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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2023, n. 7406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7406 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TO GI nato a [...] il [...] AZ RU GO DD nato il [...] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo Il P.G. si riporta alla requisitoria depositata e chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per intervenuta prescrizione del reato. udito il difensore L'avvocato Attilio BELLONI chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso e si associa alla richiesta del P.G. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7406 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 novembre 2021, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto AN NT e GO DY ZA IZ colpevoli dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale consumati, il primo quale amministratore di fatto della srl Me.Rel., dichiarata fallita il 15 luglio 2008, il secondo quale amministratore della medesima dal 9 agosto 2007 alla declaratoria di fallimento, e consistiti nell'avere distratto le rimanenze di merci e le immobilizzazioni materiali per un valore di oltre 700.000 euro e nell'avere occultato le scritture contabili obbligatorie. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, i giudici del merito (la Corte d'appello riportandosi a quanto ricostruito dal Tribunale) osservavano che: - la materialità delle distrazioni consumate e la scomparsa delle scritture contabili erano state riferite dal curatore fallimentare (ZA gli aveva detto di averle spedito i documenti nel suo Paese natale, il Perù, per crearvi una base per il medesimo commercio); - il fallimento era stato chiuso per mancanza dell'attivo; - la società, nel 2010, era stata sottoposta a verifica fiscale dalla quale era emerso che, pur svolgendo attività commerciale, la società non aveva più presentato dichiarazioni dei redditi a partire dal 2005 (ed anche durante la gestione di diritto del ZA); - i testi escussi avevano riferito di avere trattato sia con AL AR sia con suo cognato AN NT (la società era stata costituita dal fratello del NT), persona conosciuta nel settore da anni;
- NT non si era limitato, come da lui asserito, all'attività di vendita dei prodotti, ma aveva anche provveduto agli acquisti ed anche in capo internazionale;
del resto, lui ed il AR, nonostante il succedersi degli amministratori, erano stati indicati come i costanti referenti della fallita. 2. Propongono ricorso entrambi gli imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore. 2.1. L'Avv. Marco Campora, per ZA, deduce, con l'unico complesso motivo, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 216 e 223 legge fall., ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente. Lamentava innanzitutto che fosse del tutto mancata la motivazione sulle censure mosse in relazione alla bancarotta impropria a seguito del cagionamento i del fallimento a mezzo di operazioni dolose che pure era stato contestato e ritenuto a carico del prevenuto. Quanto alla bancarotta patrimoniale, la Corte territoriale aveva ritenuto la colpevolezza del prevenuto fondandolo sul dolo eventuale avendo egli accettato il rischio della distrazione dei beni da parte dell'amministratore di fatto dal momento che questi gli aveva chiesto di fungere da suo prestanome. Così disapplicando, la Corte d'appello, i principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità, in cui si richiede la consapevolezza da parte dell'amministratore di diritto del disegno criminoso per seguito dall'amministratore di fatto. Consapevolezza che certo non poteva essere ritratta dal fatto che l'imputato ben sapesse che NT, l'amministratore di diritto, avrebbe operato nella società quale agente di commercio. Non si era, infine, adeguatamente provato il dolo della bancarotta fraudolenta documentale piuttosto che quello, diverso, della bancarotta documentale semplice. 2.2. L'Avv. Attilio Belloni, per NT, articola due motivi di ricorso. 2.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 216, 219 e 223 legge fall. e 2639 cod. civ. ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per i delitti di bancarotta, patrimoniale e documentale, ascrittigli. Si era erroneamente ritenuto che NT avesse assunto il ruolo di amministratore di fatto della fallita. Dalle deposizioni in atti si era desunto che ad amministratore la stessa era stato soltanto l'amministratore di diritto, tale AL AR. Si analizzavano a tal proposito le dichiarazioni di ZI IC, IC ZO e IC OL. Né erano emersi elementi concreti di prova dalla documentazione acquisita agli atti. La confutazione da parte della Corte territoriale degli argomenti sviluppati nell'atto di appello in ordine al ruolo rivestito dal NT nella gestione della fallita era stata del tutto apparente e meramente assertiva, limitandosi ad un generico rinvio a quanto dedotto dal primo giudice, facendo poi esclusivo riferimento ai testi escussi ex art. 507 cod. proc. pen., i quali, però, non erano né dipendenti né fornitori della fallita e non avevano, comunque, affatto affermato che NT ne fosse l'amministratore di fatto. 2 Non si era pertanto provato che NT avesse assunto quel ruolo descritto dall'art. 2639 cod. civ.. 2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 62 bis e 133 cod. pen, ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sa nzionatorio. La Corte d'appello aveva negato le circostanze attenuanti generiche affermando che l'imputato non aveva mostrato alcuna resipiscenza né aveva tenuto una condotta collaborativa così dimenticando la non particolare gravità dei fatti ascrittigli (considerando la massa passiva del fallimento) e la risalenza delle condotte. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti nell'interesse dei due imputati non meritano accoglimento ma la loro mera infondatezza ha determinato l'utile decorso del termine di prescrizione anche in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. Posto che, ad oggi, il predetto termine di anni dodici e mesi sei, anche considerando la sua sospensione per il periodo complessivo di giorni 387, è decorso il 31 gennaio 2022, il complessivo delitto di bancarotta fraudolenta ai due imputati ascritto deve essere dichiarato estinto per prescrizione. 1. Si è detto della mera infondatezza dei ricorsi, posto che i medesimi lamentando la genericità delle confutazioni dei motivi di gravame ad opera della Corte d'appello, non affrontano invece quanto di esaustivo sul punto era stato argomentato dal Tribunale. 2. Quanto al ruolo rivestito da LO IZ, infatti, il Tribunale aveva ricordato come il medesimo fosse stato il protagonista consapevole e materiale dell'occultamento delle scritture contabili avendole, a suo stesso dire, inviate nel suo Paese natale, in Perù, per ragioni piuttosto oscure ma significative, aprire in quel Paese un'attività consimile a quella svolta dalla fallita. Evidente, quindi, come lo stesso non potesse considerarsi una mera testa di legno della fallita e come avrebbe dovuto rispondere del delitto di bancarotta patrimoniale avendo egli stesso progettato, dopo essersi impadronito dei dettagli dell'attività, di aprirne una, analoga, nel suo Paese natale, il Perù, così che non si poteva ritenere estraneo alla spoliazione della società, nel frattempo perpetrata dal coimputato, tanto più che era stato lui stesso a consumate materialmente il 3 delitto di bancarotta documentale inviando in Perù l'intero compendio contabile, senza poi provvedere alla sua restituzione. Entrambi i delitti sono, tuttavia, prescritti. 3. Quanto al NT, il ruolo di amministratore di fatto dal medesimo ricoperto è congruamente motivato nella sentenza del Tribunale (alla cui argomentazione la Corte territoriale si era riportata solo per brevi accenni), con l'indicazione dei testimoni che avevano riferito della sua concreta attività nella società, non certo limitata a quella, pretesa, di agente di commercio, ma riconnprendente anche i contatti e le trattative con i fornitori, anche in campo internazionale. Del resto, negli anni, NT aveva anche ricoperto il ruolo di amministratore di diritto della società e mai, negli anni successivi, aveva abbandonato la società, sempre amministrata, di fatto, con il cognato AL AR, nominando gli amministratori di diritto (a parte l'ultimo, ZA) nel loro ristretto gruppo familiare. Il motivo speso nel ricorso NT sul trattamento sanzionatorio è ovviamente assorbito dalla decisione di annullamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in Roma il 18 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo Il P.G. si riporta alla requisitoria depositata e chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per intervenuta prescrizione del reato. udito il difensore L'avvocato Attilio BELLONI chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso e si associa alla richiesta del P.G. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7406 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 novembre 2021, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto AN NT e GO DY ZA IZ colpevoli dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale consumati, il primo quale amministratore di fatto della srl Me.Rel., dichiarata fallita il 15 luglio 2008, il secondo quale amministratore della medesima dal 9 agosto 2007 alla declaratoria di fallimento, e consistiti nell'avere distratto le rimanenze di merci e le immobilizzazioni materiali per un valore di oltre 700.000 euro e nell'avere occultato le scritture contabili obbligatorie. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, i giudici del merito (la Corte d'appello riportandosi a quanto ricostruito dal Tribunale) osservavano che: - la materialità delle distrazioni consumate e la scomparsa delle scritture contabili erano state riferite dal curatore fallimentare (ZA gli aveva detto di averle spedito i documenti nel suo Paese natale, il Perù, per crearvi una base per il medesimo commercio); - il fallimento era stato chiuso per mancanza dell'attivo; - la società, nel 2010, era stata sottoposta a verifica fiscale dalla quale era emerso che, pur svolgendo attività commerciale, la società non aveva più presentato dichiarazioni dei redditi a partire dal 2005 (ed anche durante la gestione di diritto del ZA); - i testi escussi avevano riferito di avere trattato sia con AL AR sia con suo cognato AN NT (la società era stata costituita dal fratello del NT), persona conosciuta nel settore da anni;
- NT non si era limitato, come da lui asserito, all'attività di vendita dei prodotti, ma aveva anche provveduto agli acquisti ed anche in capo internazionale;
