Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 1
Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato da giudice monocratico in primo grado ha natura di sentenza, ancorché pronunciato sotto forma di ordinanza, ed è, pertanto, impugnabile con i mezzi di gravame ordinari (nella specie, appello), con conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione introdotto ex art. 111 Cost.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2002, n. 8206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8206 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE di ROGGIANO GRAVINA, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, Via Catanzaro n. 29, presso l'avv. Raffaele Forestiero, unitamente all'avv. Francesco Conforti che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SA OB & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Boezio n. 6, presso l'avv. Ettore Paparazzo, unitamente all'avv. Sauro Branzaglia del Foro di Forlì, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza emessa il 15 gennaio 2000 dal Tribunale di Porli in composizione monocratica nella causa n. 365/96 R.G. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 febbraio 2002 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Umberto De Augustinis, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
- che con atto notificato il 23 febbraio 1996 il Comune di Roggiano Gravina conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Forlì, la S.n.c. SA RO & C., proponendo opposizione al decreto con il quale il Presidente di quel Tribunale gli aveva ingiunto, su ricorso della società convenuta, il pagamento della somma di L. 153.388.920;
- che in data 18 novembre 1996 il giudizio era sospeso fino alla definizione del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale posto a fondamento del decreto ingiuntivo, pendente presso la Corte d'appello di Bologna;
che con "ordinanza" del 15 gennaio 2000 veniva dichiarata, su istanza del convenuto, l'estinzione del giudizio, non essendo stato riassunto entro il termine stabilito dall'art. 297, primo comma, c.p.c., dopo la definizione della causa pregiudiziale con sentenza passata in giudicato;
- che il Comune chiede la cassazione di tale provvedimento con due motivi di ricorso;
che la Società resiste.
Considerato in diritto
- che con il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., la "ordinanza" impugnata viene censurato sotto un duplice profilo, per non aver considerato:
- che la sentenza in data 27 ottobre 1998, con la quale la Corte d'appello di Bologna aveva dichiarato improponibile l'impugnazione del lodo era stata notificata a persona non legittimata a ricevere l'atto; che, nell'emettere il provvedimento impugnato, il giudice del Tribunale di Forlì non si era pronunciato sulle eccezioni mosse, in quella sede, da esso ricorrente;
- che questa Corte, con costante orientamento, ha ripetutamente statuito che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato, come nel caso di specie, da giudice monocratico ha natura di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza ed è quindi impugnabile con i mezzi di gravame ordinari (Cass. 14 luglio 1989, n. 3314; 21 febbraio 1992, n. 2151; 2 dicembre 1999, n. 13442);
- che, conseguentemente, il ricorso per cassazione, proposto dal ricorrente ai sensi dell'art. 111 Cost., è inammissibile, dal momento che il provvedimento impugnato è stato pronunciato in primo grado ed è, come tale, impugnabile con l'appello (art. 339 c.p.c.);
- che le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della resistente, liquidate in euro 1591,21 (millecinquecentonovantuno/21) di cui 1500.00 (millecinquecento/00) per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002