Sentenza 6 agosto 2003
Massime • 1
La sospensione triennale dei termini di prescrizione relativi a contributi dovuti, o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, disposta dall'art. 2, comma ventiduesimo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si riferisce ai termini di prescrizione in corso al momento della sua entrata in vigore (10 gennaio 1983) e non si estende invece ai crediti dell'INPS insorti dopo tale data, giacché deve escludersi che il legislatore abbia inteso introdurre, per i crediti contributivi degli enti previdenziali, un termine di prescrizione di tredici anni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11894 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANGELO Bruno - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERÀ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TR CO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1115/00 del Tribunale di CATANIA, depositata il 07/03/00 - R.G.N. 612/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Catania LA PE proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 244 del 25.3.1995 con il quale l'INPS gli aveva intimato il pagamento della somma di lire 65.153.869 per contributi omessi nel periodo 1.6.1982/31.12.1984 e somme aggiuntive. A sostegno dell'opposizione eccepiva la prescrizione decennale del credito per contributi e la prescrizione quinquennale del credito per somme aggiuntive.
L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione osservando che la prescrizione decennale non era maturata stante la sospensione triennale dei termini disposta dall'art. 2 del d.l. n. 463 del 1983 convertito in legge n. 638 del 1983.
Il Pretore, con sentenza del 16.2.1996, rigettava l'opposizione. Il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell'appello del Petraia, riduceva a lire 55.287.804, comprensiva degli interessi maturati fino al 31.12.1996, la somma dovuta all'istituto previdenziale.
In motivazione il Tribunale osservava, per la parte che qui ancora interessa, che la sospensione triennale dei termini di prescrizione, di cui all'art. 2 comma 19 del d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, operava soltanto per i termini prescrizionali non ancora compiuti al 10 gennaio 1983, per cui dovevano considerarsi prescritti i crediti azionati dall'istituto limitatamente al periodo 1.6.1982/9.1.1983.
Per la cassazione di tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso con due motivi. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'INPS denuncia violazione dell'art. 324 c.p.c. in relazione all'art. 2909 c.c. nonché violazione dell'art. 112 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, e osserva che controparte aveva impugnato la sentenza di primo grado sostenendo la prescrizione del credito previdenziale per il periodo compreso tra l'11.1.1983 ed il 31.12.1984. Secondo il ricorrente, pertanto, la sentenza impugnata, ritenendo prescritti i crediti previdenziali insorti nel periodo tra il 1.6.1982 ed il 9.1.1983, è viziata da ultrapetizione.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2 comma 19 del d.l. 12.9.1983 n. 463, convertito in legge 11.11.1983 n. 638,
nonché vizio di motivazione, l'istituto osserva che il Tribunale, sostenendo che la sospensione della prescrizione in questione si applica alla sola omissione dei pagamenti successivi al 10.1.1983, ha erroneamente identificato il "termine prescrizionale non ancora compiutò' con il termine che doveva ancora iniziare a decorrere. Deduce il ricorrente che, invece, per i contributi relativi al periodo 1.6.1982/9.1.1983, al momento dell'entrata in vigore della sospensione di cui alla legge citata (10.1.1983), era ancora in corso il termine decennale di prescrizione, per cui anche a detti crediti doveva applicarsi la sospensione predetta. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il PE con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ha eccepito la prescrizione decennale di tutti i crediti dell'INPS relativi alle omissioni contributive contestate.
Nell'atto di appello l'attuale intimato ha censurato il ragionamento decisorio del Pretore osservando che, pur applicando la sospensione triennale dei termini, il giudice di primo grado quanto meno avrebbe dovuto dichiarare prescritti i crediti insorti successivamente al 10 gennaio 1983, non interessati dalla sospensione. Argomentando in tal modo il PE ha svolto soltanto una tesi difensiva, ma non ha certo inteso limitare la domanda originaria. Conseguentemente non può essere addebitato al Tribunale di aver pronunciato extra petita per avere, seguendo un non condivisibile ragionamento che sarà esaminato nel seguente motivo, dichiarati prescritti i crediti insorti prima del 10.1.1983 e non quelli insorti successivamente a tale data.
Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.
L'art. 2 comma 22 del d.l. 12.9.1983 n. 463, convertito con modificazioni in legge 11.11.1983 n. 638, così dispone: " I termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ....... sono sospesi per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto .......".
Secondo il Tribunale la norma in esame andrebbe interpretata nel senso che "la prescrizione poteva essere sospesa limitatamente alla sola omissione dei pagamenti contributivi successivi al 10.1.1983, in ragione del fatto che i relativi termini prescrizionali, ancora da decorrere, erano considerati per l'appunto non compiuti" mentre "ragionamento inverso andava fatto per i crediti contributivi antecedenti, da considerarsi a tale stregua estinti per intervenuta prescrizione". In altri termini per i giudici di appello i termini di prescrizione sospesi dal citato decreto erano solo quelli che iniziavano a decorrere dopo l'entrata in vigore della legge. Tale convincimento del Tribunale è assolutamente destituito di fondamento.
La sospensione disposta dal decreto legge in esame, per sopperire a contingenti esigenze degli istituti previdenziali, non può che riferirsi ai termini di prescrizione in corso al momento della sua entrata in vigore ed in questo senso è stato inteso da questa Corte, che ha avuto modo di precisare che con detta sospensione il legislatore ha consentito in pratica agli enti previdenziali idi esercitare le azioni di recupero dei contributi per gli ultimi tredici anni a partire dalla data di entrata in vigore del decreto n. 463/1983 (cfr. Cass. N. 9823 del 2000). La sospensione, per contro, non può operare in relazioni alle omissioni contributive verificatesi in periodo successivo al 10 gennaio 1983. Infatti, opinando diversamente ed estendendo la sospensione ai crediti dell'INPS insorti dopo tale data, dovrebbe coerentemente ritenersi che ì legislatore abbia inteso introdurre in via generale nell'ordinamento un termine di prescrizione di tredici anni per i crediti contributivi degli enti previdenziali, tesi questa che non è sostenuta neppure dall'istituto ricorrente. In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2003