Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12040
CASS
Sentenza 9 agosto 2003

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L'assegno di invalidità,riconosciuto ex art. 1 della legge n. 222 del 1984 per la durata di tre anni, è confermabile per periodi della stessa durata solo qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla originaria liquidazione, e sempre che siano rimaste immutate le condizioni del beneficiario, la valutazione delle quali non può prescindere da un confronto tra la situazione di incapacità attuale e quella esistente al momento del riconoscimento del beneficio.In caso di mancata conferma, il pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità nel periodo successivo alla scadenza del triennio deve considerarsi indebito e soggetto alla disciplina dell'indebito previdenziale nei limiti previsti dall'art. 1, comma duecentosessantesimo, della legge n. 662 del 1996.

L'art.69, primo comma, della legge n. 153 del 1969, secondo il quale le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. n. 1827 del 1935 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge n. 115 del 1968, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare per debiti verso l'INPS derivanti da prestazioni indebite percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero da omissioni contributive ( escluse in tal caso le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative), non pregiudica il diritto dell'ente alla restituzione di dette somme mediante trattenuta, in via di compensazione, nei limiti stabiliti dalla riportata norma.

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  • 1Corte costituzionale
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    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 3 aprile 2025 e iscritta al n. 92 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Ravenna, sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. 2.- Il rimettente riferisce che il giudizio a quo è stato instaurato con ricorso di V. A. per ottenere sia la rideterminazione dell'importo dell'indebito previdenziale vantato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e «accertato dalla sentenza del Tribunale di Ravenna n. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12040
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12040
Data del deposito : 9 agosto 2003

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