Sentenza 24 febbraio 2011
Massime • 1
In tema di legittima difesa (art. 52 cod. pen.), è regola di esperienza che colui che è reiteratamente aggredito reagisce come può, secondo la concitazione del momento, e non è tenuto a calibrare l'intensità della reazione, finalizzata ad indurre la cessazione della avversa condotta lesiva, salva l'ipotesi di eventuale manifesta sproporzione della reazione.(In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 52 cod. pen. nei confronti dell'imputato - pur dando atto che, quest'ultimo, in qualità di medico si era recato in casa della parte offesa, a sua volta condannata per lesioni in danno dell'attuale ricorrente, ed era stata da quest'ultima aggredita per ben due volte - omettendo di riconoscere alla reazione del medico, aggredito nell'esercizio di funzioni di pubblico ufficiale, natura di azione difensiva).
Commentari • 2
- 1. Legittima difesa (art. 52 c.p.)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 aprile 2019
Secondo il nostro ordinamento,non è punibile chi commette un reato per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa; dal 2019 la cd. legittima difesa domiciliare gode di una rafforzata presunzione di proporzione tra difesa e offesa, mentre la legittima difesa domiciliare di una inedita presunzione assoluta . Sommario: 1. Premessa. Fondamento della scriminante - 2. Il diritto difendibile, proprio o altrui - 3. Le caratteristiche della aggressione: il pericolo attuale, l'ingiustizia dell'offesa - 4. Le caratteristiche della difesa: la costrizione, la …
Leggi di più… - 2. L'utilizzo di un arma non esclude difesa legittima (Cass. 36987/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 febbraio 2018
In un contrasto tra due soggetti con obiettiva differenza di stazza e forza, contrasto ancora in atto e di fronte alla aggressione che non consenta una fuga, per l?uomo più debole ha diritto di difendersi anche con un arma: non è infatti precluso un legittimo utilizzo di una eventuale arma quale strumento di possibile difesa dinanzi alla concreta prospettiva di subire lesioni ulteriori e più gravi. La entità delle lesioni o l'utilizzo di un arma non escludono affatto la possbilità di una difesa legittima. Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1 aprile ? 6 settembre 2016, n. 36987 Presidente Sabeone ? Relatore Micheli. Ritenuto in fatto Il difensore di A.C. ricorre avverso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2011, n. 25608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25608 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 24/02/2011
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - N. 565
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 24372/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR PP (ANCHE PCN) N. IL 07/08/1961;
avverso la sentenza n. 5/2006 TRIBUNALE di SIRACUSA, del 20/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Salzano Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Cristiano Giuseppe del Foro di Siracusa, difensore di fiducia della ricorrente, che si riporta i motivi di ricorso ed insiste per il loro accoglimento.
OSSERVA
AC US ricorre tramite difensore di fiducia avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di Siracusa del 20.01.2009 che, per quanto interessa, aveva confermato la condanna pronunciata in suo danno dal giudice di pace di Lentini per il reato di lesioni volontarie in danno di Di OR IM.
Il reato era stato consumato nel corso di un litigio insorto in casa di Di OR IM, ove la AC s'era recata nella qualità di medico INPS per effettuare una visita fiscale.
Deduce la ricorrente contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione dei fatti ed in particolare all'omesso riconoscimento dell'esimente della legittima difesa, a suo avviso sussistente atteso che era stata costretta a difendersi dall'aggressione patita ad opera della sua antagonista Di OR IM, a sua volta condannata per lesioni volontarie in danno dell'attuale ricorrente.
Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa.
Infatti sussiste chiaramente il vizio di contraddittorietà della motivazione denunciato, atteso che la sentenza impugnata da atto della circostanza che la Di OR IM aggredì per ben due volte la dottoressa AC, medico dell'INPS che nell'appartamento stava effettuando una visita fiscale ed era pertanto nell'esercizio di funzioni di Pubblico Ufficiale, non riconoscendo alla reazione della predetta le caratteristiche di azione difensiva, con la motivazione pretestuosa che la reazione appariva eccessiva, non considerando che chi è reiteratemente aggredito di regola reagisce come può secondo la concitazione del momento, e non è tenuto a calibrare l'intensità della reazione, finalizzata ad indurre la cessazione della avversa condotta lesiva, salva l'ipotesi di eventuale manifesta sproporzione, che nel caso di specie non sussiste secondo quanto la stessa sentenza impugnata riferisce. Il Tribunale Monocratico di Siracusa, in persona di diverso magistrato, provvederà a nuovo giudizio, facendo applicazione delle regole di giudizio testè enunciate.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Siracusa per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011