Sentenza 26 maggio 2001
Massime • 1
Con riferimento alle ipotesi in cui il rapporto di lavoro pur in mancanza della prestazione lavorativa non si estingue ma rimane soltanto sospeso è necessario distinguere i casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione nei quali, in via del tutto eccezionale, il rischio della mancata prestazione si trasferisce sul datore di lavoro (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio), il quale resta quindi obbligato a corrispondere la retribuzione, dal caso in cui l'assenza dal lavoro sia dovuta a sciopero. Tale ultimo caso, infatti, pur concretandosi nell'esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione, non rientra nelle suddette ipotesi eccezionali sicché ad esso si applica la regola generale della sinallagmaticità delle prestazioni del rapporto di lavoro che comporta che, a fronte della sospensione dell'obbligazione dei lavoratori aderenti allo sciopero di prestare la propria attività lavorativa, sia sospesa anche l'obbligazione del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione. Ne consegue che, salvo che sia diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, anche la tredicesima mensilità, le eventuali ulteriori mensilità aggiuntive e gli altri istituti di retribuzione indiretta o differita devono essere ridotti in misura proporzionale alle giornate di sciopero.
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- 1. Retribuzione decurtata per il lavoratore in scioperoAccesso limitatoMassimo Negro · https://www.eutekne.info/
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7196 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI EL IL, BI RE, MO AN, ES NN, OM EL, FA NG, ER UI, OR RE, EL LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato NAPPI PASQUALE, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA MILANESE DI LUCIANO GAUCCI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAIAMONTI 2, presso lo studio dell'avvocato BLASI PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 17335/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 01/10/98 R.G.N. 76145/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4.9.1989 gli odierni ricorrenti hanno convenuto innanzi al TO di Roma il proprio datore di lavoro, impresa di pulizie "La Milanese" di LU Gaucci, per sentir dichiarare che le ore di sciopero effettuate nell'anno 1988 non potevano incidere sulla retribuzione percepita per 13a, 14a, ferie e TFR ne' sulla maggiorazione del 25% percepita per le ore di lavoro nella giornata di sabato.
Lamentavano i lavoratori che il datore di lavoro in occasione degli scioperi effettuati (meno di 15 gg. nell'anno) aveva maggiorato la retribuzione oraria trattenuta per sciopero nella misura del 45% della quota oraria.
Chiedevano quindi la condanna generica della ditta convenuta al pagamento delle somme trattenute illegittimamente per tali titoli con liquidazione in separata sede.
Con sentenza 21/22 novembre 1991 il TO ha rigettato la domanda, ed identico esito ha avuto l'appello dei lavoratori. Il Tribunale di Roma, con sentenza 11 marzo/1 ottobre 1998 n. 17335, ha ritenuto corretta l'affermazione del primo giudice secondo cui l'esercizio del diritto di sciopero, sospendendo il rapporto, e mancando nella norma costituzionale che sancisce il diritto di sciopero anche una garanzia di tipo economico per i lavoratori, sospende anche l'incidenza della retribuzione dei giorni non lavorati negli istituti indiretti.
Ha poi ritenuto non pertinenti le norme contrattuali invocate, laddove stabiliscono la neutralità delle frazioni di mese inferiori a 15 gg., perché attinenti a fini diversi da quelli della presente causa.
Avverso tale decisione i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, con unico motivo.
L'intimato, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito. Motivi della decisione
Si deve delibare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal resistente sotto il profilo che la procura conferita dai ricorrenti all'Avv. Nappi è priva del carattere di specialità che a norma dell'art. 365 c.p.c. deve essere presente nella procura conferita per ricorrere in cassazione in quanto si articola in espressioni "tipo" inidonee a rivelare la volontà di conferire la procura per il ricorso per cassazione, in quanto il tenore della procura è polivalente ed indeterminato e come tale non consente di individuare la stretta correlazione che deve esserci in una procura speciale tra la stessa e l'istituzione della fase processuale di legittimità.
