Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7196
CASS
Sentenza 26 maggio 2001

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Con riferimento alle ipotesi in cui il rapporto di lavoro pur in mancanza della prestazione lavorativa non si estingue ma rimane soltanto sospeso è necessario distinguere i casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione nei quali, in via del tutto eccezionale, il rischio della mancata prestazione si trasferisce sul datore di lavoro (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio), il quale resta quindi obbligato a corrispondere la retribuzione, dal caso in cui l'assenza dal lavoro sia dovuta a sciopero. Tale ultimo caso, infatti, pur concretandosi nell'esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione, non rientra nelle suddette ipotesi eccezionali sicché ad esso si applica la regola generale della sinallagmaticità delle prestazioni del rapporto di lavoro che comporta che, a fronte della sospensione dell'obbligazione dei lavoratori aderenti allo sciopero di prestare la propria attività lavorativa, sia sospesa anche l'obbligazione del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione. Ne consegue che, salvo che sia diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, anche la tredicesima mensilità, le eventuali ulteriori mensilità aggiuntive e gli altri istituti di retribuzione indiretta o differita devono essere ridotti in misura proporzionale alle giornate di sciopero.

Commentari2

  • 1Retribuzione decurtata per il lavoratore in scioperoAccesso limitato
    Massimo Negro · https://www.eutekne.info/

  • 2Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 31 gennaio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7196
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7196
Data del deposito : 26 maggio 2001

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