Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1505
CASS
Sentenza 5 febbraio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'assegno di invalidità, riconosciuto ex art. 1 legge n. 222 del 1984 per la durata di tre anni, è confermabile per periodi della stessa durata, a norma del settimo comma del medesimo articolo, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta; ne consegue che la valutazione di tali condizioni non può prescindere da un confronto tra la situazione di incapacità attuale rispetto a quella esistente al momento del riconoscimento dell'assegno, non potendosi attribuire rilievo esclusivo alla sola attività lavorativa svolta dall'assicurato, la quale costituisce un elemento accessorio e non certo esclusivo della fattispecie.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1505
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1505
    Data del deposito : 5 febbraio 2002

    Testo completo