Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2003, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
003 6 8 /0 3 8 M -9 A N C -3 IO LS 6 A U E L SP ES E ITALIANA REPUBBLICA D E P : 0 IA 4 R TE A IN NOME-DEL PO LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G.N.13622/02 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Cron. 705 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. Rep. Ud. 29.11.02 Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DJ NA, elettivamente domiciliata in Roma, viale Carso 51 presso l'avv. Nicoletta Morandi, con l'avv. Francesco Mandarano di Prato che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Prefetto di PRATO
- intimato -
2 (NC. 394/02 R.G.).- avverso il decreto del Tribunale di Prato del 7.3.2002, M2002/1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.11.02 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Maurizio Velardi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 21.2.2002 del Prefetto di Prato JA AL era espulsa dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. A del D.Leg. 286/98 ; 2213 k 2002 per essere entrata in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera. Avverso il decreto, notificato in pari data, era proposta opposizione e, comparso il Prefetto opposto a mezzo proprio funzionario delegato, l'adito Tribunale di Prato con decreto 7.3.2002 respingeva il ricorso affermando che la opponente non era comparsa e che la straniera aveva dimostrato conoscenza della lingua italiana sia per le risposte date ai CC sia per la stessa tempestività dell'opposizione. Per la cassazione di tale decreto JA AL ha proposto ricorso il 6.5.2002 con due motivi. Nessuno si è costituito per l'intimato Prefetto. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va respinto per inconsistenza dei motivi sui quali si articola. Quanto al primo motivo, per il quale si denunzia, sia sotto il profilo della la violazione di legge (artt. 13 T.U. del 1998 e 737 c.p.c.) sia sotto quello del vizio di motivazione, la inconsistenza assoluta della motivazione del decreto opposto, è agevole rilevarne la totale infondatezza posto che: 1) II provvedimento emesso è un decreto motivato (artt. 135 e 737 c.p.c. e 13- 13 bis T.U. modif. dal D.Leg. 113/99) che deve contenere una parte motiva succintamente esposta;
2) Il decreto in esame reca una premessa scandita sulla presa d'atto di circostanze e ragioni (..posto che..) assunte a fondamento logico del decisum reiettivo;
3) II decreto impugnato reca come prima ratio il fatto della mancata presenza della JA AL alla udienza e la omessa produzione, dall'opponente, del decreto opposto;
4) Tale ratio, evidentemente assunta come comportamento valutabile ai fini della decisione (artt. 116 cpv e 183 comma 1 c.p.c.), non risulta impugnata con la conseguente inconsistenza della censura in esame la quale denunzia 2 omessa o carente motivazione senza neanche avvedersi di quali siano i passaggi logici, sinteticamente ma chiaramente esposti, del provvedimento impugnato. Quanto al secondo motivo, che denunzia il decreto per violazione dell'art. 13 comma 7 D.Leg. 286/98, per aver il Tribunale affermato il valore assorbente della comprensione della lingua italiana rispetto alla omessa traduzione del decreto nella lingua conosciuta dall'espellenda, esso è privo di fondamento. Il Giudice di merito, infatti, correttamente applicando le statuizioni di questa Corte (da ultimo Cass. 5468-5464-5465 - 5057/02), ha ritenuto che la conoscenza della lingua italiana - acclarata sia dal corretto tenore delle risposte date alle domande poste dai Carabinieri sia dalla tempestività del proposto ricorso costituisse atto di sostanziale esonero- dalla nullità derivante dalla mancata traduzione in lingua conosciuta. La ricorrente oggi impugna tale valutazione di merito ritenendo che la conoscenza desumibile dal colloquio non sia equiparabile a quella necessaria alla lettura dell'atto, con ciò ponendo una questione di fatto che non può trovare ingresso in questa sede e che non consente di evidenziare alcuna illogicità nella implicita presunzione di conoscenza idonea alla comprensione di un testo che sia tratta dalla agevole comprensione delle domande poste alla straniera dai Carabinieri. Non è luogo a provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Così deciso in Roma il 29 novembre 2002 Cons.est. il Presidente Cosavio fuseшоси 3 IL CANCELLIERE Semenvertavalus Domering M alupi CORTE SUPREMA C IONE Prima Depo 鼈 14 GEN. 2003, IL CANCER 4