Sentenza 14 novembre 2013
Massime • 1
È inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso la detenzione domiciliare in relazione ad una condanna risultata già eseguita al momento della decisione della Corte di cassazione. (Fattispecie in cui la detenzione domiciliare era stata concessa in relazione alla pena di mesi uno di arresto e il P.M. aveva contestato l'autorizzazione concessa dal Tribunale di sorveglianza ad allontanarsi dal domicilio per alcune ore).
Commentario • 1
- 1. In cosa consiste l’interesse a impugnare in materia di impugnazioni penali?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 aprile 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 568, c. 4) Il fatto Il Tribunale di Palermo, dichiaratosi incompetente a pronunciarsi su di una impugnazione proposta relativa ad un provvedimento adottato dallo stesso Tribunale, quale Giudice dell'esecuzione, trasmetteva gli atti alla Corte di Cassazione. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale ordinanza il difensore dell'istante ricorreva per cassazione deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 180 cod. proc. pen. conseguente al fatto che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale non era …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2013, n. 47882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47882 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 14/11/2013
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 3645
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 18781/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso CORTE APPELLO di FIRENZE;
nei confronti di:
ER AT OR ER, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 4320/2012 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di FIRENZE, del 12/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, annullarsi l'ordinanza impugnata limitatamente all'autorizzazione a lasciare il domicilio nei termini specificati nell'ordinanza medesima con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 marzo 2011 (rectius: 2013), depositata il 13 marzo 2013, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, decidendo nel procedimento di sorveglianza promosso da TI MA ZO RN in relazione alla esecuzione della pena di mesi uno di arresto inflitta per il reato di guida in stato di ebbrezza, commesso nel dicembre 2009, dal Tribunale di Pisa con sentenza del 30 settembre 2011, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e ha ammesso l'istante alla detenzione domiciliare per tutta la durata della pena da eseguire, con la prescrizione di trattenersi in modo continuativo nel domicilio indicato e con l'autorizzazione a lasciarlo per quattro ore giornaliere per attendere alle ordinarie esigenze di vita.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze, che ne ha chiesto l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato difetto di motivazione e falsa applicazione degli artt. 47- ter Ord. Pen. e art. 284 cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha autorizzato il condannato a una uscita quotidiana di quattro ore, senza esprimere alcuna argomentazione a fondamento della disposizione, e d'ufficio e in prevenzione, in mancanza di alcuna richiesta dell'istante e di alcun elemento dimostrativo della sua impossibilità di provvedere alle proprie esigenze primarie.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta e ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla autorizzazione a lasciare il domicilio nei termini indicati, concessa senza motivazione e illegittimamente per la incidenza della sua esecuzione sui connotati strutturali del beneficio in mancanza dell'accertamento della impossibilità per l'interessato di provvedere personalmente alle sue esigenze di vita. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per essere il Procuratore ricorrente privo di concreto interesse alla impugnazione.
2. Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4 quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti.
Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693).
2.1. Il requisito dell'interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, e sussistere oltre che al momento della proposizione del gravame anche in quello della sua decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, dep. 18/10/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo si è presa in specifica considerazione la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta", individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, citata, Rv. 251694).
2.2. Si è anche rilevato che le considerazioni da farsi in tema di interesse a impugnare non mutano ove tale interesse debba essere riguardato secondo la prospettiva del pubblico ministero. Le sezioni unite di questa Corte hanno infatti avuto modo di sottolineare come il pubblico ministero, avuto riguardo alla sua qualità di parte pubblica nel processo e alla sua fondamentale funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 73 Ord. Giud., deve ritenersi portatore di un interesse a proporre impugnazione ogni volta che ravvisi la violazione o la erronea applicazione di una norma giuridica, purché tale interesse presenti le caratteristiche della concretezza e attualità: il che si realizza quando, con la impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, dep. 23/06/1993, P.M. in proc. Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, dep. 14/09/1995, P.M. in proc. Boido e altro;
Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093).
La verifica della esistenza di un interesse concreto e attuale, passa, dunque, attraverso lo scrutinio concatenato della pronuncia che si assume lesiva della norma;
degli specifici petita che avevano contraddistinto la posizione della parte;
del mezzo di impugnazione attivato come congruente alla rimozione degli effetti che si assumono pregiudizievoli, e dei risultati favorevoli a quei petita che dal successo del gravame possono scaturire (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, dep. 17/07/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244110, con riguardo particolare al ricorso per cassazione del P.M. diretto a ottenere l'esatta applicazione della legge processuale).
3. Alla luce di questi condivisi principi, non sussiste, nel caso in esame, l'interesse del ricorrente al ricorso.
Invero, dal rilievo in diritto del richiamo operato dall'art. 678 cod. proc. pen. al precedente art. 666, che al comma 7 dispone che
"il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente", e dal rilievo in fatto che l'ordinanza impugnata non contiene alcuna disposizione di sospensione della sua esecuzione discende che non può ritenersi sussistente un interesse del ricorrente all'apprezzamento, in questa sede, della legittimità e congruenza dell'autorizzazione, concessa a TI, di allontanarsi, nei termini specificati, dal suo domicilio in connessione alla esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare, cui il medesimo è stato ammesso, avuto riguardo alla data della ordinanza concessiva della misura e dell'autorizzazione (12 marzo 2013) e alla durata della pena (un mese di arresto), la cui esecuzione, palesemente decorsa, ha sostituito.
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità non consegue alcuna pronuncia in ordine alle spese del procedimento e al versamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, essendo ricorrente la parte pubblica e non essendovi, comunque, soccombenza delle parti neppure virtuale (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, citata, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, citata, Rv. 208166; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, citata, non massimata sul punto).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2013