Cass. pen., sez. VII, sentenza 19/03/2026, n. 10595
CASS
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Accolto
    Estinzione del reato per morte del reo

    Il decesso di IR ON, avvenuto in data successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata conseguente all'estinzione del reato per morte del reo.

  • Inammissibile
    Ricorso aspecifico e reiterativo

    L'unico motivo di impugnazione proposto da ES OB è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 642 cod. pen.; in particolare è stato evidenziato, con percorso argomentativo immune da manifeste illogicità, come le anomalie riscontrate nei certificati medici prodotti dalla OB consentano di affermarne con chiarezza la loro falsità, sottolineando come lo Studio di Diagnostica Rad. e Terapia Fisica G. Trama, già in epoca antecedente alla data di redazione del certificato in contestazione, aveva mutato denominazione, ragione sociale e sede. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VII, sentenza 19/03/2026, n. 10595
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10595
    Data del deposito : 19 marzo 2026

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