Sentenza 18 ottobre 2007
Massime • 1
Deve escludersi la persistenza dell'interesse della parte civile alla partecipazione al processo penale laddove quest'ultimo, in ragione dell'integrale risarcimento del danno intervenuto ormai irrevocabilmente, non possa più esercitare alcuna influenza sull'entità del risarcimento stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2007, n. 42383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42383 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi IGg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 18/10/2007
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 2488
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 30594/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA IR, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza emeSS in data 9 Marzo 2007 dalla CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, che ha confermato la sentenza con cui in data 8 Luglio 2002 il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Belluno la ha condannata alla pena di Euro 3.040,00 in sostituzione di mesi due e giorni venti di reclusione per il reato previsto dall'art. 113 c.p., art. 40 c.p., comma 2 e art. 589 c.p.. Fatto commesso il 22 Aprile 2000;
Con le parti civili:
AL LO, per sè e quale esercente la potestà sul figlio minore ST;
- DALLA VECCHIA Luigia, per sè e quale esercente la potestà sul figlio minore ST;
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il Difensore, Avv. ALBORGHETTI Annamaria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA IN FATTO
Con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Belluno in data 8 Luglio 2002, le IGg.re De HI AN e RE PA sono state condannate per avere cooperato colposamente al verificarsi del decesso della IG.na VA AL, ricoverata presso l'Ospedale di Feltre ove le imputate prestavano servizio. In particolare, la prima come medico radiologo e la seconda come medico di guardia avrebbero tenuto rispettive condotte omissive tali da non consentire un tempestivo accertamento del quadro clinico in aggravamento della IG.na AL V. ed un'altrettanto tempestivo intervento in grado di scongiurare l'esito mortale. All'affermazione della penale responsabilità delle imputate è seguita la condanna al risarcimento dei danni (quantificati in complessivi Euro 590.000) e delle spese in favore dei genitori della vittima, costituitisi parte civile anche in favore del figlio minore di età.
Con sentenza del 23 Novembre 2004 la Corte di Appello di Venezia, dopo una parziale rinnovazione del dibattimento, ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di entrambe le appellanti. Al risarcimento dei danni ha quindi provveduto la compagnia di assicurazione, previa apposizione della clausola "salvi e impregiudicati i reciproci diritti".
Avverso la decisione delle Corte di Appello le IGg.re De HI e PA hanno proposto ricorso per caSSzione e questa Corte, con sentenza del 4 Ottobre 2006, ha respinto i motivi presentati dalla dr.SS De HI, mentre ha accolto quelli presentati dalla dr.SS PA, compensando nei suoi confronti le spese di giudizio con le parti civili costituite e quindi restituendo gli atti alla Corte di Appello di Venezia per un nuovo giudizio.
La Corte veneziana al termine del giudizio di rinvio ha pronunciato in data 9 Marzo 2007 sentenza con cui ha confermato la condanna inflitta dal G.u.p. alla IG.ra PA, condannando quest'ultima alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti civili costituite.
Avverso questa decisione la IG.ra PA presenta ricorso per caSSzione. Con primo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza o manifesta illogicità dell'ordinanza con cui la Corte di Appello ha respinto la richiesta di escludere dal giudizio le parti civili. A fronte della eccezione che sottolineava come le parti civili fossero state fin dal 2005 integralmente risarcite dalla compagnia di assicurazione, la Corte territoriale ha ritenuto di consentire la partecipazione delle stesse al giudizio in quanto: a) il criterio di solidarietà fra gli imputati fa permanere un interesse delle parti civili ad agire;
b) la presenza della clausola "salvi e impregiudicati i reciproci diritti" condiziona l'avvenuto risarcimento;
c) la parte civile conserva un "diritto di parola" anche in caso di avvenuto risarcimento. La ricorrente sostiene che l'avvenuto integrale risarcimento libera i restanti debitori in solido da ogni obbligo, giusto il disposto dell'art. 1292 c.c., a nulla rilevando la clausola di stile apposta dalla compagnia assicuratrice, in quanto i diritti delle parti civili sono assicurati dall'avvenuto paSSggio in giudicato della sentenza di condanna nei confronti della IG.ra De HI. È, dunque, venuto meno per le parti civili qualsiasi interesse civilmente rilevante all'impugnazione ed al mantenimento della domanda nei confronti della IG.ra PA (art. 100 c.p.c.), non sussistendo in sede penale alcun "diritto di parola" separato dai presupposti di un interesse alla domanda risarcitoria.
Con secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 628 c.p.p., comma 2 e art. 627 c.p.p., comma 3, per avere la Corte di Appello, in contrasto con il disposto della sentenza pronunciata dalla Corte di caSSzione il 4 Ottobre 2006, omesso di motivare adeguatamente in ordine ai punti che la decisione di rinvio aveva esaminato criticamente. In sostanza, il Giudice del rinvio avrebbe fondato il proprio giudizio circa la sussistenza del nesso causale sulle medesime risultanze che la Corte di caSSzione aveva ritenuto non sufficienti e contraddittorie, con ciò ponendosi in contrasto con l'obbligo di attenersi al principio fiSSto dal giudice di legittimità ed allo schema da esso enunciato, anche solo implicitamente, nella sentenza di annullamento.
Con terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza o contraddittorietà della motivazione, nel senso che la sentenza impugnata avrebbe ricostruito e valutato in modo erroneo e incoerente le risultanze delle perizie e delle consulenze medico- legali in atti, ritenendo provata l'esistenza di un nesso causale che, invece, quelle risultanze affrontano in modo problematico e senza giungere a quel giudizio di elevata probabilità che solo può giustificare l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Va precisato che in sede di formalità di apertura del giudizio avanti questa Corte la Difesa della ricorrente ha riproposto la questione relativa alla legittimazione della Parte civile, nella sostanza esponendo le ragioni poste a fondamento del primo motivo di ricorso. Ascoltati il Procuratore Generale, che ha concluso per l'assenza di legittimazione, e l'Avv. DE Meo (anche quale sostituto dell'Avv. Zarantonello), che ha esposto le ragioni che legittimerebbero la partecipazione della Parte civile nonostante l'avvenuto risarcimento dei danni, la Corte con ordinanza ha dichiarato l'assenza dei presupposti di legittimazione della Parte, che non è stata ammeSS a partecipare al giudizio ed a presentare proprie conclusioni.
OSSERVA IN DIRITTO
A) La partecipazione della Parte civile al giudizio. Per quanto concerne la questione preliminarmente decisa, questa Corte ritiene che fondatamente la difesa della ricorrente abbia contestato la legittimazione al giudizio della parte civile.
Risulta dagli atti che successivamente alla sentenza della Corte di Appello le parti civili (i genitori della IG.na AL V., in proprio e quali esercenti la patria potestà sul fratello della vittima) ricevettero e accettarono una offerta risarcitoria (riferita sia al danno sia agli interessi sia alle spese di assistenza legale e rappresentanza), che proveniva dalla società assicurativa e che prevedeva una somma complessiva superiore ad Euro 700.000 e quindi maggiore rispetto al ricordato importo liquidato in sentenza. Tale circostanza non ha precluso alle parti civili la partecipazione al giudizio avanti la Quarta Sezione di questa Corte, che con ordinanza in sede preliminare (come emerge dalla intestazione della sentenza) ha respinto la eccezione della Difesa della ricorrente, e quindi davanti al giudice di rinvio.
Questo giudice, diversamente dai precedenti, ritiene che l'avvenuto integrale risarcimento del danno, ormai irrevocabile attesa la definitiva condanna penale della dr.SS De HI (solidalmente obbligata secondo l'ipotesi di cooperazione colposa contenuta nel capo di imputazione), impedisca la prosecuzione dell'azione civile in sede penale.
