Sentenza 9 maggio 2013
Massime • 1
La perizia, assunta in dibattimento o nell'incidente probatorio, può essere utilizzata in una procedura incidentale "de libertate" non appena sia stata depositata la relazione scritta, e quindi anche prima che il perito sia stato sentito, ponendosi il problema del rapporto temporale fra la lettura della relazione e l'esame orale del perito solo nella fase dibattimentale.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 26077 del 09https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26077 Anno 2013 Presidente: GIORDANO UMBERTO Relatore: CASSANO MARGHERITA SENTENZA sul ricorso proposto da: FALBO FABIO ANTONIO N. IL 04104/1972 avverso l'ordinanza n. 702/2012 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 02/10/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO; lette/seetite le conclusioni del PG Dott. R.- AA-.:4-22-A> cf2-a- eva(–rx41=P 42 a— Uditi difensor Avv.; C2 -“;- (24.ots lAs2A.«.• 4L '-‘L – Data Udienza: 09/05/2013 Ritenuto in fatto. 1. Il 2 ottobre 2012 il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto da Falbo Fabio Antonio avverso l'ordinanza della Corte d'assise di Cosenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2013, n. 26077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26077 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/05/2013
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1670
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 48762/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LB FA ON N. IL 04/04/1972;
avverso l'ordinanza n. 702/2012 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 02/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ANIELLO R., che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 2 ottobre 2012 il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto da BO FA IO avverso l'ordinanza della Corte d'assise di Cosenza del 30 maggio 2012 che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari per incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto con la detenzione in carcere.
Il Tribunale osservava che dalla perizia disposta emergeva che le condizioni di salute di BO, affetto da "angioedema ereditario per deficit congenito del fattore CI 1 NH" erano assolutamente conciliabili con la prosecuzione della detenzione in carcere. Argomentava, inoltre, che, pur in costanza del regime di detenzione, ai sensi del L. n. 354 del 1975, art. 11, e successive modifiche, il ricorrente ben può, previa istanza, ottenere dall'Autorità giudiziaria procedente di sottoporsi presso le strutture ospedaliere ai trattamenti necessari per curare la patologia.
Disponeva, infine, la trasmissione di copia del provvedimento e della perizia medico-legale al D.A.P. per le valutazioni di sua competenza circa il trasferimento del detenuto in un luogo di carcerazione più idoneo a fronteggiare la patologia.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, BO, il quale lamenta violazione di legge in relazione al mancato esame del perito, sollecitato dalla difesa alla luce delle conclusione contenute nell'elaborato peritale e dell'intero quadro clinico di BO, evidenziante un elevato rischio quoad vitam.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Con riferimento alla prima doglianza il Collegio osserva quanto segue.
Occorre premettere che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), (Sez. Un. 31 ottobre 2001, ric.
Policastro, rv. 220092).
Nel caso di specie, dall'esame degli atti risulta che l'elaborato peritale veniva depositato in cancelleria il 17 settembre 2012. Il 2 ottobre 2012 BO, esaminato alla presenza del difensore di fiducia, rendeva dichiarazioni contenenti rilievi critici all'elaborato peritale e contestualmente depositava una memoria. In tale sede non veniva formulata alcuna richiesta di esame del perito nè da BO ne' dal suo difensore di fiducia.
Il ricorrente non ha neppure specificato, nell'atto dell'impugnazione, il pregiudizio in concreto derivato dall'omesso esame del perito - peraltro in precedenza non sollecitato - all'esito del deposito dell'elaborato.
Per completezza occorre infine, evidenziare che la perizia, anche se disposta nelle forme dell'incidente probatorio, ben può essere utilizzata in una procedura incidentale de libertate non appena si sia proceduto al deposito della relazione scritta e, quindi, a prescindere dall'esame del perito, atteso che il problema della correlazione temporale fra lettura della relazione e ed esame orale del perito si pone solo nella fase dibattimentale a norma dell'art. 511 c.p.p., comma 3, (Sez. 1^, n. 3521 dell'8 giugno 1995).
2. Manifestamente priva di pregio è anche l'altra censura. Il provvedimento impugnato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha evidenziato, con puntale riferimento alle circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità, ove, come nel caso di specie, sorrette da compiuta e adeguata argomentazione - che la perizia medico legale non ha comprovato una patologia tale da determinare un'incompatibilità con l'ambiente carcerario ne' la sussistenza di un pericolo di vita.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013