Sentenza 13 giugno 2001
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, stante l'autonomia del delitto tentato rispetto a quello consumato, deve escludersi che il più rigoroso regime introdotto dall'art. 4- bis della legge 25 luglio 1975, n. 354 per la loro concessione con riferimento a taluni gravi reati, individuati con l'espressa indicazione delle norme incriminatrici del codice penale o delle leggi speciali che li contemplano, sia applicabile anche alle ipotesi di tentativo.
Commentario • 1
- 1. Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2001, n. 28765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28765 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI VAROLA - Presidente - del 13/06/2001
Dott. PIETRO A. SIRENA - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELE BESSON - Consigliere - N. 3504
Dott. GIUSEPPE D'ERRICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DONATO DANZA - Consigliere - N. 36936/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli avverso l'ordinanza in data 21 febbraio 2000 con cui la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato l'illegittimità dell'ordine di carcerazione emesso il 22 dicembre 1999 da quel P.G. nei confronti di DI IO RE.
Sentita in camera di consiglio la relazione della causa, svolta dal Consigliere M. Besson;
lette le requisitorie del Procuratore Generale (Dott. M. Jannelli, Sost.) il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, osserva in fatto e diritto:
1. La corte partenopea ha censurato l'omessa sospensione dell'esecuzione ex art. 656.5 c.p.p. rilevando che la condanna per tentata estorsione aggravata, compresa nel titolo, non poteva considerarsi ostativa a norma del nono comma lett. a) dello stesso articolo in relazione all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Ricorre per cassazione il p.g. e deduce che il divieto di cui alla lett. a) cit, deve considerarsi operante anche nei casi di tentativo dei delitti indicati nell'art. 4 bis, posto che la norma avrebbe essenziale riguardo alla pericolosità dei condannati, rispetto alla quale il tentativo non costituisce un minus rispetto al reato consumato.
2. Il ricorso non è fondato.
Va detto in linea generale che, stante l'autonomia del delitto tentato rispetto a quello consumato, ove determinati effetti giuridici siano dalla legge ricollegati alla commissione di reati specificamente indicati mediante l'elencazione degli articoli che li prevedono, senza ulteriori precisazioni, deve intendersi che essi si producono esclusivamente nelle ipotesi consumate e non già tentate (Cass., Sez. 2^, 14 dicembre 1998, 212. 258). In particolare, nel primo comma dell'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. modif.), che ha introdotto rigorose condizioni e preclusioni per l'accesso alle misure alternative alla detenzione con riferimento alle pene inflitte per taluni più gravi reati (tra cui l'estorsione aggravata), individuati con l'espressa indicazione delle norme incriminatrici del codice penale o delle leggi speciali che li contemplano, non può sfuggire come manchi qualsiasi riferimento alla forma tentata di tali delitti (Cfr. Cass., Sez. 1^, 20 maggio 1993, 195.5 11); del tutto coerentemente peraltro - come osservato dal requirente - con ulteriori disposizioni del provvedimento che tale norma introdusse (legge 12 luglio 1991, n.203) e che, per quanto ad es. riguardava la presunzione di esigenze cautelari per taluni reati (art. 275.3 c.p.p.), aveva ben specificato quelli (tra cui l'estorsione aggravata) per i quali anche il tentativo rilevava.
Il divieto previsto dalla norma codicistica (art. 656.9, lett. a) pone allora una preclusione di carattere oggettivo e di tipo astratto limitata (com'è limitata la previsione del ridetto art. 4 bis) alla forma consumata dei delitti cui, attraverso il richiamo alla disposizione dell'ordinamento penitenziario, si riferisce.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2001