Sentenza 20 giugno 2014
Massime • 1
In tema di processo penale a carico di imputati minorenni, è nulla l'ordinanza con la quale il giudice dispone la sospensione del processo e la messa alla prova dell'imputato, in presenza di relazione negativa degli Uffici del Servizio Sociale per i Minorenni e con progetto d'intervento da quest'ultimi compilato in esecuzione di disposizione del giudicante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2014, n. 32178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32178 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 20/06/2014
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 1261
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 3397/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA;
nei confronti di:
B.K. N. IL (MI) ;
avverso l'ordinanza n. i 95/2013 TRIB. MINORENNI di BOLOGNA, del 04/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo, il quale ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il GUP del Tribunale per i minorenni di Bologna, con ordinanza del 4/12/2013, dispose la sospensione del processo per la durata di dodici mesi e la messa alla prova, ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28 e del D.Lgs. n. 272 del 1989, art. 27, nei confronti di
B.K. , imputato di violazioni varie della normativa sul controllo degli stupefacenti.
2. Avverso la predetta statuizione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bologna propone ricorso per cassazione, corredato da unitaria, articolata censura, con la quale denunzia violazione di legge.
Assume il ricorrente che l'ordinanza non si era dato carico di verificare che il fatto contestato fosse da considerare episodico e non invece indice di una condotta di vita oramai integratasi in modelli devianti, anche tenuto conto dell'età dell'imputato, prossimo al compimento dei diciotto anni. Dovendosi, anzi trarre convincimento contrario dalla intensa determinazione criminosa manifestata, non scevra da condotte di sopraffazione. L'osservazione condotta dall'SM, durante i sei mesi di sottoposizione alla misura cautelare aveva permesso di escludere che nel giovane fosse da intravedere un processo evolutivo della di lui personalità, essendo stato espressamente evidenziato che "al progetto di messa alla prova, pure formalmente elaborato stante le disposizioni impartite dal Tribunale, ostava, fra l'altro, il "cambiamento repentino strumentale del giovane in udienza circa le sue responsabilità penali. Non si vuole negare la possibilità di cambiare versione in merito ai fatti che gli vengono ascritti, ma pare doveroso dover approfondire le motivazioni di tale cambiamento:
gli aspetti di non autenticità, ambiguità, strumentalità nelle situazioni nelle relazioni potrebbero essere fattori ostativi nella valutazione prima, nella buona riuscita dopo, di un progetto di messa alla prova" e sottolineava come tenuto conto dell'imposto svolgimento della messa alla prova del B. presso la propria abitazione, il Servizio non potesse neppure contare sull'effettiva adesione della famiglia dell'imputato, poiché i genitori del B. , al pari de figlio, avevano espresso la convinzione che il figlio fosse innocente, rifiutando ogni necessità di condivisione del progetto e di coinvolgimento nel sostegno del minore".
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Siccome di recente affermato da questa Corte (Cass., Sez. 4^, n. 23355 del 12/4/2013, Rv. 255521) "Pur limitando l'analisi allo scandaglio qui necessario, occorre far sommario cenno a taluni dei presupposti dell'istituto della messa alla prova processuale regolato del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 28 e 29 e dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, art. 27, (norme di attuazione, coordinamento e transitorie del d.P.R. n. 448 cit), comunemente chiamata, mutando il termine, dal peraltro dissimile istituto anglosassone di riferimento, probation minorile.
Sussistendo solo il ceppo della comune radice d'interventismo sociologico, l'istituto in esame si differenzia, inoltre, come messo in evidenza dalla dottrina che ha avuto modo di approfondire l'argomento, dal c.d. probation penitenziario, il quale non previene la condanna, ma la presuppone, e, almeno nell'impostazione iniziale - prima cioè della sentenza della Corte Cost. n. 569 del 22/12/1989-, richiedeva una fase di sperimentazione ed osservazione carceraria e, nell'assetto attuale, al netto degli interventi caducatorio - manipolatori del Giudice delle leggi e delle novelle legislative di adeguamento, costituisce forma elettiva d'espiazione alternativa, non tanto di condanne per fatti esigui, ma di residuo esiguo di anche cospicua pena, per il resto espiata. Devono marcarsi, inoltre, le discrasie con la sostituzione di pena;
pur dovendosi osservare che la libertà controllata applicata all'imputato minorenne si esegue nelle forme dell'affidamento in prova al S.S. (anche se le predette modalità restano ancorate, sulla base di quanto disposto, con dubbia razionalità e coerenza logica, dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 75, alla casuale circostanza che al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza l'imputato non abbia ancora compiuto i diciotto anni), anche in questo caso, si è in presenza di una forma espiativa di pena, pur risalendo la decisione della sostituzione allo stesso giudice della condanna e non al tribunale di sorveglianza, come nel caso delle sanzioni alternative. Senza contare, infine, che nella messa alla prova minorile le prescrizioni, facendo parte del patto intercorso, appaiono autodeterminate, piuttosto che eterodeterminate come negli altri due casi.
