Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/1999, n. 2097
CASS
Sentenza 10 marzo 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In relazione all'indennizzo dovuto al lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma settimo, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, a compensazione del danno da lui subito per effetto della tardiva attuazione, da parte dello Stato italiano, della direttiva comunitaria in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, vanno riconosciuti gli accessori sull'indennità (interessi e rivalutazione) - indipendentemente dalla natura giuridica della stessa - con decorrenza dal giorno in cui l'interessato avrebbe potuto, divenuto definitivo lo stato passivo, rivolgersi per il pagamento all'organismo di garanzia e quindi, come stabilito per il trattamento di fine rapporto dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, solo dopo trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo ovvero dopo la pubblicazione della sentenza resa su eventuali opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/1999, n. 2097
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2097
    Data del deposito : 10 marzo 1999

    Testo completo