CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2023, n. 31452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31452 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO NA NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Nessuno è presente per la difesa. Penale Sent. Sez. 1 Num. 31452 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 07/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza n. 6205/22 emessa in data 16 novembre 2022 la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza emessa in data 14 gennaio 2022 dal Tribunale di Marsala, ha condannato OV Lo AC alla pena di undici mesi di arresto per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod.pen., 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, commesso in più occasioni dal 28 marzo al 21 maggio 2018, violando ripetutamente l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a lui imposto con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata con i decreti n. 69/2010 del 22 giugno 2010 e n, 16/2015 del 23 settembre 2015, emessi da Tribunale di Trapani. Il Tribunale di Marsala aveva condannato il Lo AC per tali violazioni, e l'imputato aveva proposto appello chiedendo l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato e la concessione delle attenuanti generiche. La Corte di appello di Palermo ha respinto l'impugnazione, ritenendo provate tutte le violazioni contestate e infondati i motivi relativi al trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso OV Lo AC, per mezzo del proprio difensore avv. Giacomo Frazzitta, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per non avere valutato l'offensività della condotta tenuta. Le pronunce della Corte EDU affermano il principio secondo cui è necessaria una stretta correlazione e proporzione tra la misura restrittiva-repressiva e lo scopo perseguito. Nel presente caso è necessario provare puntualmente l'intenzione dell'imputato di violare la norma, e tenere conto della natura "bagatellare" del reato, che rende sproporzionata una pena detentiva. Appare infatti evidente che la condotta contestata, di omessa presentazione alla polizia giudiziaria, per le sue modalità di realizzazione, non integra quella soglia di punibilità che può giustificare la sanzione penale. 2.2. Con il secondo motivo censura la erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod.pen., con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. La Corte ha negato l'applicazione delle attenuanti generiche facendo riferimento all'indole criminosa dell'imputato e all'assenza di elementi valutabili in senso positivo, mentre avrebbe dovuto considerare il modestissimo disvalore sociale della condotta, tenuto conto delle sue modalità. 2 3. Il Procuratore generale, nella discussione orale, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente non ha partecipato all'udienza, ed ha giustificato l'assenza per 'impegni di lavoro', senza chiedere rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è del tutto generico e privo di specificità, e deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo, oltre che generico, è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ma poi prospetta, quale unica censura, l'errata applicazione dell'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, sotto il profilo del rispetto del principio di offensività. Tale censura non viene però esplicitata indicando le particolari modalità della condotta del Lo AC, che evidenzierebbero la sua mancanza di offensività. Tale mancanza viene in realtà attribuita alla fattispecie legale, che viene definita «bagatellare» senza confrontarsi con la volontà del legislatore, che ha attribuito rilevanza penale all'omessa presentazione alla polizia giudiziaria, quando commessa in violazione di una specifica prescrizione applicata al proposto. L'offensività di tale condotta è stata, quindi, ritenuta dal legislatore, con una valutazione non manifestamente in contrasto con i principi costituzionali: la prescrizione di presentarsi alla polizia giudiziaria nei tempi stabiliti è finalizzata ad esercitare un controllo sul proposto, e gli impone un'attività ben determinata e non particolarmente gravosa. Il mancato rispetto di tale attività dimostra l'insofferenza del proposto verso la stessa misura di prevenzione impostagli, ed è perciò, giustamente, sanzionato sotto il profilo penale. La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 25 del 27 febbraio 2019, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di altre prescrizioni, quelle di 'vivere onestamente' e di 'rispettare le leggi', per la loro genericità ed eccessiva gravosità, ma non ha esteso un'analoga valutazione alla prescrizione violata dal Lo AC. 1.2. Il ricorso, inoltre, non si confronta con la sentenza impugnata, che ha specificamente valutato il requisito della offensività della condotta, richiamando la pronuncia Sez U. n. 32923/2014 che, in motivazione, ha ritenuto rispettoso del principio di offensività il sanzionare condotte del proposto che siano espressione di una volontà di ribellione all'obbligo imposto e portino alla vanificazione della misura imposta, vanificazione che i giudici hanno ritenuto verificatasi nella condotta del Lo AC, «stante la pluralità delle commesse trasgressioni». 3 Il motivo è perciò inammissibile, perché afferma l'erroneità della rilevanza penale attribuita dal legislatore all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 senza spiegarne i motivi, e sostiene l'inoffensività della condotta tenuta dal Lo AC nelle occasioni contestate, senza neppure descriverne le «modalità di realizzazione», e senza specificare perché essa sarebbe del tutto inoffensiva, esprimendo così, di fatto, solo un'opinione personale. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo della necessaria specificità. Il ricorrente lamenta l'omessa concessione delle attenuanti generiche affermando che la Corte di appello ha «fatto malgoverno degli indici di meritevolezza dell'odierno ricorrente», ma indica, quale unico parametro rilevante per la concessione di tale beneficio, il modestissimo disvalore della condotta, «tenuto conto delle modalità di realizzazione della stessa». Tali modalità, però, non vengono descritte, né viene in altro modo spiegato perché la condotta del Lo AC avrebbe un modestissimo disvalore. La Corte di appello ha respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche con una motivazione esaustiva e logica, facendo riferimento all'indole criminosa e alla capacità a delinquere dell'imputato, desunte dai suoi numerosi e gravi precedenti penali, ed affermando anche l'assenza «di un qualche minimo valore positivo», idoneo per il riconoscimento del beneficio. Il ricorso non si confronta, quindi, con questa motivazione, che applica correttamente i criteri di valutazione stabiliti dagli art. 132 e 133 cod.pen. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. A tale dichiarazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000, mancando elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (C.Cost. 13 giugno 2000, n. :186)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Nessuno è presente per la difesa. Penale Sent. Sez. 1 Num. 31452 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 07/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza n. 6205/22 emessa in data 16 novembre 2022 la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza emessa in data 14 gennaio 2022 dal Tribunale di Marsala, ha condannato OV Lo AC alla pena di undici mesi di arresto per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod.pen., 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, commesso in più occasioni dal 28 marzo al 21 maggio 2018, violando ripetutamente l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a lui imposto con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata con i decreti n. 69/2010 del 22 giugno 2010 e n, 16/2015 del 23 settembre 2015, emessi da Tribunale di Trapani. Il Tribunale di Marsala aveva condannato il Lo AC per tali violazioni, e l'imputato aveva proposto appello chiedendo l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato e la concessione delle attenuanti generiche. La Corte di appello di Palermo ha respinto l'impugnazione, ritenendo provate tutte le violazioni contestate e infondati i motivi relativi al trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso OV Lo AC, per mezzo del proprio difensore avv. Giacomo Frazzitta, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per non avere valutato l'offensività della condotta tenuta. Le pronunce della Corte EDU affermano il principio secondo cui è necessaria una stretta correlazione e proporzione tra la misura restrittiva-repressiva e lo scopo perseguito. Nel presente caso è necessario provare puntualmente l'intenzione dell'imputato di violare la norma, e tenere conto della natura "bagatellare" del reato, che rende sproporzionata una pena detentiva. Appare infatti evidente che la condotta contestata, di omessa presentazione alla polizia giudiziaria, per le sue modalità di realizzazione, non integra quella soglia di punibilità che può giustificare la sanzione penale. 2.2. Con il secondo motivo censura la erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod.pen., con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. La Corte ha negato l'applicazione delle attenuanti generiche facendo riferimento all'indole criminosa dell'imputato e all'assenza di elementi valutabili in senso positivo, mentre avrebbe dovuto considerare il modestissimo disvalore sociale della condotta, tenuto conto delle sue modalità. 2 3. Il Procuratore generale, nella discussione orale, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente non ha partecipato all'udienza, ed ha giustificato l'assenza per 'impegni di lavoro', senza chiedere rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è del tutto generico e privo di specificità, e deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo, oltre che generico, è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ma poi prospetta, quale unica censura, l'errata applicazione dell'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, sotto il profilo del rispetto del principio di offensività. Tale censura non viene però esplicitata indicando le particolari modalità della condotta del Lo AC, che evidenzierebbero la sua mancanza di offensività. Tale mancanza viene in realtà attribuita alla fattispecie legale, che viene definita «bagatellare» senza confrontarsi con la volontà del legislatore, che ha attribuito rilevanza penale all'omessa presentazione alla polizia giudiziaria, quando commessa in violazione di una specifica prescrizione applicata al proposto. L'offensività di tale condotta è stata, quindi, ritenuta dal legislatore, con una valutazione non manifestamente in contrasto con i principi costituzionali: la prescrizione di presentarsi alla polizia giudiziaria nei tempi stabiliti è finalizzata ad esercitare un controllo sul proposto, e gli impone un'attività ben determinata e non particolarmente gravosa. Il mancato rispetto di tale attività dimostra l'insofferenza del proposto verso la stessa misura di prevenzione impostagli, ed è perciò, giustamente, sanzionato sotto il profilo penale. La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 25 del 27 febbraio 2019, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di altre prescrizioni, quelle di 'vivere onestamente' e di 'rispettare le leggi', per la loro genericità ed eccessiva gravosità, ma non ha esteso un'analoga valutazione alla prescrizione violata dal Lo AC. 1.2. Il ricorso, inoltre, non si confronta con la sentenza impugnata, che ha specificamente valutato il requisito della offensività della condotta, richiamando la pronuncia Sez U. n. 32923/2014 che, in motivazione, ha ritenuto rispettoso del principio di offensività il sanzionare condotte del proposto che siano espressione di una volontà di ribellione all'obbligo imposto e portino alla vanificazione della misura imposta, vanificazione che i giudici hanno ritenuto verificatasi nella condotta del Lo AC, «stante la pluralità delle commesse trasgressioni». 3 Il motivo è perciò inammissibile, perché afferma l'erroneità della rilevanza penale attribuita dal legislatore all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 senza spiegarne i motivi, e sostiene l'inoffensività della condotta tenuta dal Lo AC nelle occasioni contestate, senza neppure descriverne le «modalità di realizzazione», e senza specificare perché essa sarebbe del tutto inoffensiva, esprimendo così, di fatto, solo un'opinione personale. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo della necessaria specificità. Il ricorrente lamenta l'omessa concessione delle attenuanti generiche affermando che la Corte di appello ha «fatto malgoverno degli indici di meritevolezza dell'odierno ricorrente», ma indica, quale unico parametro rilevante per la concessione di tale beneficio, il modestissimo disvalore della condotta, «tenuto conto delle modalità di realizzazione della stessa». Tali modalità, però, non vengono descritte, né viene in altro modo spiegato perché la condotta del Lo AC avrebbe un modestissimo disvalore. La Corte di appello ha respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche con una motivazione esaustiva e logica, facendo riferimento all'indole criminosa e alla capacità a delinquere dell'imputato, desunte dai suoi numerosi e gravi precedenti penali, ed affermando anche l'assenza «di un qualche minimo valore positivo», idoneo per il riconoscimento del beneficio. Il ricorso non si confronta, quindi, con questa motivazione, che applica correttamente i criteri di valutazione stabiliti dagli art. 132 e 133 cod.pen. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. A tale dichiarazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000, mancando elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (C.Cost. 13 giugno 2000, n. :186)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente