Sentenza 9 agosto 2003
Massime • 2
L'assegno di invalidità,riconosciuto ex art. 1 della legge n. 222 del 1984 per la durata di tre anni, è confermabile per periodi della stessa durata solo qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla originaria liquidazione, e sempre che siano rimaste immutate le condizioni del beneficiario, la valutazione delle quali non può prescindere da un confronto tra la situazione di incapacità attuale e quella esistente al momento del riconoscimento del beneficio.In caso di mancata conferma, il pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità nel periodo successivo alla scadenza del triennio deve considerarsi indebito e soggetto alla disciplina dell'indebito previdenziale nei limiti previsti dall'art. 1, comma duecentosessantesimo, della legge n. 662 del 1996.
L'art.69, primo comma, della legge n. 153 del 1969, secondo il quale le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. n. 1827 del 1935 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge n. 115 del 1968, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare per debiti verso l'INPS derivanti da prestazioni indebite percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero da omissioni contributive ( escluse in tal caso le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative), non pregiudica il diritto dell'ente alla restituzione di dette somme mediante trattenuta, in via di compensazione, nei limiti stabiliti dalla riportata norma.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 3 aprile 2025 e iscritta al n. 92 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Ravenna, sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. 2.- Il rimettente riferisce che il giudizio a quo è stato instaurato con ricorso di V. A. per ottenere sia la rideterminazione dell'importo dell'indebito previdenziale vantato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e «accertato dalla sentenza del Tribunale di Ravenna n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12040 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UI IO CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO N 2 presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO NESPEGA, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANO ALDO TARANTINO, GIOVANNI DE DONNO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 364/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 15/02/00 R.G.N. 402/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato NICOTERA PIETRO per delega ALDO TARANTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Pretore di Lecce depositato il 13/1/97 MU NT SI chiedeva che fosse dichiarata non dovuta la somma di lire 8.961.715 che gli era stata richiesta dall'I.N.P.S., con conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione della somma di lire 2.671.910, già trattenuta a parziale compensazione del preteso credito. In particolare l'Istituto gli aveva comunicato che, avendo riscontrato un miglioramento, l'assegno triennale non gli era stato rinnovato;
che in seguito, riconosciuto meritevole di pensione con decorrenza dall'1/2/92, sui ratei maturati l'I.N.P.S. aveva trattenuto la somma di lire 2.705.450, a parziale compensazione della maggiore somma di lire 8.961.715 erogata senza titolo dall'1/10/88 al 31/3/90.
L'I.N.P.S., costituitosi in giudizio, riconosceva che, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 260, legge n. 662/96, non poteva più ripetere la somma di lire 6.289.805, ma precisava di non essere tenuto alla restituzione di quanto già trattenuto poiché di importo rientrante nei limiti di cui alla citata norma. Con sentenza del 25/2/98, il Pretore accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando non dovuta la somma lire 6.289.805. Avverso tale decisione l'assicurato, con atto depositato il 23/3/99, proponeva appello, sostenendo di aver legittimamente continuato a godere della prestazione previdenziale per tutto il periodo intercorso tra la scadenza triennale e l'epoca di espletamento della visita medica di revisione, a cui non potrebbe attribuirsi effetto retroattivo;
pertanto, nessun credito poteva riconoscersi all'INPS in riferimento ai ratei corrisposti nel periodo suindicato e insisteva nelle originarie domande.
L'I.N.P.S. resisteva, chiedendo il rigetto del gravame. L'adito tribunale decideva la causa con sentenza del 14 dicembre 1999 - 15 febbraio 2000 rigettando l'appello e confermando la pronuncia di primo grado.
Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione il MU con due motivi di impugnazione.
L'INPS ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 della legge n. 222 del 1984 e dell'art. 10 r.d.l. n. 636 del 1939. In particolare il ricorrente sostiene essersi nella specie trattato di revoca della prestazione previdenziale e quindi non potevano considerarsi indebite le somme erogate prima del provvedimento di revoca.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il "difetto assoluto di motivazione" della sentenza impugnata quanto alla dedotta non operatività della compensazione tra l'indebita percezione dei ratei di assegno di invalidità e le somme dovute per assegni familiari.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato e va rigettato. Deve infatti considerarsi che l'art. 1, settimo comma, legge 12 giugno 1984, n. 222 (sulla revisione della disciplina della invalidità pensionabile) - nel disciplinare l'assegno ordinario di invalidità - prevede che la prestazione è riconosciuta per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. In tale evenienza la conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta. In particolare il successivo ottavo comma stabilisce che dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione del beneficio.
Pertanto - come ha già affermato questa Corte (Cass. 22 aprile 1999 n. 4032) - l'assegno di invalidità, riconosciuto ex art. 1 della legge n. 222 del 1984 per la durata di tre anni, è confermabile per periodi della stessa durata solo qualora permangano le condizioni che diedero luogo all'originaria liquidazione e sempre che le condizioni del beneficiario siano rimaste immutate, tenendo conto - ha precisato Cass. 5 febbraio 2002 n. 1505 - che la valutazione di tali condizioni non può prescindere da un confronto tra la situazione di incapacità attuale rispetto a quella esistente al momento del riconoscimento dell'assegno.
Nella specie i giudici di merito hanno accertato che il ricorrente MU non aveva affatto conseguito i prescritti tre riconoscimenti consecutivi e quindi, in mancanza di alcun provvedimento di conferma, il beneficio in questione veniva a cessare alla scadenza del triennio.
Conseguentemente il pagamento delle rate dell'assegno d'invalidità nel periodo successivo alla scadenza del triennio deve considerarsi indebito e soggetta alla disciplina dell'indebito previdenziale (nei limiti previsti dall'art. 1, comma 260, legge n. 662/96, di cui peraltro in questo giudizio non si controverte); conseguenza questa che resiste al rilievo del ricorrente secondo cui nella specie ci sarebbe stata una revoca del beneficio e non già una mancata conferma dello stesso, atteso che tale deduzione, di mero fatto, non fa altro che contrapporsi all'accertamento della sentenza impugnata, senza evidenziare alcuna contraddittorietà nella valutazione dei giudici di merito, i quali viceversa hanno ritenuto verificato il presupposto di fatto (non già della revoca del beneficio previdenziale, bensì) della scadenza del triennio non seguito dalla conferma del beneficio.
Non rileva pertanto che, in caso di revoca dell'assegno di invalidità, al beneficiario, già titolare della prestazione, spettino comunque i ratei della stessa maturati fino al provvedimento di revoca (Cass., sez. lav., 14 gennaio 1998, n. 288), atteso che appunto nella specie non di revoca si tratta, bensì di mancata conferma del beneficio alla scadenza del triennio previsto dal cit. art. 1, commi 7 ed 8.
3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché il ricorrente non allega di aver dedotto nell'arto d'appello la non operatività della compensazione tra l'indebita percezione dei ratei di assegno di invalidità e le somme dovute per assegni familiari, risultando invece dalla narrativa della sentenza impugnata che l'unica questione dibattuta in giudizio era quella della ripetibilità, o meno, dei ratei dell'assegno di invalidità. Comunque da una parte non risulta che la compensazione abbia riguardato somme spettanti al ricorrente a titolo di assegni familiari. D'altra parte questa Corte (Cass. 6 giugno 1987 n. 4987) ha già affermato che l'art. 69, 1^ comma, legge n. 153 del 1969 secondo cui le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del r.d.l. n. 1827 del 1935, e successive modificazioni ed integrazioni nonché gli assegni di cui all'art. 11 legge n. 1115 del 1968 possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Inps derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero da omissioni contributive (escluse in questo caso le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative), non pregiudica il diritto dell'ente alla restituzione di dette somme mediante trattenuta, in via di compensazione, nei limiti peraltro stabiliti dalla riportata norma.
4. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito con l. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n. 134 del 1994) - le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2003