Sentenza 26 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2003, n. 4500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4500 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Aula A 045 00 / 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. n. 15170/2000 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 10213 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Udienza 19 novembre 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CO IO, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo De для Simone e con lo stesso selettivamente domiciliato in Roma alla via O. Tommasini n. 31 (presso Ricciardi G.), giusta procura a margine del ricorsord one domicil. d'ufficio press la cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrente -
contro
FIAT AUTO s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e 4629 Italico Perlini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla Fansuelli;
22 via Rocca Porena h. 34, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché FIAT AUTO PARTECIPAZIONI AUTO s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Italico Perlini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via Rocca Porena n. 34, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di CA-Sezione Lavoro febbraio n. 85/2000 del 10 gammaio 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1427/1997), notificata in data 5 giugno 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 迎 19 novembre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Italico Perlini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di CA NI CO conveniva in giudizio la FIAT- 2 AUTO s.p.a. esponendo di avere prestato lavoro alle dipendenze della cennata società e di avere espletato mansioni di "tracciatore" presso la sala tracciatura "in piena autonomia esecutiva con particolare competenza e conoscenza di tecnologie specifiche e di apparati ed apparecchiature complesse e del loro funzionamento"; richiedeva, quindi, il riconoscimento del superiore inquadramento al "V° livello" (così come tipizzato dal “c.c.n.l.-aziende metalmeccaniche private"), con ogni relativa conseguenza. Con successivo ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. sempre al Pretore-Giudice del Lavoro di CA il CO richiedeva la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti datoriali di assegnazione -- dapprima al reparto "preparazione plancia” e poi - all'area "linea - meccanica", in quanto in forza di tali provvedimenti era stato obbligato a espletare mansioni di livello inferiore a quelle di effettiva appartenenza, e quindi la condanna della società convenuta al "risarcimento del danno da dequalificazione e restituzione delle mansioni precedentemente assegnate". In entrambi i giudizi si costituiva la FIAT AUTO s.p.a. che impugnava integralmente le domande attoree e ne chiedeva il rigetto. - dopo avere riunito i cennati L'adito Giudice del Lavoro giudizi accoglieva la domanda di riconoscimento del superiore livello contrattuale, dichiarava l'illegittimità del provvedimento datoriale di 3 assegnazione al ricorrente di mansioni inferiori a quelle di appartenenza e condannava la società convenuta al pagamento di L.
5.000.000 a titolo di risarcimento del "danno da professionalità" arrecato al ricorrente per effetto della dequalificazione. Su appello della FIAT AUTO s.p.a. il Tribunale di CA (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) ricostituitosi il - contraddittorio riformava la sentenza pretorile e, per l'effetto, rigettava integralmente le domande originariamente proposte dal CO con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. Per quello che rileva in questa sede di appello ha rimarcato che: a) il c.c.n.l. stabilisce che appartengono alla quarta categoria, tra l'altro, i lavoratori che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguita in istituti خ ر ی ت ا professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolare capacità ed abilità conseguite mediante il necessario tirocinio;
si specifica, poi, che tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla loro specialità; appartengono invece alla quinta categoria i lavoratori che, oltre a possedere le caratteristiche proprie della quarta categoria, compiono con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati ed attrezzature complessi, che presuppongono la 4 conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi>>; b) l'istruttoria ha consentito di accertare che il CO svolgeva essenzialmente controlli dimensionali su particolari di produzione provenienti da fornitori esterni o dalla produzione interna dello stabilimento, al fine di verificare se i singoli componenti delle autovetture (viti, rondelle, tubi, rivestimenti ecc.) fossero conformi ai progetti>>; c) tali mansioni, lungi dall'assurgere a quell'elevato grado di difficoltà tipico del livello superiore rivendicato, sono in realtà perfettamente riconducibili alla declaratoria del quarto livello [per cui] ogni attività svolta dal CO appare pienamente riconducibile alla declaratoria del IV° livello contrattuale, e non partecipa certo di quella particolare complessità ritenuta dal primo giudice al fine di giustificare l'inquadramento nella categoria superiore>>; d) alla luce di tali risultanze, si ritiene che non vi sia 2 / 1 prova alcuna di quella particolare autonomia e discrezionalità nel disimpegno delle mansioni che è caratteristica del V° livello>>; e) il rigetto di tale domanda comporta anche la riforma della gravata sentenza nella parte in cui, accogliendo le domande proposte dal CO nel giudizio riunito, dichiarava la illegittimità del provvedimento datoriale di assegnazione del ricorrente alle mansioni a lui affidate dal maggio 1993 in poi: ciò in quanto detta declaratoria si 5 fondava unicamente sul presupposto che le nuove mansioni, in quanto proprie e tipiche del IV° livello, avevano prodotto una dequalificazione del CO: dequalificazione che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve invece escludersi>>. Per la cassazione di tale sentenza NI CO propone ricorso affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la "FIAT AUTO" s.p.a.; con il medesimo controricorso si è costituita anche la s.p.a. "FIAT AUTO PARTECIPAZIONI” divenuta successore a titolo particolare nel diritto controverso in quanto conferitaria del complesso aziendale della "FIAT AUTO" s.p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo di ricorso il ricorrente I - deducendo "violazione degli artt. 13 della legge n. 300/1970, 2103 cod. civ., 1175 e 1375 cod. civ." - addebita al Tribunale di CA una palese violazione del principio secondo cui il lavoratore non può essere adibito a mansioni di contenuto professionale inferiore a quelle per cui è stato assunto, ovvero a quelle successivamente acquisite o ad altre equivalenti per rigettare le domande del CO limitandosi a sostenere quanto si legge alla pag. 7 della gravata sentenza, omettendo comunque di fornire una adeguata ed esaustiva motivazione in merito>>. 6 Con il secondo motivo il ricorrente - deducendo "vizi di motivazione nella parte in cui, in accoglimento dell'appello proposto, rigetta la domanda di risarcimento dei danni conseguenti l'assegnazione datoriale alle mansioni affidate al CO dal maggio 1993" - censura la decisione del Giudice di appello che, senza fornire alcuna logica e giuridica specificazione, ha rigettato le domande avanzate dal CO relative all'illegittima assegnazione delle mansioni di contenuto professionale inferiore a quelle precedentemente svolte... e che, erroneamente e comunque laconicamente, ha ritenuto di legittimare tale rigetto semplicemente sostenendo che esso discende quale conseguenza del mancato riconoscimento del livello superiore, in aperta violazione della legge, ove l'art. 2103 del cod. civ., correttamente interpretato ed applicato, conduce ad una verifica in concreto delle nuove mansioni, pur comprese nel livello o nella ! W categoria contrattuale gia' attribuito al dipendente>>. Con il terzo motivo il ricorrente - deducendo "violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. 14 dicembre 1990-aziende metalmeccaniche private" - addebita al Tribunale di CA di avere erroneamente interpretato il cennato contratto collettivo di lavoro laddove ha operato un richiamo alla descrizione delle figure del collaudatore e del modellista in legno come riconducibili alla "TV" categoria contrattuale di detto c.c.n.l., omettendo di esaminare ed applicare quanto si legge 7 nel suindicato contratto nella parte in cui si definisce il "V° livello super" con particolare riferimento alla figura del tracciatore- collaudatore e del modellista in legno>> e sotto un ulteriore profilo - - di avere omesso l'esame di circostanze di fatto che, al contrario, avrebbero potuto condurre ad una diversa soluzione giuridica ovvero a diversa decisione>>. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente - deducendo "vizi censura ladi motivazione circa punti decisivi della controversia" sentenza impugnata per avere il Giudice di appello inspiegabilmente attribuito ad alcune deposizioni, o meglio affermazioni, un significato fuori del senso comune ed inconciliabile con il loro effettivo e complessivo contenuto, risultando del tutto contraddittoria la motivazione del giudizio di fatto operato>>. ?R- II -. I primi due motivi come dinanzi proposti - esaminabili congiunta- mente in quanto intrinsecamente connessi - si appalesano infondati. Al riguardo si deve rilevare che il Tribunale di CA non ha affatto applicato erroneamente l'art. 2103 cod. civ. (così come sostituito dall'art. 13 della legge n. 300/1970), né tantomeno gli artt. 1175 e 1375 cod. civ. invocati genericamente dal ricorrente per - dopo avere correttamente avvalorare l'impugnativa, in quanto valutato le circostanze fattuali e le disposizioni del contratto collettivo di lavoro sulle declaratorie delle qualifiche (="livelli") con riferimento 8 alle mansioni lavorative espletate ha escluso, dapprima, che il CO avesse svolto mansioni relative al "livello" superiore a quello di appartenenza e, quindi, che si fosse verificato ai suoi danni un demansionamento rispetto alla posizione di lavoro acquisita. Per contrastare siffatta decisione il ricorrente si limita a sollevare censure caratterizzate da assoluta genericità (come quando critica tout court la pag. 7 della gravata sentenza>>) o da rilievi fattuali: per cui le stesse si connotano per la loro inammissibilità nella presente sede di legittimità. Non sussiste, inoltre, il vizio di motivazione denunziata (anch'esso) genericamente dal ricorrente, poiché la sentenza impugnata appare come è stato dinanzi evidenziato nel riportare per extenso - ع brani del decisum - congruamente motivata ed immune da vizi logico- را giuridici con riferimento, appunto, a quanto statuito in base a corretta ز interpretazione e ad esatta applicazione della normativa di legge e della contrattazione collettiva vigenti in materia. In ogni caso -a riprova dell'inammissibilità (comunque) delle doglianze proposte ex art. 360, n. 5, c.p.c. - vale sintetim rilevare che: a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa 9 decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, come per le censure mosse nella specie dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass. n. 2114/95); b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/00) - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - come sicuramente ha fatto il Tribunale di CA - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/99). III . Pure il terzo ed il quarto motivo di ricorso da esaminarsi- congiuntamente data la loro connessione si appalesano infondati. - 10 In particolare, la censura con tali mezzi proposta sotto il profilo di "violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. 