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Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2023, n. 29665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29665 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE NA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/02/2023 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. sentito il difensore, avvocato ROCCO LUIGI CORVAGLIA, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29665 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 21/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 febbraio 2023 il Tribunale del riesame di Lecce, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NA UC nei confronti dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Lecce il 18 gennaio 2022, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. La precedente ordinanza, analoga nelle conclusioni, era stata annullata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 4479 resa il 7 ottobre 2022 dalla Prima Sezione penale, depositata il 2 febbraio 2023. Le ragioni dell'annullamento si riferivano al vizio motivazionale in ordine alla valutazione di attendibilità della chiamata in reità da parte del collaboratore CI ed al non chiaro significato attribuito, in funzione di riscontro alle predette dichiarazioni, ad intercettazioni del 1 febbraio 2020 che hanno coinvolto soggetti diversi dall'odierno ricorrente (precisamente AL RH, IA LI, RI ST e PE EV). Tali intercettazioni si riferivano ad un episodio che aveva visto coinvolto lo ST, reo di aver spacciato stupefacenti nel territorio di Corigliano d'Otranto senza previa autorizzazione del clan CO, del quale il UC sarebbe referente. Secondo la Corte di cassazione, l'ordinanza annullata non aveva adeguatamente spiegato perché il "NA" cui le telefonate si riferivano dovesse essere il UC, assente ai colloqui. 2. Nei confronti della nuova ordinanza di rigetto ha proposto ricorso per cassazione il UC, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CI e CO. Il Tribunale del riesame sarebbe incorso nella medesima violazione già riscontrata in sede di precedente annullamento, giacché si sarebbe limitato a riproporre le precedenti valutazioni, aggiungendo solo il riferimento - al fine di corroborare il giudizio di attendibilità del dichiarante - alla circostanza che questi avesse reso anche dichiarazioni autoaccusatorie. Il giudizio sarebbe apodittico e insufficiente, perché non terrebbe conto del fatto che le dichiarazioni autoaccusatorie sono state rese dopo una condanna in primo grado. Ancora, il ricorrente censura la motivazione del Tribunale del riesame laddove si riferisce ad altre sentenze della Corte di cassazione che hanno rigettato i ricorsi nei confronti di diverse ordinanze emesse in procedimenti di 2 riesame della medesima originaria ordinanza cautelare, da parte di altri indagati: le dichiarazioni dei collaboratori possono essere valutate anche in maniera frazionata, e comunque in almeno uno dei casi l'ordinanza di riesame non avrebbe affatto considerato dichiarazioni di collaboratori. Infine, sarebbe improprio il riferimento in funzione di riscontro a dichiarazioni di un ulteriore collaboratore, CO, che avrebbe reso dichiarazioni solo recenti ed ancora al vaglio degli inquirenti. In ogni caso, l'indipendenza delle dichiarazioni dei due collaboratori non sarebbe adeguatamente motivata, ed anzi l'uno avrebbe confermato le dichiarazioni rese dall'altro, mostrando così di conoscerle. In ogni caso, mancherebbero i riscontri, specie con riguardo all'episodio del 1 febbraio 2020. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del UC all'ipotizzato sodalizio di tipo mafioso. Rispetto al vizio motivazionale riscontrato dalla sentenza della Prima Sezione penale, in ordine all'ingiustificata assenza del UC al significativo incontro tra RH, LI, ST e EV, il Tribunale del riesame ancora una volta non avrebbe motivato adeguatamente in ordine all'identificazione del UC né al significato della sua assenza al citato incontro. Nemmeno sarebbe sufficiente, sul punto, il riferimento operato dal Tribunale a nuovo materiale di indagine per traffico di stupefacenti, a carico di tre dei partecipanti all'incontro: se esso era finalizzato a risolvere le problematiche dello spaccio in un territorio dominato da un clan del quale il UC era referente, costui avrebbe dovuto certo presenziare, mentre il Tribunale ha ritenuto che il clan fosse rappresentato, in quell'incontro, da RH AL. 3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta del Procuratore generale. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il Difensore, avv. Corvaglia in sostituzione dell'avv. dei Lazzaretti, si è riportato al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. In via di premessa, va osservato che il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando 3 propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (v., per tutte, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628); e che il giudice di rinvio, in caso di annullamento totale per vizio di motivazione, non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto qualora giunga alle stesse conclusioni del provvedimento annullato sulla base di una ricostruzione degli elementi di fatto differente (Sez. 6, n. 46220 del 06/11/2009, Brigadieci, Rv. 245540). 2. Ciò premesso, il Tribunale di Lecce, a seguito dell'annullamento con rinvio della precedente ordinanza, è giunto alla medesima conclusione attraverso un rinnovato iter argomentativo che ha colmato le lacune ravvisate nella sentenza rescindente e rispetto al quale il ricorrente oppone una diversa valutazione, da lui ritenuta preferibile, del materiale istruttorio che il Tribunale ha esaminato. 2.1. Quanto al profilo dell'attendibilità del dichiarante CI, il Tribunale ha correttamente osservato che in diverse occasioni questi ha reso dichiarazioni autoaccusatorie. La difesa obietta che si tratterebbe di dichiarazioni rese dopo una pronuncia di condanna in primo grado, ma ciò non ne inficia di per sé la valenza: sia perché la scelta di rendere dichiarazioni autoaccusatorie in pendenza del processo è ancora in grado di pregiudicare la propria posizione processuale, sia perché, comunque, di tali dichiarazioni il Tribunale ha valutato la puntualità (cfr. pagg. 25-28 dell'ordinanza impugnata). In ogni caso, ad esse il giudice del rinvio ha aggiunto significativamente un ulteriore rilevante apporto probatorio, vale a dire le dichiarazioni rese, dopo la pronuncia dell'ordinanza annullata, da altro collaboratore, AR Dino CO, che si pongono nel solco di quelle rese dal CIa, confermandole e fornendo loro riscontro. Dunque, il giudizio di attendibilità del dichiarante è stato rimotivato e rafforzato dal Tribunale, che ha pure trovato nelle dichiarazioni di altro soggetto intraneo la conferma del ruolo di primo piano rivestito dal ricorrente nel clan di riferimento (cfr. pagine 28-29 dell'ordinanza impugnata). Le obiezioni mosse dal ricorrente, circa l'assenza di indipendenza delle dichiarazioni del CO e circa la sottoposizione delle sue dichiarazioni al vaglio dell'autorità inquirente, non colgono nel segno. Quanto alla prima, confermare dichiarazioni rese da altri non significa averle con lui fraudolentemente concordate (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145), e, comunque, la dichiarazione del CO che il ricorrente prende in considerazione per trarne la conclusione che nel confermare 4 il racconto del CIa egli debba averne avuto previa conoscenza è quella resa il 7 settembre 2022, successiva ad altra del 22 luglio 2022 che il ricorrente non censura. In ogni caso, il Tribunale ha fornito un giudizio motivato di attendibilità delle dichiarazioni del CO e quella che il ricorrente introduce è un'inammissibile (in questa sede) rivalutazione delle stesse, laddove non sussistono invece profili di illogicità evidente della motivazione emergenti non già dal materiale probatorio valutato, ma dal testo stesso del provvedimento impugnato, che è al contrario perfettamente consequenziale nelle conclusioni tratte dalle premesse esposte ed argomentate. Con riguardo alla seconda obiezione, è appena il caso di osservare che quello svolto dal Tribunale del riesame è un autonomo e doveroso giudizio di attendibilità delle dichiarazioni, ai fini della motivazione dei gravi indizi di colpevolezza, del tutto indipendente dalle successive attività degli organi inquirenti volti alla verifica delle eventuali ulteriori attività illecite svelate dal dichiarante. 2.2. Anche con riguardo al secondo aspetto devoluto dalla sentenza rescindente, e cioè la motivazione sulla partecipazione del UC all'incontro del 1 febbraio 2020, la giustificazione alla decisione fornita dal Tribunale di Lecce è corretta, completa e logica. Il Tribunale, infatti, ha innanzitutto riepilogato gli esiti non già delle intercettazioni telefoniche (il cui risultato era incerto, secondo la prospettiva della sentenza rescindente), ma degli accertamenti inerenti la posizione dei protagonisti della vicenda del 1 febbraio 2020, per dedurre come il gruppo che si accingeva alla "spedizione" nei confronti dello ST si sia fermato per oltre mezz'ora nel comune di residenza del UC, come lì sia tornato per andare "da NA" per chiudere "questa storia" e come infine il soggetto che aveva proferito le minacce (RH) abbia inteso tornare "con NA" (pagg. 30-31). A definitiva confutazione del dubbio sull'identità del "NA" di cui si parla nelle conversazioni intercettate, poi, il Tribunale ha aggiunto il significativo riferimento ad ulteriori elementi istruttori relativi ad altro procedimento penale (pagg. 31-34 dell'ordinanza impugnata), tra i quali assume particolare rilievo il dialogo intercettato tra la vittima dell'episodio del 1 febbraio 2020 e la moglie del fratello del UC, nel quale si fa riferimento a quanto accaduto ed al ruolo di NA, espressamente indicato come il fratello del marito dell'interlocutrice. 2.3. La motivazione sulla gravità indiziaria è dunque esente da vizi logici e compito della Corte di cassazione non è quello di valutare nuovamente il materiale esaminato dal giudice della cautela, ma soltanto di verificare il rapporto tra motivazione e decisione, che non svela, nel caso sottoposto al presente giudizio, illogicità manifeste. 5 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/06/2023
sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. sentito il difensore, avvocato ROCCO LUIGI CORVAGLIA, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29665 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 21/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 febbraio 2023 il Tribunale del riesame di Lecce, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NA UC nei confronti dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Lecce il 18 gennaio 2022, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. La precedente ordinanza, analoga nelle conclusioni, era stata annullata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 4479 resa il 7 ottobre 2022 dalla Prima Sezione penale, depositata il 2 febbraio 2023. Le ragioni dell'annullamento si riferivano al vizio motivazionale in ordine alla valutazione di attendibilità della chiamata in reità da parte del collaboratore CI ed al non chiaro significato attribuito, in funzione di riscontro alle predette dichiarazioni, ad intercettazioni del 1 febbraio 2020 che hanno coinvolto soggetti diversi dall'odierno ricorrente (precisamente AL RH, IA LI, RI ST e PE EV). Tali intercettazioni si riferivano ad un episodio che aveva visto coinvolto lo ST, reo di aver spacciato stupefacenti nel territorio di Corigliano d'Otranto senza previa autorizzazione del clan CO, del quale il UC sarebbe referente. Secondo la Corte di cassazione, l'ordinanza annullata non aveva adeguatamente spiegato perché il "NA" cui le telefonate si riferivano dovesse essere il UC, assente ai colloqui. 2. Nei confronti della nuova ordinanza di rigetto ha proposto ricorso per cassazione il UC, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CI e CO. Il Tribunale del riesame sarebbe incorso nella medesima violazione già riscontrata in sede di precedente annullamento, giacché si sarebbe limitato a riproporre le precedenti valutazioni, aggiungendo solo il riferimento - al fine di corroborare il giudizio di attendibilità del dichiarante - alla circostanza che questi avesse reso anche dichiarazioni autoaccusatorie. Il giudizio sarebbe apodittico e insufficiente, perché non terrebbe conto del fatto che le dichiarazioni autoaccusatorie sono state rese dopo una condanna in primo grado. Ancora, il ricorrente censura la motivazione del Tribunale del riesame laddove si riferisce ad altre sentenze della Corte di cassazione che hanno rigettato i ricorsi nei confronti di diverse ordinanze emesse in procedimenti di 2 riesame della medesima originaria ordinanza cautelare, da parte di altri indagati: le dichiarazioni dei collaboratori possono essere valutate anche in maniera frazionata, e comunque in almeno uno dei casi l'ordinanza di riesame non avrebbe affatto considerato dichiarazioni di collaboratori. Infine, sarebbe improprio il riferimento in funzione di riscontro a dichiarazioni di un ulteriore collaboratore, CO, che avrebbe reso dichiarazioni solo recenti ed ancora al vaglio degli inquirenti. In ogni caso, l'indipendenza delle dichiarazioni dei due collaboratori non sarebbe adeguatamente motivata, ed anzi l'uno avrebbe confermato le dichiarazioni rese dall'altro, mostrando così di conoscerle. In ogni caso, mancherebbero i riscontri, specie con riguardo all'episodio del 1 febbraio 2020. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del UC all'ipotizzato sodalizio di tipo mafioso. Rispetto al vizio motivazionale riscontrato dalla sentenza della Prima Sezione penale, in ordine all'ingiustificata assenza del UC al significativo incontro tra RH, LI, ST e EV, il Tribunale del riesame ancora una volta non avrebbe motivato adeguatamente in ordine all'identificazione del UC né al significato della sua assenza al citato incontro. Nemmeno sarebbe sufficiente, sul punto, il riferimento operato dal Tribunale a nuovo materiale di indagine per traffico di stupefacenti, a carico di tre dei partecipanti all'incontro: se esso era finalizzato a risolvere le problematiche dello spaccio in un territorio dominato da un clan del quale il UC era referente, costui avrebbe dovuto certo presenziare, mentre il Tribunale ha ritenuto che il clan fosse rappresentato, in quell'incontro, da RH AL. 3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta del Procuratore generale. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il Difensore, avv. Corvaglia in sostituzione dell'avv. dei Lazzaretti, si è riportato al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. In via di premessa, va osservato che il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando 3 propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (v., per tutte, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628); e che il giudice di rinvio, in caso di annullamento totale per vizio di motivazione, non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto qualora giunga alle stesse conclusioni del provvedimento annullato sulla base di una ricostruzione degli elementi di fatto differente (Sez. 6, n. 46220 del 06/11/2009, Brigadieci, Rv. 245540). 2. Ciò premesso, il Tribunale di Lecce, a seguito dell'annullamento con rinvio della precedente ordinanza, è giunto alla medesima conclusione attraverso un rinnovato iter argomentativo che ha colmato le lacune ravvisate nella sentenza rescindente e rispetto al quale il ricorrente oppone una diversa valutazione, da lui ritenuta preferibile, del materiale istruttorio che il Tribunale ha esaminato. 2.1. Quanto al profilo dell'attendibilità del dichiarante CI, il Tribunale ha correttamente osservato che in diverse occasioni questi ha reso dichiarazioni autoaccusatorie. La difesa obietta che si tratterebbe di dichiarazioni rese dopo una pronuncia di condanna in primo grado, ma ciò non ne inficia di per sé la valenza: sia perché la scelta di rendere dichiarazioni autoaccusatorie in pendenza del processo è ancora in grado di pregiudicare la propria posizione processuale, sia perché, comunque, di tali dichiarazioni il Tribunale ha valutato la puntualità (cfr. pagg. 25-28 dell'ordinanza impugnata). In ogni caso, ad esse il giudice del rinvio ha aggiunto significativamente un ulteriore rilevante apporto probatorio, vale a dire le dichiarazioni rese, dopo la pronuncia dell'ordinanza annullata, da altro collaboratore, AR Dino CO, che si pongono nel solco di quelle rese dal CIa, confermandole e fornendo loro riscontro. Dunque, il giudizio di attendibilità del dichiarante è stato rimotivato e rafforzato dal Tribunale, che ha pure trovato nelle dichiarazioni di altro soggetto intraneo la conferma del ruolo di primo piano rivestito dal ricorrente nel clan di riferimento (cfr. pagine 28-29 dell'ordinanza impugnata). Le obiezioni mosse dal ricorrente, circa l'assenza di indipendenza delle dichiarazioni del CO e circa la sottoposizione delle sue dichiarazioni al vaglio dell'autorità inquirente, non colgono nel segno. Quanto alla prima, confermare dichiarazioni rese da altri non significa averle con lui fraudolentemente concordate (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145), e, comunque, la dichiarazione del CO che il ricorrente prende in considerazione per trarne la conclusione che nel confermare 4 il racconto del CIa egli debba averne avuto previa conoscenza è quella resa il 7 settembre 2022, successiva ad altra del 22 luglio 2022 che il ricorrente non censura. In ogni caso, il Tribunale ha fornito un giudizio motivato di attendibilità delle dichiarazioni del CO e quella che il ricorrente introduce è un'inammissibile (in questa sede) rivalutazione delle stesse, laddove non sussistono invece profili di illogicità evidente della motivazione emergenti non già dal materiale probatorio valutato, ma dal testo stesso del provvedimento impugnato, che è al contrario perfettamente consequenziale nelle conclusioni tratte dalle premesse esposte ed argomentate. Con riguardo alla seconda obiezione, è appena il caso di osservare che quello svolto dal Tribunale del riesame è un autonomo e doveroso giudizio di attendibilità delle dichiarazioni, ai fini della motivazione dei gravi indizi di colpevolezza, del tutto indipendente dalle successive attività degli organi inquirenti volti alla verifica delle eventuali ulteriori attività illecite svelate dal dichiarante. 2.2. Anche con riguardo al secondo aspetto devoluto dalla sentenza rescindente, e cioè la motivazione sulla partecipazione del UC all'incontro del 1 febbraio 2020, la giustificazione alla decisione fornita dal Tribunale di Lecce è corretta, completa e logica. Il Tribunale, infatti, ha innanzitutto riepilogato gli esiti non già delle intercettazioni telefoniche (il cui risultato era incerto, secondo la prospettiva della sentenza rescindente), ma degli accertamenti inerenti la posizione dei protagonisti della vicenda del 1 febbraio 2020, per dedurre come il gruppo che si accingeva alla "spedizione" nei confronti dello ST si sia fermato per oltre mezz'ora nel comune di residenza del UC, come lì sia tornato per andare "da NA" per chiudere "questa storia" e come infine il soggetto che aveva proferito le minacce (RH) abbia inteso tornare "con NA" (pagg. 30-31). A definitiva confutazione del dubbio sull'identità del "NA" di cui si parla nelle conversazioni intercettate, poi, il Tribunale ha aggiunto il significativo riferimento ad ulteriori elementi istruttori relativi ad altro procedimento penale (pagg. 31-34 dell'ordinanza impugnata), tra i quali assume particolare rilievo il dialogo intercettato tra la vittima dell'episodio del 1 febbraio 2020 e la moglie del fratello del UC, nel quale si fa riferimento a quanto accaduto ed al ruolo di NA, espressamente indicato come il fratello del marito dell'interlocutrice. 2.3. La motivazione sulla gravità indiziaria è dunque esente da vizi logici e compito della Corte di cassazione non è quello di valutare nuovamente il materiale esaminato dal giudice della cautela, ma soltanto di verificare il rapporto tra motivazione e decisione, che non svela, nel caso sottoposto al presente giudizio, illogicità manifeste. 5 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/06/2023