Sentenza 1 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di espropriazione, la pronuncia additiva della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 283/93, nel limitare la portata dell'applicazione retroattiva della nuova disciplina dell'indennizzo di cui all'art. 5 bis della legge 359/92, ha inteso riequilibrare la posizione dei soli proprietari già espropriati, onde evitare loro (impossibilitati, ormai, ad una qualsivoglia cessione volontaria del bene) la detrazione del 40 per cento, prevista dalla norma citata, attraverso il meccanismo transattivo (sostitutivo della cessione) della accettazione dell'indennità, mentre, nella (diversa) ipotesi in cui la procedura ablativa non sia ancora pervenuta alla fase dell'adozione del decreto di esproprio, il privato ha la facoltà di sottrarsi alla detrazione "de qua" soltanto attraverso lo strumento della cessione volontaria, attuata sulla base dell'indennità già (provvisoriamente) determinata dalla P.A., e non anche per effetto di una mera dichiarazione unilaterale di disponibilità a trattare, seguita, poi (come nella specie), dalla impugnazione giudiziale della stima comunicata "medio tempore" dall'amministrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/1999, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BLO Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFREDO BIANCHINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI VENEZIA;
- intimato -
e sul 2 ricorso n. 00167/97 proposto da:
COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. TORTOLINI 34, presso l'avvocato NICOLÒ PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORINO MARIA MADDALENA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BLO Srl;
- intimata -
avverso la sentenza n. 60/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 16/1/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/98 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Paoletti, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo e l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel quadro di attuazione del PIP di Cà Emiliani, il Comune di Venezia avviava la procedura di espropriazione di alcuni apprezzamenti di terreno di proprietà della ditta B.L.O. s.n.c. e ne disponeva l'occupazione con decreto del 7 aprile 1989 (prorogato con successivo decreto dell'1 luglio 1991).
2. Con citazione del 9 gennaio 1992, la ditta su menzionata conveniva il Comune innanzi alla Corte di Venezia, proponendo opposizione avverso la stima dell'indennità provvisoria determinata con decreti del 4 ottobre e 20 novembre 1991. Il Comune eccepiva in via pregiudiziale, tra l'altro, il difetto di competenza del giudice adito per non essere all'epoca ancora intervenuto il decreto di esproprio.
3. A seguito della adozione di detto decreto, il 19 dicembre 1992, la società, notificava il 3 luglio '93 nuova domanda di opposizione che veniva riunita a quella precedente.
Nel correlativo giudizio, dopo l'espletamento di una C.T.U., la Corte di Venezia accoglieva, parzialmente la domanda, determinando in complessive £.498.849.592 l'indennita' di espropriazione [sulla base della ritenuta vocazione edificatoria dell'area espropriata e di un suo valore di mercato di £.76.000 mq, come stimato dal C.T. "in base al valore di trasformazione"; mediato quindi, tale valore ai sensi dell'art. 5bis d.l., luglio 1992 n.333, e con l'ulteriore detrazione del 40%, di cui alla stessa norma, non essendo, nella specie, intervenuta la "cessione volontaria dei beni", ostativa a tale decurtazione, ma solo una iniziale mera "dichiarazione di disponibilità", della ditta, non rilevante perché condizionata e comunque poi scavallata dalla opposizione proposta dalla medesima società avverso la stima notificatale, liquidando in ulteriori £.86.862.332 l'indennità di occupazione legittima (in misura del 5% annuo sull'importo dell'indennizzo espropriativo); ritenendo, infine, assorbito il maggior danno ex art. 1224 nel saggio degli interessi legali - fissato al più elevato importo del 10% dalla novella del '90 - con decorrenza dal 19 dicembre 1992. 4. Avverso quest'ultima sentenza, depositata il 16 gennaio 1996, la B.L.U. ha proposto ricorso, affidato a tre mezzi di cassazione. Resiste il Comune di Venezia, che ha notificato a sua volta ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'impugnazione principale aggrega tre censure volte rispettivamente a contestare:
a) l'operata ulteriore decurtazione del 40%, che, nella specie, non sarebbe stata dovuta alla stregua del comma 2 dell'art. 5 bis - "nell'interpretazione datane dalla Corte Costituzionale" con la pronuncia additiva n.283/93 - stante la "disponibilita' alla cessione bonaria manifestata dalla ricorrente con lettera del 15 luglio '93";
b) l'assorbimento del maggior danno ex art. 1224 cc., senza "esplicitazione alcuna" delle correlative ragioni;
c) il riferimento agli interessi in misura del 5% in luogo che del 10% (come disposto dalla novella del '90), ai fini del calcolo dell'indennita' di occupazione legittima.