Che la costituzione in sede penale per il risarcimento dei danni conseguenti il reato abbia ad oggetto l'unica pretesa e la medesima azione esercitatile in sede civile è stato espreSSmente affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 Maggio 2002, n. 211, che, con riferimento al dubbio di legittimità dell'art. 75 c.p.p., comma 1 sollevato con riguardo alle regole fiSSte dall'art. 306 c.p.c. ed ai principi contenuti negli artt. 3, 24 e 25 Cost., ha statuito che il trasferimento dell'azione civile dalla sede propria a quella penale comporta che è "la steSS azione" a proseguire in altra sede. Appare così evidente che la parte che si costituisce nel processo penale può far valere in quella sede le proprie pretese risarcitorie quali definite dal codice civile, con la conseguenza la giurisprudenza ha da tempo affermato il principio secondo il quale la causa eventualmente proposta davanti al giudice civile deve intendersi rinunciata e dichiarata estinta, anche d'ufficio, con riguardo alle richieste dirette alle parti private presenti in sede penale (Sezione Quarta Penale, sentenza n. 12889 del 23 maggio-6 dicembre 1980, rv 146972). Costituisce conseguenza di tali principi il fatto che la parte civile poSS avere interesse a partecipare al giudizio penale solo nel caso in cui gli accertamenti poSSno avere influenza sull'affermazione di responsabilità e sull'entità del risarcimento;
in tal senso, ad esempio, la giurisprudenza ha affermato che la parte civile ha diritto di interloquire anche in caso di impugnazione limitata alla sola mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto tale attenuante può incidere sulla entità del risarcimento cui la parte ha diritto in conseguenza della condanna dell'imputato (Quinta Sezione Penale, sentenza n. 5087 del 28 febbraio-4 maggio 1978); al contrario, non sussistendo relazione fra l'entità della pena e l'entità del risarcimento, la Corte ha ritenuto che la parte civile non abbia interesse a partecipare al giudizio di rinvio limitato a quel solo aspetto (Quarta Sezione Penale, sentenza n. 4933 del 10 marzo-26 maggio 1981). Nel caso in esame è pacifico che i familiari della vittima abbiano ricevuto l'integrale risarcimento dei danni da reato. La steSS difesa di parte civile nell'illustrare le ragioni a sostegno della propria tesi non ha introdotto alcuna pretesa di natura civile, e si è limitata ad affermare il proprio interesse ad ottenere la punizione della ricorrente. In tal modo la parte civile ha espreSSmente manifestato l'intenzione di far valere in questa sede l'asserito diritto ad esercitare, nelle legittime forme del processo penale, quella pretesa di giustizia che altrimenti assumerebbe le forme della vendetta. La Corte ritiene evidente, e non meritevole di ulteriori argomentazioni, il fatto che nella ipotesi di un commesso reato la pretesa punitiva nel nostro ordinamento è affidata alla Pubblica accusa e sottratta alle parti private, cui è consentito, invece, di trasferire in sede penale le sole pretese risarcitorie, nei limiti in cui potrebbe farle valere nell'ordinaria sede civile. Sulla base delle ragioni sinteticamente esposte, la Corte ha considerato la parte civile non legittimata a partecipare e concludere nel presente giudizio. Risulta in tal modo deciso anche il primo dei motivi di ricorso.
B) Gli ulteriori motivi di ricorso.
PaSSndo così all'esame del secondo e terzo motivo di ricorso, la Corte rileva quanto segue. La IG.na VA AL fu ricoverata il 4 Aprile 2000 presso l'Ospedale di Feltre lamentando problemi all'addome. Il giorno successivo su richiesta dei medici del reparto ove la giovane era ricoverata venne disposto un esame radiologico, effettuato dalla dr.SS De HI, esame da cui risultò la presenza nello stomaco di anomalo e consistente materiale liquido e gassoso, che la sentenza impugnata definisce una "enorme bolla gastrica" immediatamente percepibile. Il referto redatto dalla dr.SS De HI non evidenziò la rilevanza del quadro emerso e la sua gravità. In assenza di specifici interventi il quadro clinico della IG.na AL V. andò peggiorando sia durante la giornata del 5 sia nella notte successiva, tanto che verso le cinque del mattino del giorno 6 aprile il medico di guardia, e cioè la dr.SS PA, venne contattata dal personale di reparto. Il medico prescrisse telefonicamente la somministrazione di un forte analgesico che, secondo l'ipotesi di accusa, concorse a mascherare l'effettiva natura e gravità del quadro clinico. Allorché il medico visitò la giovane, attorno alle sette del mattino, la situazione era ormai precipitata, con la rottura dei tessuti e lo sversamento di liquidi nella cavità toracica e con una forte pressione del diaframma, causata dall'anomalo e rilevantissimo aumento delle dimensioni dello stomaco, tale da incidere sulla funzionalità del cuore;
di qui il verificarsi di uno shock che portò ad un arresto cardiaco, affrontato con manovre d'urgenza, ed alla perdita di conoscenza, con conseguenti danni che condussero la giovane alla morte, avvenuta il 22 aprile successivo.
Secondo l'ipotesi accusatoria, fondata anche su accertamenti tecnici, i due medici dettero un contributo causale decisivo al verificarsi dell'evento. La dr.SS De HI avrebbe formulato all'esito dell'esame radiologico un referto incompleto che non dava atto delle caratteristiche e della gravità del quadro clinico. Al rilevante aumento di volume dello stomaco si accompagnava un'evidente pressione del diaframma sull'area toracica, con conseguente sofferenza degli organi interni e spostamento del cuore verso destra;
circostanze queste che emergevano chiaramente dalla documentazione radiologica. La dr.SS PA avrebbe omesso di visitare tempestivamente la giovane, e così, non esaminando gli esiti radiologici, omesso di verificare la gravità del quadro clinico e di approntare una misura, l'inserimento di sondino naso-gastrico, che avrebbe certamente contribuito a liberare lo stomaco dalle sostanza in eccesso e in tale modo impedito la crisi che ha portato i danni irreparabili. In tale contesto, la disposizione telefonica di somministrazione di un forte analgesico avrebbe contribuito a nascondere l'effettiva consistenza e la gravità del quadro clinico.
Questa ipotesi è stata ritenuta fondata sia dal G.u.p. sia dalla sentenza della Corte dei Appello del 23 Novembre 2004, che, pur fondando la responsabilità della dr.SS PA sulle condotte da lei tenute nelle prime ore del 6 aprile 2000, hanno evidenziato come la steSS avesse con un collega di reparto assistito la IG.na AL V. già nella giornata precedente e fosse a conoscenza delle ragioni che avevano indotto la richiesta di esame radiologico. L'affermazione della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta della dr.SS PA e l'evento mortale si è fondata essenzialmente sulle conclusioni dei periti incaricati di esaminare gli elementi clinici e le risultanze in atti. Secondo i giudici, infatti, i periti avrebbero evidenziato come il ricorso al sondino naso-gastrico rappresentasse una misura semplice ed efficace, che il medico di guardia avrebbe potuto adottare se solo avesse visitato la giovane, esaminato il referto radiologico e constatato l'effettività e la gravità del quadro clinico.
Tale ricostruzione era stata contestata dall'odierna ricorrente con il ricorso in caSSzione avverso la sentenza del 23 Novembre 2004. La Corte di caSSzione con la sentenza del 4 Ottobre 2006 ha accolto i motivi della IG.ra PA, annullando la sentenza della Corte di Appello di Venezia e restituendo gli atti ad altra Sezione della medesima Corte per un nuovo giudizio.
La sentenza di annullamento, dopo un'ampia ricostruzione dei fatti e della materia in contestazione, ha ritenuto provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta della dr.SS De HI e la morte della IG.na AL V., mentre ha ritenuto che tale prova non sussista con riferimento alla condotta della dr.SS PA. Dopo avere premesso che la sentenza della Corte di Appello "precisa che la contestazione è limitata alla omissione della visita della mattina del 6, e precisamente tra le 5.15 e le 5.30, quando fu allertata dalle infermiere", la motivazione della sentenza della Corte di caSSzione prosegue: "Le conclusioni dei periti, riportate e fatte proprie dalla sentenza, non si esprimono in termini di certezza sulla circostanza se l'intervento, omesso circa due ore prima dell'evento letale, sarebbe stato tanto tempestivo da evitarlo (l'applicazione del sondino avrebbe evitato quasi fino all'ultimo);
contengono non risolte ambiguità (dalla cartella clinica risulta un progressivo peggioramento notturno della sintomatologia: è in quella fase che era neceSSrio procedere alle manovre...: di questa fase invece non si ebbe sufficiente percezione, perché la paziente non fu visitata, nonostante il fatto che venisse prescritto, per via telefonica, un potente antidolorifico"). Nemmeno le dichiarazioni dei periti in udienza, riportate dalla sentenza, sono sicure sull'argomento ("l'effetto in genere è immediato"), e in conseguenza le conclusioni certe della Corte di Appello sul fatto che l'applicazione del sondino avrebbe evitato l'evento si trovano in contrasto con i risultati processuali esposti nella sentenza. Deve pertanto concludersi che la sentenza impugnata non ha rispettato i canoni individuati da Cass. S.U., n. 30328 del 10/07/02 Rv 222138, secondo la quale "Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione e evento non può ritenersi sufficiente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi casuali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensività lesiva. "La sentenza ava pertanto annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia". Così ricostruita la vicenda processuale, questa Corte ritiene di evidenziare alcuni elementi di fatto che possono dirsi accertati e che rivestono significato ai fini della presente decisione:
la IG.na AL V., ricoverata il 4 Aprile, presentava una patologia congenita addominale, piuttosto rara ma diagnosticabile con gli strumenti ordinari;
il pomeriggio del giorno 5 la dr.SS PA visitò la giovane unitamente al dr. Cilia, il quale l'aveva già visitata la mattino;
nella giornata dello stesso 5 Aprile era stata effettuata visita radiologica, al termine della quale la dr.SS De HI aveva refertato la dilatazione dello stomaco e la presenza di discreta quantità di liquido;
verso le 21 del 5 Aprile la dr.SS PA era stata informata che la IG.na AL V. presentava ancora forti dolori, e, senza visitare la giovane ne' prendere visione del referto radiologico e degli esami radiologici, aveva prescritto un prodotto antiacido;
verso le 5-5.15 del mattino successivo la dr.SS PA era stata chiamata dal reparto per l'aumento dei dolori nella giovane e, senza visitarla, aveva prescritto un forte analgesico a base di stupefacente;
verso le 7 la dr.SS PA si era recata a visitare la giovane ed in quel frangente era sopraggiunta la crisi, con arresto cardiaco e perdita di conoscenza.
