Sentenza 25 gennaio 2017
Massime • 1
Oggetto della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio ai sensi dell'art. 257 cod. proc. pen., non può essere l'esecuzione del sequestro probatorio ma solo il decreto del Pubblico Ministero che lo dispone. Pertanto, nell'ipotesi in cui la polizia delegata abbia eseguito in quantità eccedenti quanto indicato nel provvedimento o con modalità per altro verso illegittime un sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero, è possibile chiedere a quest'ultimo la restituzione delle cose sequestrate in eccesso, e, contro il provvedimento del Pubblico Ministero si può proporre opposizione davanti al giudice, ai sensi dell'art. 263, commi quarto e quinto, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Posso pubblicizzare tramite Tiktok ed Instagram la vendita di bitcoin e criptovalute?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2017, n. 20912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20912 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2017 |
Testo completo
20912-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 102 Piero Savani -Presidente - C.C. 25/01/2017 Gastone Andreazza - Relatore - R.G.N. 16414/2016 Andrea Gentili Antonella Di Stasi Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : AM AL, n. a Sant'Agata Bolognese il 25/03/1955; avverso la ordinanza del 08/02/2016 del Tribunale di Ravenna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO 1. AM AL ha proposto ricorso con un unico complessivo motivo avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ravenna che ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nei confronti del decreto di sequestro probatorio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna in data 10/12/2015 di 10.795 maglioni per il reato di cui all'art. 517 cod. pen.. 2. Con un primo motivo lamenta la violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. : il Tribunale non ha accertato la manifesta difformità tra quanto disposto dal P.M. relativamente al sequestro dei soli beni - maglioni cinesi marcati come "Made in Italy" e quanto eseguito in sede di delega dove sono stati coinvolti anche beni marcati come "Made in extra Ue", così non verificando l'assenza del corpus delicti nei maglioni indebitamente sequestrati.
3. Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 253 e 321 cod. proc. pen. posto che il sequestro di tutti i maglioni importati dalla Cina sul presupposto che tutti rechino la etichetta "Made in Italy", quando invece in essi sarebbero stati inclusi anche quelli recanti l'etichetta "Made in extra UE", sarebbe preventivo e non probatorio e dunque illegittimo perché disposto dal P.M.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente pare lamentare infatti non già che il Tribunale non abbia valutato la illegittimità del decreto di sequestro del P.M. per mancanza dei requisiti di legge quanto, piuttosto, che sia mancata la constatazione che, in sede di esecuzione del sequestro stesso presso l'esercizio commerciale "Tailor club" sito all'interno dell'outlet "Village Sicilia" da parte della Guardia di Finanza di Enna, siano stati appresi 36 maglioni che, in quanto etichettati come "made in extra UE", non potevano essere ricondotti a quelli oggetto del provvedimento, riguardante maglioni etichettati come "made in Italy", ma in realtà provenienti dalla Cina, con conseguente fumus del reato di cui all'art. 517 cod. pen.. Sennonché, una tale doglianza, in quanto attinente al mero profilo inerente la esecuzione del sequestro probatorio, non avrebbe potuto essere dedotta avanti al Tribunale del riesame infatti, come più volte affermato da questa Corte, impugnabile avanti 2 al tribunale del riesame non è l'esecuzione del sequestro probatorio ma il decreto del Pubblico Ministero che lo dispone;
pertanto, chi lamenti che la polizia delegata abbia eseguito in quantità eccedentarie e illegittime un sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero, può chiedere a quest'ultimo la restituzione delle cose sequestrate in eccesso, e, contro il provvedimento del Pubblico Ministero può proporre opposizione davanti al giudice, ai sensi dell'art. 263, commi 3 e 4, cod. proc. pen., mentre non può, invece, avanzare direttamente istanza di riesame davanti all'apposito tribunale, giacché nessuna norma lo prevede (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. del 21/02/2002, dep. 18/04/2002, M., non massimata;
Sez. 3, n. 2934 del 04/07/1996, dep. 01/10/1996, De Vivo e altro, Rv. 206407). E d'altra parte, ove invece con la doglianza si fosse inteso assumere la mancanza, nelle etichette dei maglioni sequestrati, delle caratteristiche tali da qualificarli come corpo del reato o cose pertinenti al reato sì da incidere sulla stessa legittimità del decreto di sequestro del P.M. in data 10/12/2015, che aveva avuto riguardo nel suo complesso a 10.795 maglioni provenienti dalla Cina e di cui avrebbero fatto parte anche i maglioni rinvenuti e sequestrati in Sicilia, il provvedimento impugnato ha spiegato perché anche tali maglioni, originariamente etichettati "made in China", successivamente etichettati "made in Italy" e in tal modo posti in circolazione per la vendita con conseguente fumus del reato di cui all'art. 517 cod. pen., e successivamente ancora rietichettati come "made in extra UE", possano essere posti in relazione di immediatezza con il reato oggetto di indagine (cfr. Sez. 2, n. 15801 del 25/03/2015, dep. 16/04/2015, Bellante, Rv. 263759) e perché la loro apprensione risulti necessaria ai fini della dimostrazione, appunto, del reato e della sue modalità anche preparatorie nonché esecutive. Sicché, considerando in ogni caso che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia cautelare reale, consentito solo per violazione di legge, può legittimamente dirigersi a censurare la motivazione del provvedimento impugnato solo allorquando la stessa sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, integrando, infatti, una tale fattispecie, la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 6, n.6589 del 10/01/2013, dep. 11/02/2013, Gabriele, Rv. 254893), la censura è inammissibile anche sotto tale secondo profilo.
2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Il provvedimento di sequestro del P.M. del 10/12/2015 (posto che è questo che si tratta di valutare e non, come già spiegato sopra, l'esecuzione dello stesso) è 3 stato adottato in vista della necessità non già di impedire la protrazione del reato, bensì in vista di esigenze di carattere probatorio giacché lo stesso ha avuto ad oggetto i maglioni, provenienti dalla Cina, su cui era invece stata apposta l'etichetta "Made in Italy", sotto tale profilo, dunque, non potendo non emergere la natura di beni, su cui si è ampiamente soffermato il provvedimento impugnato senza che il ricorso contenga censure sul punto, necessari per la dimostrazione del reato addebitato. E tra tali maglioni sono certamente da ricomprendere materialmente anche i 36 su cui, come spiegato dall'ordinanza, solo successivamente all'arrivo dalla Cina è stata apposta, in luogo della precedente etichetta "Made in Italy", l'etichetta "Made in extra UE", senza che ciò possa avere ovviamente mutato la fisionomia del sequestro operato.
3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Gastone Andreazza Piero Savani DEPOSITATA IN CANCELLERIA 跪 - 3 MAG 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani