Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2003, n. 3880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3880 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
C.C. 71P8p AC S DEL D.P.R. 26/4/1986 ESP REGISTRAZIONE 0 38 80 / 03 11 01 TAB. ALL, B .
5. MATERIA REPUBBLICA IT TRIBUTAKA LA PREMA DI CASSAZIONE Tributari.TH SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DOLL. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 20481/1 - Consiglierc Cron. 8918 Dott. Massimo ODDO Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere Ud.02/07/02 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 71989 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DO ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamento domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;
-ricorrente
contro
TI SE;
- intimata avvers0 la sentenza ¯1- 335/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata El 3032 20/10/99; udita ia relazione della causa svolta nella pubblica Dott. Aldoudienza del 02/07/02 da! Consigliere CECCHERINI;
udito per i ricorrente l'Avvocato dello Stato MELILLO che si rimette agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto. -2 21 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza depositata in data 20 ottobre 1999, confermò la decisione di primo grado, che aveva an- nulla o la cartella esattoriale notificata a Giu- seppina LE per Irpef ed Ilor 1985. Cor. la pre- detta cartella, l'Amministrazione aveva iscritto a zuolo le imposte dovute, sulla premessa che erano state a suo avviso illegittimamente detratte dalla base imponibile le somme relative alle imposte so- spese in relazione agli eventi siamici del maggio 1984. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso cx loge dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione cell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. 30 dicem- bre 1935 . 791, dell'art. 13, comma primo 1. 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 10 1. 26 febbraio 597 del 1973 e1986 n. 46, dell'art. 2 d. P. R. Π. del d. 1. 29 maggio 1989 n. 202 convertito dalla legge n. 263 del 1989; e si deduce che la prima delle disposizioni citale, sopravvenuta alla sen- teдza impugnata, impone di interpretare l'art. 3 d.l. n. 791/1985 e l'art. 13 1. n. 449/1997 nel senso che le stesse somme non costituiscono un one- re deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la norma agevolativa è da intendere nel gen- so che le somme relative alla sospensione delle im- poste dirette sopra ricordate, nonché dei contribu- assistenziali e previdenziali "non concorrono ti alla formazione dell'imponibile ai fini dell'impef e dell'ilor", e che essa si configura come una de- roga alla disciplina generale contenuta nell'art.
3. del d.?. R. 29 settembre 1973 n. 597, sulla determi- nazione della base imporibile costituita dal reddi- to complessive (comma primo) e sulle relative ecce- zioni;
mentre l'agevolazione di cui si controverte non deve essere confusa con la disciplina della de- ducibilità delle impos e pagate al termine del pe- riodo di sospensione, avendo la norma di interpre- azione autentica dell'art. 28 della . 13 maggio 1999 n. 133 chiarito che l'art. 3 comma 2 bis d.l. JA. 791 deve intendersi nel senso che le somme dovu- to a titolo di imposta, il cu: pagamento sia stato consI cons rel. est. dr. Aldo Ceccherini scapeso per calamità pubbliche, non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, ma che si applica l'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 sopra ricordata;
pertanto, la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposte medesimo dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, sicché l'esclusione dal concorsO al-a formazione della base imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altresì la deduzione dell'imposta, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pagata, se ciò non sia previsto da speciali diverse dispo- sizioni di legge. Poiché no sono addotti argomenti nuovi, che impongano una rinnovata considerazione della que- stione, il ricorso deve essere rigettato. Non aven- do l'intimata resistito al ricorso non v'è luogo a pronuncia sulle spese.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 2 Luglio 2002. Il Cons. est. Aldo Cercle (Aldo Ceccherini} (Francesco DEPOSITATON CANCELLERIA Oggi 17 MAR 2003 I CANCELLIERE C1 Amalgo Gorano Auct Il conf. rel. est, dr. Aldo CeccheriniAlly Reccherini Il Presidente. Cristarella Orestano) JL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casand жаешь