2. Il ricorso incidentale, con unico mezzo, mira a sua volta a censurare la statuizione accreditativa del valore di commercio del suolo espropriato, per dedotta inadeguatezza della correlativa motivazione.
3. I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 4. La prima doglianza della societa' espropriata non può trovare accoglimento.
La Corte di Venezia ha infatti, escluso che nella specie la B.L.O. potesse essere esonerata dalla detrazione ulteriore del 40% - dalla semisomma dei valori venale e dominicale del suolo ablato - poiché non era intervenuta tra le parti quella "cessione volontaria" dell'area espropriando, cui l'art. 5, bis della l.359/92, appunto, subordina il beneficio dell'esonero dalla detrazione in parola. Sostiene, viceversa, ora la ricorrente che la "dichiarazione di disponibilità", da essa fatta pervenire al Comune con lettera del 15 luglio 1993, "alla quale l'amministrazione non aveva risposto" le avrebbe dato, di per sè, titolo al reclamato beneficio, in applicazione del citato art. 5bis nel testo risultante dall'intervento correttivo di cui alla sentenza n. 283/93 della Corte Costituzionale. Ma la tesi così prospettata è frutto di equivoco evidente nella lettura del referente normativo.
Nel quadro della sancita applicazione retroattiva della nuova (e più riduttiva) disciplina determinativa dell'indennizzo espropriativo ai rapporti in corso, nei quali quell'indennizzo non fosse stato incontestabilmente ancora definito alla data di entrata in vigore dello ius superveniens, la disposizione additivamente inserita, nel corpus dell'art. 5 bis, dalla ricordata pronuncia costituzionale ha mirato, infatti, specificamente ed univocamente a riequilibrare la condizione dei proprietari a quella data "già espropriati" che, non potendo più ovviamente cedere volontariamente all'amministrazione un bene di cui la stessa si era già coattivamente appropriata, avrebbero dovuto conseguenzialmente subire l'applicazione solo in malam partem dei nuovi criteri indennitari, senza possibilità di evitare l'abbattimento ulteriore del 40%, consentito invece ai proprietari non ancora espropriati, attraverso il meccanismo transattivo della cessione in luogo della espropriazione. L'intervento conformativo del Giudice delle leggi ha appunto eliminato la disparità di trattamento, che sul piano del diritto intertemporale in tal senso si profilava, consentendo anche ai soggetti già espropriati di evitare quella detrazione del 40% attraverso un meccanismo transattivo "ridotto", risolventesi nel diritto (loro riconosciuto) di "accettare l'indennità". Nel caso di specie, la procedura ablatoria in atto nei confronti B.L.O., alla data di entrata in vigore dello ius superveniens non era ancora però pervenuta all'adozione del decreto espropriativo (che infatti sarebbe stato adottato solo nel successivo mese di dicembre) per cui era appunto (e soltanto) attraverso il negozio - bilaterale di cessione volontaria del suolo sulla base dell'indennità già provvisoriamente determinata dall'A e non già con mera dichiarazione unilaterale di disponibilità a, trattare - che all'esproprianda era consentito di sottrarsi alla detrazione del 40% dalla semisomma ex art. 5 bis.
