Sentenza 20 aprile 2011
Massime • 1
Non integra il delitto di peculato il pubblico ufficiale cui è affidata la gestione di un terreno di proprietà di una società a prevalente partecipazione pubblica che ne disponga il conferimento in altra società della quale la prima ha acquisito delle quote, atteso che un bene immobile non può mai costituire l'oggetto materiale del reato menzionato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2011, n. 34118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34118 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO NI - Presidente - del 20/04/2011
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 623
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 5119/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE.AM TEC SPA;
avverso l'ordinanza n. 73/2010 TRIB. LIBERTÀ di PESCARA, del 01/12/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'Angelo NI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Ruggiero Bianchi A., (in sostituzione dell'avv. Referza P.) che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Pescaia, con ordinanza 1/12/2010, decidendo in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo adottato, il precedente 4 novembre, dal Gip dello stesso Tribunale ed avente ad oggetto il terreno sito in contrada Terrabianca di Teramo, contraddistinto in catasto al foglio di mappa il 78, particelle 24, 34 e 51 e sul quale doveva essere realizzato un impianto di produzione CDR per bioessiccazione (c.d. impianto TMB).
La misura cautelare reale era stata adottata nell'ambito del procedimento penale avente ad oggetto la vicenda relativa all'affidamento dell'appalto per la costruzione e la gestione del citato impianto e pendente a carico di NI NF, DI TO Di IO, FO NT Di IO, RE IT, NI NO, SE DI, MI AO e TT NE, indagati - tra l'altro - in ordine al reato di abuso d'ufficio e i primi tre anche in ordine ai reato di peculato.
Il Tribunale del riesame, dopo avere dettagliatamente ricostruito la vicenda nei suoi vari passaggi e richiamato il quadro normativo di riferimento, concludeva nel senso che, nel caso in esame, si era disposto illegittimamente l'affidamento in nome alla "DECO spa", facente capo ai Di IO, dell'appalto di cui si discute, per il quale sì sarebbe dovuto, invece, seguire la procedura dell'evidenza pubblica, con l'espletamento di una regolare gara. Evidenziava il Tribunale che l'operazione posta in essere in palese violazione di legge aveva avuto l'unico scopo di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale ai Di IO, il che integrava il fumus dell'abuso d'ufficio; aveva determinato, inoltre, un depauperamento del patrimonio pubblico della "TEAM spa" (società a prevalente partecipazione pubblica per la gestione in regime di privativa dei servizi ambientali municipali del Comune di Teramo) a beneficio della "DECO spa", nella prospettiva di assicurare a quest'ultima l'affidamento dell'appalto dell'impianto TMB: acquisto da parte della "TEAM spa", per l'importo di Euro 30.000, del 60% delle quote della "TECNOLOGY srl", trasformata in "TEAM Tecnologie Ambientali srl, entrambe comunque riferibili alla "DECO spa"; cessione del progetto dell'impianto TMB alla "DECO spa"; cessione alla stessa società del terreno acquistato con denaro della "TEAM spa", tutti atti di disposizione patrimoniale - questi - che integravano il fumus del peculato. Il periculum veniva ravvisato nell'esigenza di scongiurare "la libera disponibilità delle tre porzioni immobiliari" e nella confiscabilità delle stesse, in quanto "profitto o, quanto meno, prodotto" del reato di peculato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, la "TEAM Tecspa" (già TEAM Tec srl), quale proprietaria del terreno sequestrato, e ha dedotto: 1) inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 198, D.Lgs. n. 267 del 2000, art.113, D.L. n. 223 del 2006, art. 13, violazione dei principi generali che regolano l'autonomia negoziale delle società miste ed erronea applicazione degli artt. 323 e 314 c.p., considerato che: a) l'attività di recupero dei rifiuti era devoluta al libero mercato, pur nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale;
b) legittimamente quindi la "TEAM spa" aveva acquisito quote della "TEAM Tec srl" per promuovere e attuare la realizzazione dell'impianto TMB, attività economica di carattere privatistico;
c) l'acquisto delle quote societarie "TEAM Tec" da parte della "TEAM spa" e il conferimento del terreno finalizzato all'aumento del capitale sociale della prima società erano inquadratoli nelle legittime scelte imprenditoriali della "TEAM spa" e non integravano i reati di abuso d'ufficio e di peculato;
d) non v'era stata alcuna appropriazione di beni, ma conferimento degli stessi nella società della quale la "TEAM spa" aveva acquisito il 60% del capitale;
2) mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., la misura cautelare reale.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La ragione del sequestro preventivo dell'immobile, ritenuto corpo del reato e più esattamente "profitto" del peculato, risiederebbe, secondo la pronuncia di riesame, nell'esigenza di evitare che la sua libera disponibilità possa costituire lo strumento per aggravare o protrarre le conseguenze del reato, nonché nell'assoggettabilità a confisca del bene medesimo.
Rileva la Corte che il presupposto di fatto su cui riposa tale assunto è erroneo.
Il richiamo, costante e reiterato, che l'art. 321 c.p.p. fa al "reato" - sotto i profili che solo cose ad esso pertinenti possono essere oggetto di sequestro e che questo deve mirare ad evitare l'aggravarsi o il protrarsi delle relative conseguenze oppure essere funzionale alla futura confisca del bene - rende evidente che presupposto perché possa essere disposta la cautela reale è che un reato sia stato commesso.
Questo viene individuato dal provvedimento genetico e da quello di riesame della misura nel peculato, fattispecie criminosa che, però, non è configurabile con riferimento all'asserita appropriazione di un bene immobile.
La norma di cui all'art. 314 c.p. punisce, infatti, la condotta del pubblico ufficiale, che, avendo per ragione del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Pacifica è la nozione di denaro. Più complessa è quella di cosa mobile rilevante ai fini del reato in esame: per cosa mobile deve intendersi ogni entità oggettiva materiale suscettibile di essere trasportata da un luogo ad un altro;
può diventare oggetto materiale della condotta anche l'immobile, soltanto se viene, per così dire, "mobilizzato", come accade esemplificativamente nell'ipotesi di appropriazione di un prefabbricato che venga previamente smontato nelle sue varie componenti o di terra asportata dal sito su cui insiste. Il bene immobile di proprietà pubblica, affidato alla gestione del pubblico ufficiale, non può mai costituire oggetto di peculato da parte di costui, non rientrando nella previsione incriminatrice anche perché l'appropriazione, come autonoma condotta dell'agente, non è neppure concettualmente configurabile in questo caso, non potendosi prescindere dal necessario trasferimento della proprietà del bene attraverso la conclusione di un contratto avente la forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.). Ciò posto, difettando il fumus dell'ipotizzato reato di peculato e non potendosi ritenere il terreno sequestrato "profitto" di tale illecito, non sussiste alcuna delle esigenze preventive di cui all'art. 321 c.p.p., commi 1, 2 e 1 bis. Nè il disposto sequestro può ritenersi legittimato dal reato di abuso d'ufficio, il cui fumus - allo stato - non è contestabile, non costituendo il terreno di cui si discute cosa pertinente a tale delitto per così come contestato, sul quale, in verità, non fanno leva neppure il Gip e il Giudice del riesame.
4. L'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro 4/11/2010 del Gip del Tribunale di Pescara devono, pertanto, essere annullati senza rinvio. Consegue l'ordine di restituzione dell'immobile in sequestro all'avente diritto.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro 4/11/2010 del Gip di Pescara e dispone la restituzione del terreno in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011