Sentenza 24 giugno 2009
Massime • 1
La confisca prevista dall'art. 171 sexies L. 22 aprile 1941, n. 633 per le violazioni in materia di diritto d'autore deve sì essere obbligatoriamente disposta ma soltanto in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta. (Fattispecie nella quale il giudice di merito aveva illegittimamente disposto la confisca del materiale abusivamente duplicato, pur pronunciando sentenza assolutoria per insussistenza del reato di illecita duplicazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2009, n. 35142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35142 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/06/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1372
Dott. SENSINI Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 6669/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di CC ET, nato a [...] il 13 agosto del 1967;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce sezione distaccata di Taranto del 25 settembre del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata;
udito il difensore avv. D'Elia Vincenzo.
osserva quanto segue:
IN FATTO
La corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 25 settembre del 2008, assolveva CC ET dal delitto ascrittogli per l'insussistenza del fatto. Al prevenuto si era addebitato il delitto di cui all'art. 171 ter, lett. c) per avere abusivamente duplicato e detenuto a fine di vendita CD e DVD. Fatto accertato il 22 marzo del 2002 a seguito di perquisizione nell'abitazione dello CC, La Corte osservava che non v'erano elementi per ritenere che quei supporti fossero destinati alla vendita anziché ad un uso strettamente personale come riferito dal prevenuto.
Con la medesima sentenza disponeva però la confisca di quanto in sequestro, in quanto si era accertata l'illegittima duplicazione. Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:
la violazione della L. n. 633 del 1941, art. 171 sexies, in quanto la confisca può essere disposta solo in caso di condanna;
l'irrilevanza penale del fatto a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia europea "Schwibert" dell'8 novembre del 2007. Inoltre per l'ipotesi contestata di cui all'art. 171 ter, comma 2, lett. a) legge anzidetta non è sufficiente la mera detenzione occorrendo un effettivo atto di vendita.
IN DIRITTO
Premesso che il prevenuto è stato già assolto per l'insussistenza del fatto, si rileva che l'interesse all'impugnazione concerne solo la confisca.
Quindi l'unica censura astrattamente ammissibile è quella relativa a tale misura di sicurezza.
Essa è fondata. La confisca degli strumenti e del materiale servito a commettere i reati di cui alla L. n. 633 del 1941, artt. 171 bis, 171 ter e 171 quater nonché delle videocassette e degli altri supporti audiovisivi o fonografici deve essere obbligatoriamente disposta solo in casa di condanna, sia pure a pena patteggiata. L'avverbio "sempre" non sta a significare che la confisca debba essere disposta in ogni caso anche a prescindere dalla condanna, ma dispone che la misura di sicurezza in caso di condanna, anche a pena patteggiata, non è facoltativa, ma deve sempre essere disposta. D'altra parte, i giudici del merito, avendo affermato e ritenuto che la duplicazione era stata effettuata per fini esclusivamente privati, hanno escluso la stessa illiceità del fatto e, quindi, anche per tale ragione la confisca non poteva essere disposta. Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla disposizione di confisca che elimina, disponendo la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 620 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposizione di confiscarne elimina disponendo la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2009