Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10516 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POPO1 05 1 6 / 0 1 REPUBBLICA ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 14324/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 23134 Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere - Rep. Dott. Camillo FILADORO - Consigliere Ud. 05/06/01 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: NE ES, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE ANGELICO 301, presso lo studio dell'avvocato BASILIO PERUGINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente avverso la sentenza n. 2313/98 del Tribunale di LECCE, 2656 -1- depositata il 15/09/98 R.G.N. 2476/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. : T -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 21 gennaio 1994, SA NE chiedeva al Pretore di Taranto la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento dell'assegno di invalidità civile, oltre accessori. Dopo la costituzione del contraddittorio, il Pretore di Taranto con sentenza del 19 novembre 1996 accoglieva la domanda, giusta le risultanze della espletata consulenza e riconosceva il diritto dell'assicurata ad ottenere la chiesta prestazione con decorrenza dal 1 aprile 1993, oltre accessori come per Guils Kole legge. Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero deducendo che la NE non aveva provato il requisito della incollocazione al lavoro, indispensabile per l'ottenimento dell'assegno. Con sentenza del 15 settembre 1998 il Tribunale di Taranto, in accoglimento dell'appello, rigettava la domanda proposta dalla NE e dichiarava non ripetibili le spese di entrambi i gradi di giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premesso che il requisito sociale di "incollocata al lavoro" al pari di quello reddituale e sanitario un presupposto necessario per conseguirecostituisce il diritto all'assegno - osservava che non vi era agli 1 atti alcuna prova della sussistenza di detto requisito. Ma anzi la NE, che tale prova avrebbe dovuto fornire, era rimasta contumace nel corso del giudizio. Contro tale sentenza SA NE propone ricorso cassazione, affidato ad un unico articolatoper motivo. Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso SA NE deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 in relazione all'art. Colw Judo 360 nn. 3 e 5 c.p.c. In particolare sostiene che era regolarmente iscritta nelle liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio e di tale iscrizione era stata data prova durante il giudizio di primo grado mediante produzione degli allegati al fascicolo di primo grado di copia della domanda presentata dalla ricorrente in data 8 aprile 1994 ai competenti uffici. Per di più il requisito della incollocazione non poteva essere considerato requisito costitutivo del diritto ai benefici, rilevando unicamente ai fini della erogazione delle prestazioni.
2. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato. L'incollocazione al lavoro prevista dall'art. 13 1. 2 30 marzo 1971 n. 118 rappresenta al pari della capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale ( art. 13 e 12 della legge citata) - un elemento costitutivo del diritto alla prestazione (la a carico del soggetto richiedente cui prova l'assegno) e non già una mera condizione di erogazione del beneficio che possa essere accertata in sede extra-giudiziale. In tale senso si è più volte espressa questa Corte (cfr. ex plurimis: Cass. 17 marzo 2001 n. 3881; Cass. Cass. 16 marzo 1988 n. 2467; Cass. 10 gennaio 1992 n. 203; Cass. 5 maggio 1994 n. 2159; Cass. 6 ottobre 1996 Juusto Volu n. 8787; Cass. 1 agosto 1998 n. 7560; Cass. 10 aprile 1999 n. 3556), la quale, a seguito dell'intervento delle Sezioni unite (Cass. 10 gennaio 1992 n. 203), ha affermato che, ai fini del diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, l'invalido è da ritenersi incollocato al lavoro non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione, nel quale versi ma, solo quando essendo iscritto (o avendo presentato- domanda d'iscrizione) nelle speciali liste di collocamento obbligatorio - non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili. Orbene, per una corretta impostazione dei termini 3 del problema da affrontare nel presente giudizio, è opportuno richiamare alcuni passaggi logici contenuti nella citata decisione delle Sezioni Unite, chiamata -è opportuno ricordarlo il contrasto