Sentenza 27 novembre 2020
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, ove l'individuazione dei beni da sequestrare secondo il decreto di perquisizione avvenga in sede esecutiva, il terzo che si limiti a rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità può proporre richiesta di riesame ai sensi dell'art. 324, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2020, n. 10833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10833 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2020 |
Testo completo
manimao 1 0833-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1629/2020 Presidente - VITO DI NICOLA CC 27/11/2020- - Relatore - ALDO ACETO R.G.N. 26058/2020 LL DI AS TE RB TO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VARESE nel procedimento a carico di: AN PO nato a [...] il [...] AR AN MA nato a [...] il [...] AN IM nato a [...] il [...] DA NI nato a [...] il [...] inoltre: LÀ NA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette/sentite le conclusioni del PG ROBERTA MA BARBERINI che chia to ваши ниVanullamento sent uvis de quie n en основешенно udito il difensore P.M. to con traininou slept al you enпирид ин encer l'otta oler epristrands My water 26058/2020 RITENUTO IN FATTO 1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 03/09/2020 del Tribunale dello stesso capoluogo che ha annullato il sequestro del telefono cellulare di proprietà della sig.ra LE LÀ effettuato dalla polizia giudiziaria in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro da lui emesso il 13/07/2020 nel procedimento a carico di altre persone (una delle quali il fidanzato della LÀ) per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inammissibilità della richiesta di riesame della LÀ osservando che la questione dedotta riguardava l'esecuzione e non la legittimità del sequestro, sicché la stessa avrebbe dovuto chiedere la restituzione del telefono al pubblico ministero ed, eventualmente, in caso di diniego, proporre opposizione, procedura da seguire anche in caso di generica indicazione dei beni da ricercare e sequestrare.
1.2.Con il secondo motivo deduce l'effettivo utilizzo del telefono in questione da parte del fidanzato della LÀ (tal DE CO, una delle persone sottoposte ad indagine) secondo quanto emerge dall'annotazione di polizia giudiziaria del 18/07/2020 completamente negletta dal tribunale del riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è infondato.
3.Osserva preliminarmente il Collegio:
3.1.con decreto del 13/07/2020, il pubblico ministero, nell'ambito delle indagini preliminari riguardanti un traffico di sostanze stupefacenti, aveva ordinato la perquisizione dei locali e di qualunque altro luogo nella disponibilità delle persone sottoposte a indagine (tra le quali, come detto, il DE CO) al fine di ricercare e sequestrare «tracce e/o cose utili per l'accertamento dei fatti» ed, in particolare, oltre a sostanze stupefacenti e strumenti destinati al loro confezionamento, anche «cellulari utilizzati per lo spaccio e altri devices, ogni altro materiale e/o documentazione pertinente al reato», segnalando il possibile possesso, da parte degli indagati, di «chat, fotografie e mail che costituiscono corpo di reato ovvero cose attinenti ai reati per i quali si procede;
tali oggetti potrebbero trovarsi sui dispositivi (computer, chiavette, cd, schede cellulari, smartphone...) in uso agli indagati»;
3.2.in sede di esecuzione, la polizia giudiziaria aveva rintracciato il CO a casa della propria fidanzata ed aveva sequestrato il telefono cellulare di quest'ultima in quanto ritenuto di interesse operativo» (così l'ordinanza impugnata che trascrive, 'in parte qua', il verbale di perquisizione e sequestro del quale non viene dedotto il travisamento);
3.3.il pubblico ministero ricorrente deduce, con il secondo motivo, che il sequestro era stato effettuato perché durante le operazioni di perquisizione era giunta sul cellulare della LÀ una chiamata da parte di una persona che cercava con insistenza il CO, che tale persona era risultata gravata da precedenti per reati in materia di stupefacenti ed era all'epoca sottoposta all'obbligo di firma in conseguenza dell'arresto in flagranza del reato di detenzione, a fine di cessione a terzi, di sostanze stupefacenti;
3.4.il tribunale del riesame, nell'accogliere il ricorso della LÀ che aveva dedotto l'illegittimità del sequestro in quanto effettuato a danno di persona totalmente estranea ai fatti, ha osservato che il pubblico ministero «avrebbe dovuto convalidare specificamente il sequestro operato dai Carabinieri di Luino dando conto in particolare delle esigenze investigative che importano - l'apposizione del vincolo ablatorio sul bene e del rapporto di pertinenzialità tra la 'res' sequestrata (lo smartphone della LÀ) e i reati ascritti agli indagati», aggiungendo che l'unica circostanza che collegava il bene sequestrato alla persona sottoposta alle indagini è la relazione affettiva di quest'ultima con la proprietaria del telefono a casa della quale, peraltro, si trovava del tutto casualmente.