L'eccezione è infondata.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (sent. 30 giugno 1999 n. 364 S.U.; Cass. 11 ottobre 1996 n. 8896), il requisito della specialità della procura per il ricorso per cassazione, richiesto dall'articolo 365 c.p.c., è da intendersi diversamente a seconda che la procura sia apposta in calce, o a margine del ricorso, o sia invece conferita con atto separato. Nel primo caso la procura costituisce un corpus inscindibile con l'atto cui inerisce e esprime necessariamente il suo riferimento a questo;
nel secondo caso invece, essendo esclusa la possibilità di integrazione della procura con il ricorso, la rigorosità del concetto di specialità postula che la procura debba necessariamente contenere l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata.
Nel caso in esame la procura è stata rilasciata a margine del ricorso e pertanto non è dubbio che essa si riferisca specificamente al ricorso con il quale è stato iniziato il giudizio di legittimità.
Con unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 34 del CCNL del settore delle Imprese di Pulimento del 7.3.1989, del DPR 1070/60, dell'art. 2109 c.c. in riferimento all'art. 2094 c.c. ed all'art. 40 Cost.; difetto assoluto e/o contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 n. 3) e 5) c.p.c.,
Argomentano che il contratto di lavoro produce determinati effetti per il periodo di sospensione del rapporto, tra cui anche la permanenza dell'obbligo retributivo;
enunciato tale principio, censurano la sentenza impugnata per erronea interpretazione del contratto collettivo di lavoro, il quale prevede che solo le frazioni di mese superiori a 15 sono considerate come mese intero, sicché le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, come quelle complessivamente maturate per sciopero, non producono alcun effetto sul sinallagma retributivo.
Il motivo non è fondato.
Per quanto riguarda la censura di violazione di legge, il principio posto a base della sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, assolutamente consolidata nell'affermare che, in caso di sospensione del rapporto, è necessario distinguere i casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione (malattia, infortunio, gravidanza), nei quali il rischio della mancata prestazione lavorativa si trasferisce sul datore di lavoro, dal caso in cui l'assenza sia dovuta a sciopero, il quale, pur concretandosi nell'esercizio di un diritto garantito dalla costituzione, non rientra tra le anzidette ipotesi eccezionali, non suscettibili di interpretazione estensiva, e determina quindi, con la sospensione del rapporto, sia la sospensione dell'obbligazione dei lavoratori di prestare la loro attività lavorativa, sia l'obbligazione del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione, stante l'indefettibile nesso sinallagmatico esistente tra l'una e l'altra. Pertanto anche la gratifica natalizia, in conseguenza della sua natura di voce retributiva (di origine contrattuale) , va ridotta in misura proporzionale alle giornate di sciopero, a meno che una diversa, e più favorevole, disciplina contrattuale non preveda, in deroga al suddetto principio, che la misura di tale elemento retributivo non sia suscettibile di riduzione per lo sciopero dei dipendenti (Cass. 22 gennaio 1987 n. 598, Cass. sent. 5706 del 19/11/1985; idem sentt.
6131 e 6316 del 1982; 216, 501, 1645, 2503, 2588, 2840, 3746, 5148 del 1983; 59, 61, 315, del 1984; 5706 del 1985, 5706 del 1986). Lo stesso principio di diritto va applicato per quanto riguarda l'incidenza della retribuzione, non dovuta, delle giornate di sciopero, sulle altre mensilità aggiuntive (Cass. 26 gennaio 1985 n. 418), nonché sugli altri oneri differiti, accomunati dalla eadem ratio.
I ricorrenti si dolgono poi della interpretazione fornita dal Tribunale delle norme contrattuali (artt. 16 e 17 ccnl imprese di pulizia 7.3.1989) secondo cui le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate mese intero, ai fini del pagamento della tredicesima e quattordicesima. Ne deducono che le frazioni inferiori non possono essere defalcate.
Anche questo profilo è infondato, perché è immune da vizi logici e giuridici il ragionamento del Tribunale che applica tali disposizioni contrattuali in materia retributiva alle ipotesi in cui un obbligo retributivo è presupposto.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 8.000, oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L. 8.000, oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 22 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2001