a risolvere - insorto nella giurisprudenza di legittimità, dato che in alcune sentenze si era ritenuto che la incollocabilità andava dimostrata attraverso una qualificata prova costituita dalla certificazione degli organi pubblici competenti, mentre in altre si era affermato che siffatta prova potesse essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio. Guide Violen Nell'affrontare il problema le Sezioni Unite, dopo avere operato un raccordo tra le leggi 2 aprile 1968 n. 482 e 30 marzo 1971 n. 118, hanno in particolare ritenuto che : a) incollocato secondo la dizione dell'art. 13 della "legge 118 non è il "disoccupato" ° non occupato", bensì colui che, essendo stati attivati meccanismi previsti dalla legge 482 del 1968, non abbia rinvenuto un'occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche; b) tale situazione integra uno dei requisiti previsti dalla disciplina del settore, donde la conseguenza che la mancata iscrizione non dà luogo ad una mancanza di prova, ma di un elemento costitutivo della 4 fattispecie;
c) posto che l'iscrizione nelle liste speciali presuppone un accertamento della riduzione della capacità lavorativa da parte delle competenti commissioni e che, quindi, la tutela potrebbe venir meno per il periodo intercorrente dalla domanda di accertamento di quella situazione medico legale a quella della effettiva iscrizione nelle predette liste, è sufficiente che l'interessato presenti la domanda di iscrizione. -La rigorosità di tali principi la cui 2.1. ratio va individuata nell'esigenza del riconoscimento Giule Volun dell'assegno come prestazione sociale attribuibile solo allorquando l'interessato dimostri di avere fatto ricorso agli organismi pubblici diretti ad agevolarne la collocazione nel mondo lavorativo non poteva che essere attenuata in più recenti pronunzie di questa agli invalidi Corte con riguardo infrasessantacinquenni) ultracinquantacinquenni (ma non aventi diritto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 482 del 1968, all'iscrizione nelle liste predette (cfr. tra le varie conformi: Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604; Cass. 4 maggio 1998 n. 4467; Cass. 1 agosto 1998 n. 7552; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10513; Cass. 15 marzo 1999 n. 2310), essendosi osservato che 5 il Unite,principio affermato dalle Sezioni presupponendo la giuridica possibilità di iscrizione negli elenchi dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968, non è utilizzabile con riguardo ai soggetti per i quali tale iscrizione è preclusa, ai sensi dell'art. secondo comma, della stessa legge, per il1, superamento del cinquantacinquesimo anno di età (ipotesi alla quale detto comma assimila quella del soggetto che, a causa della sua invalidità, possa "riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro о alla sicurezza degli Guils Volun impianti) (sul punto cfr. Cass. 1 agosto 1998 n.7552). Ciò premesso, evidente che nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni di età ma non i sessantacinque - limite preclusivo per l'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 13 - a detto invalido non puòdella legge n. 118 del 1971 essere disconosciuto l'assegno mensile di invalidità per il solo fatto che lo stesso non possa iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio alla stregua dell'art. 19 della legge n. 482 del 1982. In questa ipotesi, relativa si ripete ancora una volta alla - richiesta di assegno da parte dell'invalido NQ, all'espressione "incollocato al lavoro" di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 6 1971 non può attribuirsi lo stesso significato ad essa assegnato come si è visto - dalla citata decisione delle Sezioni unite con la sentenza n. 203 del 1992, ma un significato diverso, quale cioè stato disoccupazione ricollegato ad una di effettiva riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido. Nel caso di impossibilità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio non può, dunque, pretendersi, come una specie di onere alternativo o Guide Volu sussidiario, l'iscrizione o la domanda d'iscrizione nelle liste di collocamento ordinario, che trova fondamento nell'aspirazione del lavoratore invalido ad essere avviato, sulla base di un canale privilegiato, ed ad essere destinato ad una attività lavorativa compatibile con le sue ridotte condizioni fisiche (cfr. tra le più recenti: Cass. 23 febbraio 2001 n. 2628).