del resto, lui ed il AR, nonostante il succedersi degli amministratori, erano stati indicati come i costanti referenti della fallita. 2. Propongono ricorso entrambi gli imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore. 2.1. L'Avv. Marco Campora, per ZA, deduce, con l'unico complesso motivo, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 216 e 223 legge fall., ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente. Lamentava innanzitutto che fosse del tutto mancata la motivazione sulle censure mosse in relazione alla bancarotta impropria a seguito del cagionamento i del fallimento a mezzo di operazioni dolose che pure era stato contestato e ritenuto a carico del prevenuto. Quanto alla bancarotta patrimoniale, la Corte territoriale aveva ritenuto la colpevolezza del prevenuto fondandolo sul dolo eventuale avendo egli accettato il rischio della distrazione dei beni da parte dell'amministratore di fatto dal momento che questi gli aveva chiesto di fungere da suo prestanome. Così disapplicando, la Corte d'appello, i principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità, in cui si richiede la consapevolezza da parte dell'amministratore di diritto del disegno criminoso per seguito dall'amministratore di fatto. Consapevolezza che certo non poteva essere ritratta dal fatto che l'imputato ben sapesse che NT, l'amministratore di diritto, avrebbe operato nella società quale agente di commercio. Non si era, infine, adeguatamente provato il dolo della bancarotta fraudolenta documentale piuttosto che quello, diverso, della bancarotta documentale semplice. 2.2. L'Avv. Attilio Belloni, per NT, articola due motivi di ricorso. 2.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 216, 219 e 223 legge fall. e 2639 cod. civ. ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per i delitti di bancarotta, patrimoniale e documentale, ascrittigli. Si era erroneamente ritenuto che NT avesse assunto il ruolo di amministratore di fatto della fallita. Dalle deposizioni in atti si era desunto che ad amministratore la stessa era stato soltanto l'amministratore di diritto, tale AL AR. Si analizzavano a tal proposito le dichiarazioni di ZI IC, IC ZO e IC OL. Né erano emersi elementi concreti di prova dalla documentazione acquisita agli atti. La confutazione da parte della Corte territoriale degli argomenti sviluppati nell'atto di appello in ordine al ruolo rivestito dal NT nella gestione della fallita era stata del tutto apparente e meramente assertiva, limitandosi ad un generico rinvio a quanto dedotto dal primo giudice, facendo poi esclusivo riferimento ai testi escussi ex art. 507 cod. proc. pen., i quali, però, non erano né dipendenti né fornitori della fallita e non avevano, comunque, affatto affermato che NT ne fosse l'amministratore di fatto. 2 Non si era pertanto provato che NT avesse assunto quel ruolo descritto dall'art. 2639 cod. civ.. 2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 62 bis e 133 cod. pen, ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sa nzionatorio. La Corte d'appello aveva negato le circostanze attenuanti generiche affermando che l'imputato non aveva mostrato alcuna resipiscenza né aveva tenuto una condotta collaborativa così dimenticando la non particolare gravità dei fatti ascrittigli (considerando la massa passiva del fallimento) e la risalenza delle condotte. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti nell'interesse dei due imputati non meritano accoglimento ma la loro mera infondatezza ha determinato l'utile decorso del termine di prescrizione anche in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. Posto che, ad oggi, il predetto termine di anni dodici e mesi sei, anche considerando la sua sospensione per il periodo complessivo di giorni 387, è decorso il 31 gennaio 2022, il complessivo delitto di bancarotta fraudolenta ai due imputati ascritto deve essere dichiarato estinto per prescrizione. 1. Si è detto della mera infondatezza dei ricorsi, posto che i medesimi lamentando la genericità delle confutazioni dei motivi di gravame ad opera della Corte d'appello, non affrontano invece quanto di esaustivo sul punto era stato argomentato dal Tribunale. 2. Quanto al ruolo rivestito da LO IZ, infatti, il Tribunale aveva ricordato come il medesimo fosse stato il protagonista consapevole e materiale dell'occultamento delle scritture contabili avendole, a suo stesso dire, inviate nel suo Paese natale, in Perù, per ragioni piuttosto oscure ma significative, aprire in quel Paese un'attività consimile a quella svolta dalla fallita. Evidente, quindi, come lo stesso non potesse considerarsi una mera testa di legno della fallita e come avrebbe dovuto rispondere del delitto di bancarotta patrimoniale avendo egli stesso progettato, dopo essersi impadronito dei dettagli dell'attività, di aprirne una, analoga, nel suo Paese natale, il Perù, così che non si poteva ritenere estraneo alla spoliazione della società, nel frattempo perpetrata dal coimputato, tanto più che era stato lui stesso a consumate materialmente il 3 delitto di bancarotta documentale inviando in Perù l'intero compendio contabile, senza poi provvedere alla sua restituzione. Entrambi i delitti sono, tuttavia, prescritti. 3. Quanto al NT, il ruolo di amministratore di fatto dal medesimo ricoperto è congruamente motivato nella sentenza del Tribunale (alla cui argomentazione la Corte territoriale si era riportata solo per brevi accenni), con l'indicazione dei testimoni che avevano riferito della sua concreta attività nella società, non certo limitata a quella, pretesa, di agente di commercio, ma riconnprendente anche i contatti e le trattative con i fornitori, anche in campo internazionale. Del resto, negli anni, NT aveva anche ricoperto il ruolo di amministratore di diritto della società e mai, negli anni successivi, aveva abbandonato la società, sempre amministrata, di fatto, con il cognato AL AR, nominando gli amministratori di diritto (a parte l'ultimo, ZA) nel loro ristretto gruppo familiare. Il motivo speso nel ricorso NT sul trattamento sanzionatorio è ovviamente assorbito dalla decisione di annullamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in Roma il 18 gennaio 2023.