E ciò a prescindere dalla considerazione che anche nel submeccanismo transitorio enuncleabile dalla pronuncia costituzionale succitata, la dichiarazione di disponibilità dell'espropriato seguita, come nella specie, dalla impugnazione giudiziale della stima nel frattempo comunicata dall'amministrazione non integra evidentemente l'"accettazione" dell'indennità, preclusiva della detrazione in discussione.
5. Del pari non fondata è la successiva seconda censura della società.
L'assorbimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. negli interessi legali sulla somma capitale, che con tal mezzo si critica, si risolve, infatti, in una valutazione di fatto (cui è pervenuta la Corte di merito in ambito riservato alla sua discrezionalità di giudizio) che - per essere adeguatamente e coerentemente motivata in ragione dell'elevato tasso legale degli interessi a quel momento vigente (10%, in luogo del precedente 5%, ex l. 1990 n.353 modificativa dell'art. 1224 c.c.) - non è suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.
6. Ancorché solo in parte, fondato è invece il residuo terzo motivo del ricorso in esame relativo al quantum della indennità di occupazione legittima.
Nell'adottare, ai fini della liquidazione di tale indennità, il "noto criterio della misura degli interessi legali annui" (sull'importo spettante a titolo di indennizzo espropriativo), la Corte di appello ha fatto invero riferimento ad un tasso legale del 5% per l'intera durata della occupazione (disposta, come dagli atti, con decreto del 7 aprile 1989 e successivamente prorogata con provvedimento dell'1 luglio 1991), trascurando così di considerare che, per disposto del citato art. 1224 c.c., come novellato dall'art. 1 della l.26 novembre 1990 n.353, in vigore dal 16 dicembre 1990 [e fino al 31 dicembre 1996, stante la successiva modifica ex art. 2 '185 l.1996 n.662], quel tasso era stato elevato al 10%.
La liquidazione della indennita' in questione è quindi corretta solo per il periodo di occupazione dall'aprile al 15 dicembre 1990, mentre per il periodo residuo (dal 16 dicembre '90 alla fine della occupazione legittima) il calcolo e' viziato (e conducente ad un importo sostanzialmente dimidiato), per la mancata applicazione, appunto, della normativa vigente in tema di determinazione del tasso di interesse.
E in questi fini la censura va accolta.
7. Non fondata è infine l'unica doglianza svolta dal Comune, con la propria impugnazione incidentale in punto di determinazione del valore venale del bene in questione.
I giudici a quibus hanno, infatti, compiutamente spiegato, anche con richiamo dei documentati accertamenti e condivisione delle connesse valutazioni del C.T.U., le ragioni giustificative dell'adozione, nella specie, del metodo di stima basato sul "valore di trasformazione del suolo" e del risultato concreto, per tal via ottenuto.
Ed il giudizio di fatto che ne risulta non è ovviamente sindacabile in questa sede di legittimità.
8. In conclusione, vanno respinti il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale.
Mentre va accolto, per quanto di ragione, il terzo mezzo dello stesso ricorso principale, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in tali limiti.
9. Sussistendo, per altro, i presupposti per la decisione della causa nel merito, in parte qua, ai sensi del novellato art. 384 c.p.c., può direttamente qui dichiararsi tenuto il Comune di Venezia
a corrispondere alla B.L.O. s.r.l. l'indennità di occupazione legittima in misura del 10% [e non del 5%] annuo sull'importo dell'indennizzo espropriativo [£.498.894.592], per il periodo dal 16 dicembre '90 alla fine della occupazione.
10. Si compensano tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo e secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, accoglie, per quanto di ragione il terzo mezzo del ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 cpc., dichiara tenuto il Comune a corrispondere alla espropriata l'indennita' di occupazione legittima in misura del 10% annuo [sull'importo base di £.498.894.592] per il periodo dal 16 dicembre 1990 al termine della occupazione medesima. Compensa le spese dell'intero giudizio.
In Roma, il 12/10/1998.
Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 1999.