Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/1999, n. 4032
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Sentenza 22 aprile 1999

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L'assegno di invalidità, che è riconosciuto ex art. 1 della legge n. 222 del 1984 per la durata di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione, deve essere confermato allorché, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, le condizioni del beneficiario siano rimaste immutate, non essendo più contestabile che quelle oggetto dell'accertamento giudiziario fossero tali da giustificare il trattamento previdenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/1999, n. 4032
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4032
    Data del deposito : 22 aprile 1999

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