Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
L'assegno di invalidità, che è riconosciuto ex art. 1 della legge n. 222 del 1984 per la durata di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione, deve essere confermato allorché, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, le condizioni del beneficiario siano rimaste immutate, non essendo più contestabile che quelle oggetto dell'accertamento giudiziario fossero tali da giustificare il trattamento previdenziale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/1999, n. 4032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4032 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, GIORGIO STARNONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR MA RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BELISARIO 6, presso 10 Studio dell'avvocato CARLO NATALE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLO ZAMPARDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 162/95 del Tribunale di TERMINI IMERESE, depositata il 02/05/95 r.g.n.848/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/99 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14 maggio 1993 il Pretore - giudice del lavoro di Termini Imerese condannava l'INPS a corrispondere alla sig.ra MA CR LO, con decorrenza dal 1^ marzo 1990, il trattamento di invalidità, già riconosciutole con decorrenza 13 marzo 1988 a seguito di sentenza dello stesso Pretore, e poi revocato dall'Istituto di previdenza a far tempo dal marzo 1991. L'appello dello stesso Istituto veniva rigettato dal Tribunale - Sezione del lavoro della stessa sede con sentenza in data 11 aprile/2 maggio 1995 con la quale l'INPS era condannato nelle spese. Ha ritenuto il giudice di appello che implicitamente il consulente di ufficio nominato in primo grado, col riconoscere la riduzione della capacità di lavoro della LO a meno di un terzo, aveva escluso miglioramenti rispetto a quanto accertato in sede di concessione del trattamento;
il consulente tecnico di ufficio nominato in appello aveva poi escluso che rispetto alle condizioni accertate nel 1989 vi fosse stato il miglioramento, ritenuto dall'INPS in sede di revoca della prestazione (del tutto ultronea era, d'altra parte, l'ulteriore affermazione del consulente secondo cui neppure nel 1989 sarebbero sussistiti i presupposti per la concessione della prestazione, essendovi giudicato sul punto). Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre l'INPS con unico motivo.
Resiste con controricorso la LO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col motivo di annullamento l'INPS deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n.636 del 1939 e successive modificazioni. Violazione e/o falsa applicazione dell'art.2 L.222/84. Vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360, n.3 e 5 c.p.c) e censura la sentenza di appello a) in quanto fondata sul falso presupposto che il trattamento goduto dalla LO fosse quello della pensione di invalidità di cui al r.d.l. 14 aprile 1939, n.636, anziché dell'assegno ordinario di invalidità riconosciutole a seguito di sentenza, avente validità triennale e confermabile solo qualora permangano le condizioni che dettero luogo alla liquidazione della prestazione. Non era dunque applicabile la disciplina della revoca di cui all'art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n.636. b) - Con ulteriore censura l'INPS deduce che illegittimamente il Tribunale aveva affermato che la revoca del trattamento in tanto avrebbe potuto essere ritenuta legittima in quanto fosse stato accertato un miglioramento rispetto alla situazione già definita. Le Sezioni unite di questa Corte avevano infatti affermato che in tema di pensione di invalidità il giudice non deve pronunciare sulla legittimità della soppressione, ma accertare direttamente se lo stato invalidante sussista al momento della soppressione o anche successivamente (ex art. 149 disp. att. c.p.c.) senza necessità di raffronto delle condizioni attuali con quelle originarie del soggetto che agisce per il ripristino dovendo comunque la prestazione cessare se al momento della revoca non ricorre il requisito sanitario. Tale principio, affermato in relazione alla pensione di invalidità presupponente uno stato destinato a protrarsi nel tempo, comunque di durata imprevedibile, a maggior ragione deve valere in materia di assegno di invalidità la cui durata è fissata dalla legge. Il giudicato non aveva valore ultrattivo rispetto alla scadenza del primo triennio.
c) - Infine, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe viziata per essersi immotivatamente discostata dal parere del consulente tecnico nominato in appello e per avere valorizzato invece quello espresso dal consulente nominato dal Pretore. Inoltre, il Tribunale non aveva neppure motivato in ordine alle specifiche osservazioni dell'appellante relative soprattutto alla incidenza della cervico-dorso-lomboartrosi sulla capacità di lavoro, quando ]'esame radiografico aveva escluso qualsiasi rilevanza funzionale della medesima.
Il ricorso è infondato.
La censura sub a) trae spunto da una mera imprecisione del Tribunale che ha fatto riferimento alla pensione, anziché all'assegno di invalidità, senza che, peraltro, da tale lapsus siano derivate conseguenze nella decisione la quale ha correttamente fatto riferimento alla capacità di lavoro di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222 per l'assegno ordinario di invalidità anziché a quella di guadagno (o ad altri istituti), di cui alla legge precedente per la pensione di invalidità.
La censura sub b) si appalesa infondata solo che si consideri che, a norma dell'art. 1, comma settimo, della legge 12 giugno 1984, n.222, l'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è
confermabile per periodi della stessa durata [ ... ] qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa [ ... ].
Il giudizio di permanenza implica necessariamente il raffronto tra le condizioni sanitarie dell'assistito al momento della concessione del trattamento e quelle del momento nel quale si deve decidere (non tanto della revoca quanto) della conferma dello stesso:
è evidente che, quando le condizioni siano immutate, l'assegno di invalidità non può non essere confermato e, quando l'accertamento del diritto sia avvenuto originariamente ope iudicis con sentenza passata in giudicato, così come non si può disconoscere che le condizioni sanitarie oggetto di quell'accertamento giudiziale erano tali, allora, da giustificare il trattamento, neppure può affermarsi che permanendo le stesse l'assegno possa essere non confermato. Se quelle condizioni, infatti, giustificarono la concessione dell'assegno, e sono rimaste immutate allo scadere del triennio dalla concessione medesima, l'art.1 comma settimo della legge n. 222 del 1984 cit. impone di confermare il beneficio.
Anche le critiche sub lett. c) sono infondate.
Dalla lettura della sentenza (e dalla sintesi che ne è stata fatta dianzi) risulta evidente che il Tribunale non ha deciso attribuendo maggior valore alla consulenza di ufficio espletata in prime cure a scapito del parere del proprio consulente di ufficio, ma ha ravvisato un sinergismo tra le due indagini medico-legali nell'escludere che le condizioni della LO fossero migliorate rispetto ai precedenti accertamenti.
Deve aggiungersi che la pretesa carenza di motivazione in ordine all'Incidenza funzionale della patologia artrosica della colonna vertebrale non sussiste in quanto dall'esame della consulenza tecnica disposta dal Tribunale, esame consentito a questa Corte avendo ad essa quel Collegio fatto riferimento, recependola nella motivazione, risulta che tale aspetto è stato costantemente tenuto presente sin dagli accertamento posti a base della sentenza del Pretore in data 20 ottobre 1989 (passata in giudicato) e sino agli accertamenti del Consulente nominato dal Tribunale.
È il caso di osservare altresì che, anche nell'ipotesi di pensione di invalidità attribuita ai sensi dell'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n.636 (avente carattere tendenzialmente più stabile essendone prevista la soppressione in caso di accertamento che la capacità di guadagno dell'assicurato abbia superato la soglia minima richiesta, mentre per l'assegno di invalidità, come detto, è prevista la conferma, a domanda, allo scadere del primo e del secondo triennio. essendo l'assegno confermato automaticamente solo dopo tre riconoscimenti consecutivi, ferma restando la facoltà di revisione di cui all'art.9 della legge ult. citata), per effetto di sentenza passata in giudicato, si impone, al fini della revoca, il confronto tra le condizioni in cui versava l'assicurato al momento della attribuzione e quelle in cui versa al momento della revoca medesima (Cass. 28 febbraio 1992, n. 2467; 7 aprile 1993; n. 4163). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte impongono di rigettare il ricorso dell'Istituto di previdenza.
Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità in quanto il controricorso dellà LO è improcedibile e comunque tardivo (notificato il mercoledì 20 dicembre 1995 e depositato il 18 gennaio 1996 quando il ricorso era stato notificato il 9 novembre 1995).
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso dell'INPS e dichiara non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1999