Sentenza 13 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2003, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986ENTE DA REGISTRAZIONE N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA ee ! 00 27 8/ 03 TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI Presidente R.G.N. 3609/00 Cron. 614 MONACI - Rel. Consigliere Dott. Stefano - Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER RUGGIERO Consigliere - Ud. 23/05/02 Dott. Francesco Consigliere - Dott. Francesco Antonio GENOVESE C.C. ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA AGRO SARNESE NOCERINO, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO 46, presso 10 studio dell'avvocato CURZIO CICALA, rappresentato e difeso dall'avvocato VILLANO ANTONIO, giusta procura a margine;
- ricorrente LIRE 1500 CANCELLERIA
contro
UT AB;
intimato A100990 avverso la sentenza n. 918/99 del Giudice di pace di A100992 -1- NOCERA INFERIORE, depositata il 06/03/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/05/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. জ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La controversia ha ad oggetto il pagamento di contributi consortili al Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino, contestati dal signor UT EL, che si è rivolto al giudice di pace di Nocera Inferiore. Quest'ultimo, con sentenza non definitiva in data 7-8 maggio 1997, ha affermato la propria competenza provvedendo con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio.
2. Propone ricorso per cassazione il Consorzio esponendo un solo motivo di impugnazione, quello di violazione e falsa applicazione dell'art.9, secondo comma, c.p.c., difetto di competenza per materia, violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 21 e 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n.215, nonché degli artt.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n.53, ed 8, comma primo bis, del decreto legge 27 aprile 1990, n.90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n.165, ed, infine, violazione e falsa applicazione dell'art.12 c.p.c., ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.
3. Su disposizione del Presidente della Corte il ricorso è stato trasmesso alla Procura Generale, che, con requisitoria scritta del 21 gennaio 2002, ne ha chiesto l'accoglimento del ricorso in camera di consiglio in quanto palesemente fondato. 7 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato e va accolto sotto il profilo preliminare dell'incompetenza del giudice adito. Come affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte, Cass. civ., 26 ottobre 2000, n.14099) le controversie che abbiano ad oggetto la richiesta di restituzione dei contributi corrisposti ad un Consorzio di bonifica sul presupposto della carenza di potere impositivo dell'ente ha carattere tributario (e non negoziale), perciò fino a quando non è stata espressamente attribuita alla giurisdizione delle Commissioni tributarie - rientrava nella giurisdizione ordinaria, e, all'interno di essa, nella competenza del tribunale.
2. La soluzione non cambia se la questione viene prospettata sotto il profilo della pretesa mancanza di utilità dell'azione di bonifica rispetto alla proprietà del contribuente. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (per tutte, Cass. civ., primo febbraio 2000, n.1092), i contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai singoli proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e miglioramento fondiario rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza ratione materiae a conoscere della domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale titolo deducendo che la sua proprietà non ha ricavato nessun vantaggio dall'attività del consorzio spetta al tribunale ordinario ai sensi del secondo comma dell'art.9 c.p.c.
3. Per la verità il quadro normativo è stato modificato a seguito dell'entrata in vigore - avvenuta per disposizione espressa a partire dal primo gennaio 2002 (art. 79, comma terzo) - della legge 28 dicembre 2001, n.448, che, al secondo comma dell'art.12, ridetermina l'oggetto della giurisdizione tributaria sostituendo a tal fine l'art.2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546. A differenza di quanto avveniva nel testo precedente, che elencava positivamente singole imposte, la nuova formulazione stabilisce in via generale che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie", e ne esclude solamente alcune eccezioni specifiche (in materia esecutiva), che non possono interessare il caso di specie che concerne una controversia in materia di accertamento. Per effetto della modifica legislativa a partire appunto dal primo gennaio 2002 le controversie in materia di contribuiti consortili sono ora attribuite alla cognizione del giudice tributario e non più a quella del tribunale ordinario. Peraltro, come già rilevato da questa Corte (Cass. civ., 15 maggio 2002, n.7025), questa modica legislativa non può incidere su questa controversia che è stata instaurata prima di essa, in quanto, per il principio generale contenuto nell'art.5 c.p.c., la giurisdizione deve essere determinata con riferimento alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.
4. Il ricorso è dunque fondato e va accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata, del giudice di pace di Nocera Inferiore, deve essere annullata, dichiarando che la competenza a conoscere della controversia spetta al tribunale ordinario competente per territorio, da individuare, nel caso di specie, in quello di Nocera Inferiore. Tenuto conto della natura dell'esistenza di decisioni contrastanti nel corso del giudizio sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara competenza del Tribunale di Nocera Inferiore. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 23 maggio 2002. Consiglisigliere estensore Il Presidente (dr.Stefano Monaci) dr Giovanni Paolin ее DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C 1.3 GEN. 2003 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio