violazione degli artt. 1340, 2103, 1362, 1363 c.c. e omissione o contraddittorietà di motivazione su punti decisivi. Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto irrilevante il contenuto del documento attestante la volontà datoriale circa la connotazione liberale, discrezionale e revocabile dell'erogazione, valorizzando la mera reiterazione della sua corresponsione, in violazione del principio per cui il comportamento delle parti può costituire elemento di interpretazione della loro volontà, ma non esso stesso essere fonte di un'obbligazione contrattuale, e del principio per cui per l'instaurazione di un uso aziendale non è sufficiente la mera reiterazione del comportamento, ma è necessario anche uno specifico intento negoziale di regolare anche per il futuro determinati aspetti del rapporto lavorativo (punto 1). Deduce inoltre che la sentenza sia carente sotto il profilo dell'analisi della volontà datoriale di impegnarsi incondizionatamente anche per il futuro, incorrendo nei vizi di motivazione e di violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. Il giudice di merito, infatti, aveva valorizzato, della lettera aziendale, l'intento di premiare i dipendenti maggiormente presenti sul posto di lavoro, trascurandone tutti gli altri aspetti, quali in particolare il riferimento all'insindacabile discrezionalità, e alla facoltà di revoca (punti 2 e 3). Lamenta anche la violazione del principio dell'onere della prova, e vizio di motivazione, quanto alla affermazione secondo cui la Rete gamma aveva assunto 5 l'impegno di erogare quanto acquisito dai dipendenti nel precedente rapporto con la Cuneotel;
infatti la società aveva sempre contestato in giudizio, sia in primo che in secondo grado, che la lettera invocata dalle controparti fosse stata sottoscritta da un soggetto che poteva impegnarla. Inoltre, aveva ignorato le lettere di assunzione (relative a PE e AM), che non facevano assolutamente riferimento ad intese nel senso indicato dalla controparte (punto 4). Si duole, poi, della violazione dell'art. 2103 c.c., per avere il Tribunale ritenuto legittima la riduzione della retribuzione solo in occasione di mutamento di mansioni o delle modalità della prestazione, e non anche in riferimento a semplici erogazioni oltre i minimi (punto 5). Lamenta, infine, la violazione dell'art. 2103 c.c. e delle norme sull'interpretazione dei contratti, quanto all'esclusione che il comportamento tenuto dai dipendenti per lungo tempo significasse accettazione e assenso rispetto alla riduzione della retribuzione (punto 6). I ricorrenti in via incidentale deducono violazione dell'art. 22, comma 36, 1. 23 dicembre 1994 n. 724, rilevando l'inapplicabilità della disposizione relativa al divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti maturati entro il 31 dicembre 1994. I primi quattro profili di censura del ricorso principale devono ritenersi inammissibili, come fondatamente eccepito dai controricorrenti. Al riguardo è opportuno premettere, in linea di diritto, che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del decidere nel giudizio di secondo grado, quale fissato e delimitato dall'impugnazione delle parti, e non possono riguardare, 6 in ✓ contrasto con il giudicato interno formatosi per difetto di impugnazione e rilevabile anche d'ufficio, eventuali ampliamenti dell'ambito del giudizio di appello, rispetto a quello circoscritto e delimitato dagli specifici motivi di gravame, operati dal giudice nella sentenza di secondo grado (Cass. 25 luglio 1994 n. 6903; Cass. 25 marzo 1995 n. 3496: cfr. anche Cass. 27 novembre 1994 n. 9960; Cass. 22 dicembre 1994 n. 11062; Cass. 28 luglio 2000 n. 9936; Cass. 21 gennaio 2001 n. 6). Nella specie, il giudice di primo grado ha ritenuto documentalmente provato che, all'atto del passaggio diretto dei lavoratori dalla Cunotel alla Rete Gamma, quest'ultima si era impegnata nei confronti dei lavoratori a mantenere la situazione retributiva vigente (esclusi gli scatti di anzianità), tra cui doveva ritenersi compresa anche l'indennità oggetto della causa, e ha ritenuto illegittime la riduzione e la successiva sua abolizione disposte unilateralmente dall'azienda. La Rete Gamma con l'atto di appello non ha posto in dubbio né la fonte pattizia dell'erogazione, né il suo carattere retributivo, limitandosi a contestare che la stessa costituisse parte della retribuzione coperta dalla garanzia di irriducibilità a norma dell'art. 2103 c.c., e a sostenere che per la sua soppressione non era necessario il consenso dei lavoratori, il quale era tuttavia ravvisabile nel loro prolungato silenzio, avente valore di un comportamento concludente. D'altra parte, non può darsi rilievo al generico richiamo conclusivo alle eccezioni e agli argomenti svolti nella memoria di costituzione e nelle note difensive del primo grado, certamente inidoneo ai fini della enucleazione di ulteriori censure rispetto alle statuizioni del giudice di primo grado (Cass. 20 gennaio 1999 n. 498; Cass. 17 gennaio 2001 n. 573; Cass. 22 gennaio 2001 n. 875). 1" 7 Poiché in appello non è stata posta in discussione la fonte contrattuale delle erogazioni in questione, né comunque si è sostenuto, in contrasto con l'accertamento compiuto dal giudice di primo grado circa l'obbligazione assunta dall'azienda, che alla stessa obbligazione andasse attribuito un tenore conforme alle lettere inviate ai lavoratori dall'azienda e ora invocate, deve rilevarsi la novità - e il contrasto con il giudicato interno - dei motivi di ricorso nella parte in cui censurano la mancata considerazione delle medesime lettere in questione quale titolo delle erogazioni. Per la stessa ragione non sono comunque concludenti le censure mosse alla valorizzazione, compiuta dal giudice d'appello, della continuatività delle erogazioni, sotto il profilo della non sufficienza di tale elemento ai fini della instaurazione di un uso aziendale, nonché di alcuni elementi contenuti nelle stesse lettera dell'azienda. Infatti non era più in contestazione, già in appello, il fondamento contrattuale della corresponsione della indennità in questione. Deve comunque osservarsi che non è fondata neanche la censura delle argomentazioni sviluppate, sia pur superfluamente, dal giudice di appello, in merito alla configurabilità, nelle circostanze dell'erogazione da alcuni anni e senza alcuna soluzione di continuità dell'indennità in questione, di un titolo idoneo a far ritenere l'inclusione della medesima indennità nella retribuzione incondizionatamente spettante ai dipendenti che in tali termini ne beneficiavano. In tale rilievo è insito, infatti, l'accertamento di fatto relativo a un comportamento concludente del datore di lavoro, costituente manifestazione di una sua volontà negoziale in tal senso, accertamento rispetto al quale non è contraddittorio il richiamo da parte del Tribunale al tenore delle lettere invocate dalla Rete Gamma, a conferma della volontà dell'azienda di premiare i 8 dipendenti maggiormente presenti del lavoro, senza considerazione anche delle precisazioni contenute nelle stesse circa il carattere discrezionale e revocabile dell'erogazione. Da quest'ultimo punto di vista, infatti, è giustificata, sul piano logico-giuridico, la valorizzazione da parte del giudice di merito delle modalità di erogazione in concreto seguit@nella prassi, evidentemente ritenute espressione di una modificazione, per fatti concludenti, della ipotizzata diversa iniziale volontà della società datrice di lavoro (cfr. Cass 10 aprile 1990 n. 3039 e Cass. 23 agosto 1990 n. 8573). E' opportuno anche rilevare che, con riferimento a fattispecie come quelle in esame, è pertinente, appunto, il riferimento all'ipotesi della pattuizione contrattuale per fatti concludenti, mentre appare ultronea tutta la problematica relativa agli usi aziendali, che riguarda la rilevanza della ripetizione da parte del datore di lavoro di condotte che non possono assurgere al valore di manifestazione di volontà negoziale per comportamento concludente nei arrendale STU confronti dei singoli, specifici, dipendenti che invocano l'uso negoziale stesso (per esempio, per la non precedente verificazione nei loro confronti della situazione in ipotesi legittimante il loro diritto). E inammissibile anche la riproposizione in questa sede delle contestazioni proposte in primo grado e non reiterate in appello circa la non riconducibilità alla volontà della società la dichiarazione volta a garantire ai dipendenti i diritti acquisiti presso la Cuneotel. Con la censura di cui al punto n. 5) non si contesta l'affermazione del giudice d'appello circa l'inapplicabilità della specie del principio secondo cui non sussiste il diritto alla conservazione di componenti accessorie della retribuzione collegate ad aspetti estrinseci della prestazione, e non all'intrinseco contenuto professionale della stessa. Si sostiene però che è suscettibile di 9 riduzione anche la parte della retribuzione che eccede i minimi. Questa 1 affermazione è sicuramente infondata in termini generali. E' evidente, infatti, che l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi, se può rendere legittima una sua riduzione concordata, non abilita certo il datore di lavoro a ridurre unilateralmente la retribuzione in violazione del contratto di lavoro. Il profilo di ricorso di cui al punto n. 6) è a sua volta inammissibile, poiché presuppone un contenuto della motivazione della sentenza impugnata diversa da quella reale. Infatti il giudice d'appello non ha escluso l' idoneità di un lungo silenzio tenuto dai lavoratori ad esprimere accettazione di una riduzione della retribuzione, avendo fatto riferimento, in punto di fatto, al silenzio "serbato nell'immediatezza” e all'assenza di altri fatti idonei a renderlo univocamente significativo di una manifestazione tacita di volontà. Il ricorso incidentale è fondato, poiché è indubbio che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione, posto dall'art. 22, comma 36, 1. n. 724/1994 - di cui peraltro nelle more del giudizio è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale quanto ai rapporti di lavoro privati (Coste cost. 2 novembre 2000 n. 459) - si applica, giusta il suo espresso tenore letterale, solo agli emolumenti il cui diritto sia maturato successivamente al 31 dicembre 1994. Proceduto al relativo annullamento della sentenza impugnata, questa Corte può procedere alla conseguente decisione nel merito, nei limiti derivanti dalla formulazione del motivo di ricorso, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Dovendosi procedere alla regolamentazione delle spese del giudizio in relazione a tutti i suoi relativi gradi, si ritiene opportuno confermare per il giudizio di merito le statuizioni al riguardo già adottate nelle relative sedi;
la Rete Gamma s.p.a., soccombente, deve essere condannata a rimborsare alle 10 controparti anche le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale;
annulla in relazione a quest'ultimo la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Rete Gamma s.p.a. a corrispondere ai ricorrenti in via incidentale, sugli importi loro riconosciuti dalla sentenza d'appello, maturati entro il 31.12.1994, la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme via via rivalutate;
conferma le statuizioni sulle spese dei giudici di merito;
condanna la ricorrente principale alle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 22,90 oltre a Euro 1500,00 per onorari. ' Così deciso in Roma il 31 gennaio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Sabelio Tabl brylich IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 11 APR. 2002 oggi, bagen IL CANCELLIERE 11