Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11894
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Sentenza 6 agosto 2003

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La sospensione triennale dei termini di prescrizione relativi a contributi dovuti, o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, disposta dall'art. 2, comma ventiduesimo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si riferisce ai termini di prescrizione in corso al momento della sua entrata in vigore (10 gennaio 1983) e non si estende invece ai crediti dell'INPS insorti dopo tale data, giacché deve escludersi che il legislatore abbia inteso introdurre, per i crediti contributivi degli enti previdenziali, un termine di prescrizione di tredici anni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11894
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11894
    Data del deposito : 6 agosto 2003

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