Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2011, n. 25608
CASS
Sentenza 24 febbraio 2011

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Massime1

In tema di legittima difesa (art. 52 cod. pen.), è regola di esperienza che colui che è reiteratamente aggredito reagisce come può, secondo la concitazione del momento, e non è tenuto a calibrare l'intensità della reazione, finalizzata ad indurre la cessazione della avversa condotta lesiva, salva l'ipotesi di eventuale manifesta sproporzione della reazione.(In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 52 cod. pen. nei confronti dell'imputato - pur dando atto che, quest'ultimo, in qualità di medico si era recato in casa della parte offesa, a sua volta condannata per lesioni in danno dell'attuale ricorrente, ed era stata da quest'ultima aggredita per ben due volte - omettendo di riconoscere alla reazione del medico, aggredito nell'esercizio di funzioni di pubblico ufficiale, natura di azione difensiva).

Commentari2

  • 1Legittima difesa (art. 52 c.p.)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 aprile 2019

    Secondo il nostro ordinamento,non è punibile chi commette un reato per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa; dal 2019 la cd. legittima difesa domiciliare gode di una rafforzata presunzione di proporzione tra difesa e offesa, mentre la legittima difesa domiciliare di una inedita presunzione assoluta . Sommario: 1. Premessa. Fondamento della scriminante - 2. Il diritto difendibile, proprio o altrui - 3. Le caratteristiche della aggressione: il pericolo attuale, l'ingiustizia dell'offesa - 4. Le caratteristiche della difesa: la costrizione, la …

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  • 2L'utilizzo di un arma non esclude difesa legittima (Cass. 36987/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 febbraio 2018

    In un contrasto tra due soggetti con obiettiva differenza di stazza e forza, contrasto ancora in atto e di fronte alla aggressione che non consenta una fuga, per l?uomo più debole ha diritto di difendersi anche con un arma: non è infatti precluso un legittimo utilizzo di una eventuale arma quale strumento di possibile difesa dinanzi alla concreta prospettiva di subire lesioni ulteriori e più gravi. La entità delle lesioni o l'utilizzo di un arma non escludono affatto la possbilità di una difesa legittima. Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1 aprile ? 6 settembre 2016, n. 36987 Presidente Sabeone ? Relatore Micheli. Ritenuto in fatto Il difensore di A.C. ricorre avverso la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2011, n. 25608
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25608
Data del deposito : 24 febbraio 2011

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