Sentenza 4 maggio 2004
Massime • 1
L'imputato non può sindacare la scelta del P.M. di non esercitare la azione penale nei confronti di chi sia stato escusso in qualità di teste, sicché le dichiarazioni rese da costui sono utilizzabili, non essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 63 cod. proc. pen. che avrebbero imposto la interruzione dell'esame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2004, n. 32907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32907 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 04/05/2004
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 734
Dott. GALBIATI Ruggiero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 18664/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN MA;
avverso la sentenza in data 18.1.2002 della Corte d'appello di Venezia;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dr. DELEHAYE Enrico che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore Avv. Claudio Staderini che ha chiesto accogliersi il ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con atti del 18 e del 20.4.2002 CO AG ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 18.1.2002 della Corte d'appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza 12.1.2001 del Tribunale di Verona, riduceva la pena per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione in pregiudizio di IA TO a mesi cinque di reclusione, fermi restando i doppi benefici e la sanzione amministrativa accessoria. In data 20.12.1997 l'auto Renault Megane guidata dal AG, che perdeva il controllo del proprio automezzo sulla strada bagnata da precedente pioggia (attribuendo la causa ad un lamentato improvviso guasto del motorino pas pas, che determinava brusche ed incontrollabili accelerazioni), veniva a collisione con l'auto guidata da IA AN, a bordo della quale era trasportato lo zio IA TO, che rimaneva al centro della carreggiata e veniva ad impattare con l'autocarro guidato da VI NO, che seguiva il AG, con conseguente decesso del IA.
Lamenta il ricorrente con il primo motivo la violazione di norme processuali stabilite a pena d'inutilizzabilità, ovvero l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 197 e 530, comma 2, c.p.p., nonché l'illogicità della motivazione.
Sostiene il ricorrente che la corte di merito afferma che la dinamica dell'incidente, come da essa ricostruita, non è smentita da esso imputato, ne' questi avrebbe potuto farlo, stanti le emergenze processuali, in particolare i rilievi fotoplanimetrici e le deposizioni dei testi LA, VI, EL e EN e, sposando acriticamente ed a senso unico alcuni passi della relazione del c.t.u., individua una precisa responsabilità del IG per non aver tenuto una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi in quel momento ed in quelle condizioni ambientali, cioè di non aver proceduto con quella sufficiente prudenza che gli avrebbe consentito di governare l'auto anche in caso di sbandata. Orbene, se è vero che egli non ha mai smentito la perdita di controllo del mezzo ne' che al momento della collisione tangenziale con l'auto guidata da IA AN, nipote del trasportato deceduto, il proprio veicolo fosse orientato verso il centro strada, non è stato in grado di precisare in quale mezzeria si fosse verificato l'impatto; quanto ai rilievi fotoplanimetrici emergeva unicamente lo stato dei luoghi e la posizione statica finale dei tre veicoli, ma non anche l'esistenza di tracce da cui desumere oggettivamente ed univocamente la loro velocità ed il punto d'urto tra le auto del AG e della IA;
quanto al teste maresciallo LA, lo stesso era sopravvenuto successivamente e la sua deposizione era contraddittoria, mentre i testi EL e EN erano assolutamente irrilevanti, in quanto il primo nulla aveva saputo riferire ed il secondo si era limitato a dire che la strada era unta.
Conseguentemente l'unica deposizione su cui la corte si era fondata era quella del VI, che era stato sentito come teste, laddove doveva essere sentito come coimputato del medesimo reato, non avendo moderato la velocità fin dal momento in cui aveva visto il ricorrente sbandare, così come doveva esser sentita la IA, il quale aveva tutto l'interesse ad attribuire la responsabilità ad esso ricorrente. Nè idonea a fondare il convincimento era la consulenza, che non ha fornito indicazioni circa il punto d'urto ed è giunta a conclusioni illogiche e contraddittorie in ordine alla velocità che l'imputato teneva.
Osserva questa Corte che il motivo è decisamente infondato. Ed infatti l'impugnazione di legittimità, che non rappresenta un terzo grado di merito, sotto l'aspetto del vizio di motivazione deve consistere in una critica della sentenza e non già degli elementi che sono posti a base di essa, divenendo altrimenti un'inammissibile critica in fatto: ci si può dolere del ragionamento seguito dalla corte sotto il profilo della coerenza e della logicità, o della mancanza del ragionamento, ma non si possono rimettere in discussione gli elementi di fatto sotto il profilo del travisamento del fatto, dovendo essere il vizio di motivazione intrinseco al provvedimento impugnato, e dunque risultare dal suo testo.
La censura in questione riguarda altresì in punto di diritto l'utilizzabilità della deposizione del VI: anche sotto questo profilo non merita accoglimento. Ed infatti non può l'imputato sindacare la scelta del p.m. di non esercitare l'azione penale nei confronti di costui, in quanto rettamente lo stesso è stato inizialmente considerato quale teste, ne' si sono verificate le condizioni di cui all'art. 63 c.p.p. che imponevano l'interruzione dell'esame e l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni. Ebbene, deve osservarsi che non si potrebbe dar luogo ad indagini ovemai, a fronte della mera possibilità che la persona informata sui fatti possa in qualche modo risultare indiziata, debba la polizia giudiziaria astenersi dal sentirla, tant'è vero che l'art. 63, co. 1, regola l'ipotesi in cui il dichiarante deve assumere la qualità di indiziato a seguito delle dichiarazioni rese.
Va altresì osservato che le ipotesi in cui non si può assumere la veste di teste, costituendo eccezione al principio dettato dall'art. 196, comma 1, c.p.p., secondo cui tutti possono assumere tale veste,
sono di stretta interpretazione (Cassazione penale, sez. 6^, 2 marzo 2001, n. 15164, Vivenzio), di tal che il soggetto nei cui confronti non è mai iniziato un procedimento penale ben può essere sentito come teste, non essendo ne' essendo stato imputato del medesimo reato, in procedimento connesso o per reato collegato. Addirittura risibile è poi la pretesa secondo cui anche la IA doveva essere sentita con le stesse forme.
Con un secondo motivo lamenta l'imputato l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 530, co. 3, c.p.p.) e l'illogicità manifesta della motivazione.
Lamenta il ricorrente che la corte di merito ha affermato che "anche ammettendo il difettoso funzionamento del motorino pas pas, non è pensabile che tale difetto tecnico sia insorto esattamente al momento dell'incidente.
Osserva questa Corte che l'argomentazione della corte di merito è decisamente illogica, siccome apodittica e non supportata da alcun elemento argomentativo: il giudice a quo non esclude che il guasto lamentato dall'imputato potesse sussistere, ma afferma che non si può ritenere che tale difetto sia insorto proprio in quel momento sulla scorta di un proprio immotivato convincimento, di tal che l'imputato avrebbe potuto accorgersene e provvedere per tempo. Aggiunge la corte che in ogni caso il lamentato difetto non sarebbe stato tale da determinare un repentino e sensibile aumento di velocità, condividendo quanto affermato dal primo giudice. Senonché - come rileva il ricorrente nei motivi depositati il 18.4.2002, il problema dell'incidenza del guasto non riguarda la velocità in sè, ma il consequenziale sbandamento, che comportò la collisione. L'impugnato provvedimento va annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, restando assorbito il terzo motivo.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2004