2.3. Per concludere, in osservanza di quanto stabilito da Cass., Sez. un., n. 203 del 1992, va ribadito in questa sede il principio secondo il quale per gli invalidi infracinquantacinquenni è da ritenersi "incollocato" al lavoro non l'invalido che 7 sia disoccupato o non occupato, bensì colui che, essendo iscritto nelle liste del collocamento un'occupazione obbligatorio, non abbia trovato compatibile con le sue condizioni psico-fisiche, a nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della capacità di lavoro da parte delle competenti sua commissioni sanitarie, essendo necessario, in questo caso, l'esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste, elemento al quale non si può supplire IL Valu con la prova dello stato di disoccupazione. Va ribadito, infatti, come l'invalido in questo caso per trovare un lavoro compatibile con le sue residue capacità debba utilizzare i canali istituzionali diretti ad agevolarne la ricerca ed a rendere possibile anche la revoca dell'assegno dietro segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione(cfr. art. 13, comma 2, 1. n. 118 del 1971).
2.4. A diverse conclusioni deve, di contro, pervenirsi per l'invalido NQ (non ancora sessantacinquenne ai fini di cui al citato art. 13 della legge n. 118 del 1971 ma di già, appunto, NQ ai fini dell'art. 1 della legge 482/1968), non iscrivibile nelle liste speciali 8 di collocamento obbligatorio per superamento del limite di età. In tale caso va, infatti, ribadito - in linea con un costante indirizzo giurisprudenziale che lo stato di incollocamento deve intendersi come stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa e deve dall'invalido stesso, attore in giudizio, essere provato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni ( ex art. 2729 c.c.) (cfr. al riguardo : Cass. 23 febbraio 2001 n. 2628;Cass. 3 giugno 2000 n. 7432; Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cit.). Per l'NQ non può Me. Volu neanche pretendersi, come requisito sussidiario, l'iscrizione (o la domanda di iscrizione) nelle liste di collocamento ordinario, atteso che il lavoratore invalido ha diritto di essere avviato al lavoro con un meccanismo che tenga conto della sua menomata capacità lavorativa, non soltanto per beneficiare della "obbligatorietà" delle assunzioni, nei limiti dell'aliquota fissata dalla legge, da parte delle aziende private e delle amministrazioni pubbliche(aliquota ora variata per effetto dell'art. 3 della legge n. 68 del 1999), ma anche per la garanzia -che il sistema di cui alla legge n. 482 del 1968( ed ora della legge n. 68 del 1999) può offrirgli - di conseguire una occupazione in mansioni 9 compatibili con il suo stato fisico (art. 20, comma 3, della citata legge n. 482/1968; ed ora art. 2 della legge n. 68 del 1999, per effetto del collocamento dell'invalido mirato nel posto adatto> in ragione sue capacità lavorative) (per tali delle considerazioni alla luce della legge n. 482 del 1968 : Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844 cit.).
3. Alla luce delle argomentazioni sinora svolte il ricorso non può trovare accoglimento avendo il Tribunale di Taranto fatto corretta e puntuale applicazione dei principi innanzi enunciati. Guides Violen Nè sotto altro versante può sottacersi che la NE - in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione- non ha in lacun modo indicato in maniera specifica ed esaustiva di avere dato la prova sull'incollocazione al lavoro nei termini sopra indicati. Nel ricorso la NE, resasi contumace in sede di gravame, si è, infatti, limitata soltanto ad affermare che il requisito della incollocazione è un requisito di erogabilità dell'assegno di invalidità, laddove questa Corte ha più volte ribadito invece - come si è già ricordato - che in materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità ( rispettivamente previsti a favore degli invalidi civili, totali o parziali, 10 dagli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118) il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell'incollocazione al lavoro integrano (diversamente dal requisito reddituale in relazione alle prestazioni pensionistiche dell'INPS) non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma al pari del cosiddetto requisito sanitario un elemento - costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato o grado di giudizio(cfr. da ultimo Cass. 17 marzo 2001 3881). n. In ragione della natura della 4. controversia nessuna statuizione può essere emessa sulle spese del presente giudizio non vertendosi in una controversia manifestamente infondata o temeraria (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 5 giugno 2001. Quisto Valve IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE nglichen Senty 4 7 ) 2 . E 1 1 C , A 1 P 9 9 I IL CANOLLEREY 1 - D 1 Deposit E 1 Cancelleria - 1 I 2 1 AGO. 2001 D 9 N 3 O AL CANC ERE 8 E 11 N : O