Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2017, n. 20912
CASS
Sentenza 25 gennaio 2017

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Oggetto della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio ai sensi dell'art. 257 cod. proc. pen., non può essere l'esecuzione del sequestro probatorio ma solo il decreto del Pubblico Ministero che lo dispone. Pertanto, nell'ipotesi in cui la polizia delegata abbia eseguito in quantità eccedenti quanto indicato nel provvedimento o con modalità per altro verso illegittime un sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero, è possibile chiedere a quest'ultimo la restituzione delle cose sequestrate in eccesso, e, contro il provvedimento del Pubblico Ministero si può proporre opposizione davanti al giudice, ai sensi dell'art. 263, commi quarto e quinto, cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Posso pubblicizzare tramite Tiktok ed Instagram la vendita di bitcoin e criptovalute?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 agosto 2022

    No, perché commetteresti il reato di abusivismo finanziario, punito con la reclusione fino ad otto anni. La Suprema Corte di Cassazione, ha infatti stabilito in due sentenze di seguito riportate che, in tema di intermediazione finanziaria, la vendita "on line" di moneta virtuale "bitcoin" pubblicizzata quale forma di investimento per i risparmiatori - ai quali vengano offerte informazioni sulla redditività dell'iniziativa - è attività soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di strumenti finanziari, di cui agli artt. 91 e ss. t.u.f., la cui omissione integra il reato di cui all'art. 166, comma 1, lett. c), t.u.f. Indice: 1) Cos'è il reato di abusivismo finanziario? …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2017, n. 20912
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20912
Data del deposito : 25 gennaio 2017

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