4.Orbene, la persona alla quale il bene è stato sequestrato e/o che avrebbe diritto alla restituzione può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324 cod. proc. pen., deducendo la disponibilità esclusiva del bene sequestrato.
4.1.Il terzo che rivendichi la titolarità o la disponibilità esclusiva del bene ritenuto in disponibilità della persona sottoposta alle indagini pone comunque in discussione la legittimità stessa del sequestro siccome eseguito nei suoi confronti (in tal senso, ancorché relativamente al sequestro preventivo, Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017, Rv. 270066 - 01; Sez. 3, n. 38512 del 22/06/2016, Rv. 268086 - 01; Sez. 3, n. 24958 del 10/12/2014, dep. 2015, non mass.); egli non può, pertanto, essere privato del diritto di far valere dinanzi al giudice del riesame le proprie ragioni sol perché il bene non è stato specificamente indicato nel decreto di sequestro ma è stato individuato in sede esecutiva in quanto ritenuto, dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, in disponibilità del reo. Un diverso argomentare porterebbe all'inaccettabile conseguenza di considerare, di fatto, una condizione di legittimità del sequestro (la disponibilità del bene in capo alla 2 persona sottoposta alle indagini) alla stregua di una sua modalità esecutiva, con l'ulteriore conseguenza che in tal caso il terzo potrebbe proporre l'opposizione al giudice avverso l'eventuale diniego di restituzione e assurdamente giovarsi della più ampia possibilità di impugnare l'eventuale provvedimento negativo per tutti i motivi indicati dall'art. 606, cod. proc. pen.; ove, invece, il pubblico ministero indichi analiticamente i beni da sequestrare, il terzo potrebbe sì proporre richiesta di riesame del decreto e tuttavia impugnare l'eventuale provvedimento di rigetto solo per violazione di legge (art. 325, cod. proc. pen.).
4.2.Peraltro, diversamente da quanto sostiene il pubblico ministero ricorrente, non sono state sequestrate cose ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nel decreto di perquisizione, bensì un telefono cellulare (ritenuto) in uso ad uno degli indagati e proprio perché ritenuto tale, secondo quanto ordinato con il decreto di perquisizione;
non trova pertanto applicazione, al caso di specie, il principio di diritto, invocato dal ricorrente, secondo il quale oggetto della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio ai sensi dell'art. 257 cod. proc. pen., non può essere l'esecuzione del sequestro probatorio ma solo il decreto del pubblico ministero che lo dispone. Pertanto, nell'ipotesi in cui la polizia delegata abbia eseguito in quantità eccedenti quanto indicato nel provvedimento o con modalità per altro verso illegittime un sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero, è possibile chiedere a quest'ultimo la restituzione delle cose sequestrate in eccesso, e, contro il provvedimento del pubblico ministero si può proporre opposizione davanti al giudice, ai sensi dell'art. 263, commi quarto e quinto, cod. proc. pen. (così, da ultimo, Sez. 3, n. 20912 del 25/01/2017, Rv. 270126 01).
4.3.Deve piuttosto essere ribadito il principio di diritto che ove l'individuazione dei beni da sequestrare secondo il decreto di perquisizione avvenga in sede esecutiva, il terzo che si limiti a rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità può proporre richiesta di riesame ai sensi dell'art. 324, cod. proc. proc. pen.
5. La questione relativa alla effettiva disponibilità, da parte del reo, del telefono di proprietà della LÀ dedotta con il secondo motivo consiste nel vizio di omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto che si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, Serra, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, De Cicco, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, Monti, n.m.).
5.1.In tal caso è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame;
b) dare prova della sua 3 effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale;
c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)>>).
5.2. Nel caso di specie, l'annotazione della quale il pubblico ministero deduce la mancata valutazione da parte del tribunale non è stata allegata al ricorso e in ogni caso non vi è prova della sua effettiva trasmissione al tribunale del riesame.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 27/11/2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Aldo Aceto Жово Хая ито смена DEPORTED 22 MAR 2021 IL CANCE ☐☐ PERTO Luand