14 dicembre 1990” - contratto collettivo (giova precisare in contrasto a quanto asserito dal ricorrente) non avente sicuramente natura di legge, bensì di "contratto di diritto privato" - appare comunque inammissibile poiché la parte, che intende denunziare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di un contratto da parte del giudice del merito, deve specificare i canoni ermeneutici in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, perchè, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 7641/1994). Pervero, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del “giudice del merito", le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono giova, appunto, ribadirlo una specifica - indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è 11 realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 11053/2000). Più in particolare le cennate censure debbono essere rigorosamente specifiche con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni della asserita violazione, mentre le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l'obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, e non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che ripetesi - si risolva - solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. n. 8994/2001). Vizio di inammissibilità a cui non si sottraggono i motivi di ricorso in esame che si fondano sulla contrapposizione tra le statuizioni in motivazione della sentenza impugnata e le mere argomentazioni addotte dal ricorrente, secondo le quali senza neppure operare un 12 richiamo ai principi sanciti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. il - Tribunale di CA avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni contrattuali, omettendo di esaminare ed applicare quanto si legge nel c.c.n.l. nella parte in cui si definisce il "V livello super" con particolare riferimento alla figura del "tracciatore-collaudatore" e del "modellista in legno">>. Tutto ciò senza neppure trascrivere il testo completo delle disposizioni contrattuali della cui errata interpretazione da parte del Giudice di appello esso ricorrente si lamentava: donde la confermata inammissibilità delle relative censure, anche con riferimento al principio di "autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso e che la ricorrente non ha nella specie sicuramente osservato (Cass. n. 10041/2001, Cass. n. 22655/2001: secondo cui qualora, con il ricorso per cassazione, venga fatta valere la inesatta interpretazione di una norma contrattuale, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative). Anche le censure concernenti l'asserita errata valutazione delle risultanze istruttorie (in specie, delle deposizioni testimoniali) da parte 13 del Giudice di appello appaiono inammissibili in quanto inerenti a circostanze fattuali e caratterizzata dalla genericità e dall'incomple- tezza del loro contenuto. Pervero, in sede di legittimità, non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice di merito, essendo consentita, in tale sede, la sola denuncia degli errori di diritto o dei vizi di motivazione dei quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata. Infatti, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari ह ट elementi probatori (documentali e testimoniali) acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi (come talune deposizioni testimoniali dal ricorrente riportate parzialmente intercalate con saltuari commenti) non menzionati o non considerati (cfr. Cass. n. 12749/1993). Si rivelano, di conseguenza, infondate le censure del ricorrente in quanto la decisione della causa è avvenuta (vale ribadirlo) in base alla valutazione delle risultanze processuali considerate nel loro - 14 complesso ritualmente acquisite, per cui - sono da ritenere inammissibili le doglianze relative ai pretesi “vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre rimarcare quanto già dinanzi affermato che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità non può consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). A ciò è da aggiungere che, nella specie, il ricorrente non ha sicuramente ottemperato alla prescrizione indicato dalla giurisprudenza di questa Corte a mente della quale, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduca omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate nonché di 15 indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7434/2001). IV -In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da NI CO deve essere respinto. Ricorrono giusti motivi ("differente esito del giudizio nei due gradi di merito") per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 19 novembre 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore drugliche I cauth IL CANCELLIERE Depositato in Cancalieria gi, 2.6. MAR. 2003 IL CANCELLIERE CANCELLIERECT Clovanni Cantelma 16