In estrema sintesi lo scopo dell'istituto qui al vaglio è stato rinvenuto nel recupero del soggetto che si è trovato a delinquere nel corso della minore età, fase di vita, questa, altamente critica a causa della fragilità, della difficoltà di cogliere ed apprezzare corretti modelli comportamentali, in contesti sociali altamente confusivi, nei quali appaiono vincenti i nefasti modelli dell'egoismo antisociale, utilizzando il processo, anzi meglio, l'occasione del processo per sperimentare tentativo spiccatamente specialpreventivo, che rifuggendo dalla stigmatizzazione della detenzione (dalla quale si ottiene sovente l'effetto perverso contrario che si vorrebbe scongiurare) o riducendola al minimo utile per innestare processi di rivisitazione, all'epilogo positivo del quale, quando, cioè, risulti probabile il superamento del percorso deviante e proficuo inserimento sociale, lo Stato rinuncia all'affermazione della propria pretesa punitiva (di procedimento attraverso il quale il fatto di reato diventa "estraneo" al soggetto che lo ha commesso si parla, a ragione, nella sentenza di questa Corte n. 19532 del 9/4/2003)". Lo scopo ultimo, teso "a modificare positivamente la personalità in formazione dell'imputato, inducendolo ad una razionale opzione per una scelta di vita socialmente apprezzabile" impone, di necessità, lo stimolo ed "recupero di risorse ambientali, educative, lavorative, culturali e familiari".
4.2. Il D.Lgs. del 1989, art. 27, contenente disposizioni d'attuazione del c.d. cod. proc. min., integra le essenziali disposizioni di cui del D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 28 e 29, prevedendo, in particolare che il giudice per disporre la sospensione e la messa alla prova dell'imputato deve previamente avere acquisito "un progetto d'intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali¯. Ciò significa, come è stato da più parti evidenziato, che il procedimento formativo, pur pienamente sottoposto alla giurisdizione, resta ancorato al progetto, di competenza dei servizi.
Ovviamente, ciò non implica che il giudice non possa suggerire modifiche, indicare peculiarità da salvaguardare, evenienze da stigmatizzare o davanti ad una risposta negativa o perplessa, sollecitare approfondimenti e verifiche. Quel che certamente non appare consentito, nel rispetto della natura dell'istituto, che privilegia la formazione non eterologa del progetto, è la predisposizione da parte del giudice del progetto o l'imposizione d'un progetto purché sia, in assenza d'univoca indicazione in tal senso da parte dei servizi. È utile, a questo punto, richiamare una condivisibile pronuncia di questa Corte, la quale ha chiarito che ®l'elaborazione del progetto deve necessariamente precedere l'ordinanza di sospensione (...), sicché il giudice, al momento della pronuncia, non può prescindere dal progetto medesimo, pur se mantiene la potestà di intervenire sulla bozza predisposta dai servizi sociali per ottenere integrazioni o modifiche intese a rendere ammissibile l'accesso al meccanismo" (Cass., Sez. 5^, 9/6/2003, in il Foro it., 2004, 2^, 14). Sempre questa Corte, in un caso in cui il progetto era mancante non ha esitato ad annullare l'ordinanza relativa (Cass., n. 5778 del 20/1/2003). Nel caso qui al vaglio, come è dato cogliere dagli stralci riportati della relazione dell'SM (Servizio il quale, peraltro, aveva avuto modo di osservare e valutare a fondo il ragazzo ed il suo contesto di appartenenza avendo seguito il caso per tutta la durata non breve della misura cautelare restrittiva), era stato delineato un quadro ampiamente controindicato per la buona riuscita del probation (che come si è sopra anticipato persegue l'obiettivo alto e difficile di dissociare l'imputato dal fatto di reato e proiettarlo verso una vita rispettosa delle regole): nessun segno di avvio di un processo di resipiscenza e presa di distanza dai percorsi di vita censurati;
apprezzamento di aspetti di non autenticità - strumentalità, ambiguità, mancanza di adesione del contesto familiare.
A fronte dei fatti contestati, particolarmente allarmanti e indicativi di una personalità strutturata in senso deviante, in definitiva, senza che il GUP abbia speso motivazione di sorta, si è inteso dare avvio ad una prova che appare sin d'ora destinata al fallimento, perché non in grado di incidere con positiva radicalità sul sistema di vita del giovane imputato. Il progetto, in tal caso, compilato per rispetto al diktat del giudice, si riduce a mera parvenza, al più subita per ovvio tornaconto e giammai condivisa dall'imputato, che, invece, avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di vero protagonista dell'esperienza, certamente assai vantaggiosa in caso d'esito positivo, ma non per questo agevole scappatoia dalla penale responsabilità. Non si è mancato, infatti di sottolineare da parte degli studiosi della materia che il fallimento dell'esperimento risulterebbe foriero di ricadute assai severe, non solo sul piano strettamente ricollegabile alla ripresa del processo, con tutte le conseguenze connesse, ma, soprattutto, sul piano personologico, suggellando, forse in maniera non più reversibile, l'incapacità del soggetto ad essere altro da quel sè che lo ha condotto alla devianza.
5. La constatata assenza dei presupposti per far luogo all'esperienza del probation impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti per il prosieguo del processo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Bologna per l'ulteriore corso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2014