Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/1999, n. 830
CASS
Sentenza 1 febbraio 1999

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In tema di espropriazione, la pronuncia additiva della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 283/93, nel limitare la portata dell'applicazione retroattiva della nuova disciplina dell'indennizzo di cui all'art. 5 bis della legge 359/92, ha inteso riequilibrare la posizione dei soli proprietari già espropriati, onde evitare loro (impossibilitati, ormai, ad una qualsivoglia cessione volontaria del bene) la detrazione del 40 per cento, prevista dalla norma citata, attraverso il meccanismo transattivo (sostitutivo della cessione) della accettazione dell'indennità, mentre, nella (diversa) ipotesi in cui la procedura ablativa non sia ancora pervenuta alla fase dell'adozione del decreto di esproprio, il privato ha la facoltà di sottrarsi alla detrazione "de qua" soltanto attraverso lo strumento della cessione volontaria, attuata sulla base dell'indennità già (provvisoriamente) determinata dalla P.A., e non anche per effetto di una mera dichiarazione unilaterale di disponibilità a trattare, seguita, poi (come nella specie), dalla impugnazione giudiziale della stima comunicata "medio tempore" dall'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/1999, n. 830
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 830
    Data del deposito : 1 febbraio 1999

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