Ciò detto, può affermarsi che sia le sentenze di merito sia la sentenza di annullamento della Corte di caSSzione hanno ritenuto che la condotta della dr.SS PA presenti aspetti di negligenza evidenti, quali la ripetuta omissione nel controllare di persona le condizioni della IG.na AL V., il mancato esame degli esiti del controllo radiologico, che pure era stato richiesto appositamente, la somministrazione di farmaci per via telefonica sia la sera precedente sia nelle prime ore del mattino del 6 aprile allorché il personale del reparto aveva ritenuto neceSSrio avvertire il medico del peggioramento delle condizioni della giovane.
Il punto oggetto delle censure mosse dalla Corte di caSSzione alla sentenza del 23 Novembre 2004 è rappresentato, dunque, dalla non sufficienza degli elementi probatori che fondano il giudizio di sussistenza del nesso causale. A parere della Corte, infatti, i periti non hanno espresso un giudizio di certezza o di elevata probabilità in ordine alla circostanza che il tempestivo inserimento del sondino naso-gastrico avrebbe evitato l'esito mortale o comunque lo avrebbe ragionevolmente ritardato;
ciò avendo cura la Corte di ricordare che la contestazione moSS alla ricorrente è riferita alla sola condotta tenuta il giorno 6 Aprile dopo le ore cinque del mattino, momento in cui il quadro clinico della IG.na AL V. era già grave ed in via di rapido peggioramento.
A fronte di tali valutazioni il giudice di rinvio, secondo il convincente principio enunciato ancora dalla prima Sezione Penale con la sentenza n. 7963 del 15 gennaio-26 febbraio 2007, PG in proc. IN e altri (rv 236242) "è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ... con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata".
Alla luce di tale principio la Corte territoriale in sede di giudizio di rinvio aveva il compito di riesaminare tutto il materiale probatorio per verificare la sussistenza di elementi che integrino le risultanze peritali (in quanto esaminate e valutate dalla sentenza di annullamento e, entro tali limiti, non rivalutabili in sè) e che poSSno, eventualmente, fondare la sussistenza di un legame causale tra la condotta della ricorrente e l'evento mortale. La sentenza impugnata, dopo avere premesso la necessità e la (condivisibile) doverosità di condotte collaborative da parte di tutto il personale ospedaliere, afferma (pag. 5) che "nel caso di specie, la mera visione alle cinque del mattino del 6 aprile, da parte della dottoreSS PA, delle lastre radiografiche effettuate sull'addome della povera VA AL, avrebbe evidenziato l'anomalia della situazione... In estrema sintesi, e con parole semplici, si può premettere che l'inserimento del sondino avrebbe, da solo, evitato l'abnorme rigonfiamento dello stomaco, con la conseguente compressione sul cuore, la quale è stata la causa della morte della paziente...". Prosegue la sentenza che sarebbe bastato guardare sin dal mattino del 5 aprile le lastre eseguite per rendersi conto della situazione e intervenire opportunamente e tempestivamente (pag. 6); a tal proposito (sempre pag. 6) cita quanto riportato a pag. 123 della relazione peritale (il sondino "avrebbe evitato quasi fino all'ultimo"), quanto dichiarato dal perito La Fisca all'udienza del 23 Novembre 2004 (pag. 8 del verbale di udienza: "sicuramente il posizionamento di un sondino naso-gastrico avrebbe ridotto il volume dello stomaco..."; a pag. 9: "si, sicuramente" la ragazza si sarebbe salvata"; a pag. 25: il sondino "avrebbe evitato la complicanza verosimilmente, cioè la complicanza più grave, cioè la compressione degli organi mediastinici") e,infine, quanto dichiarato in udienza dal dr. Pomeri (pag. 118 e pag. 120 del verbale, ove si parla di "elevata probabilità, prossima alla certezza"). Come si può constatare, la Corte territoriale ha fondato il proprio giudizio di responsabilità della ricorrente sia sulla condotta omissiva tenuta nella giornata del 5 aprile sia sul giudizio di certezza o quasi certezza formulato dai periti.
Ciò che oggi la Corte deve valutare è se tali argomentazioni contrastano con il contenuto della sentenza di annullamento. Come sopra ricordato, la sentenza di annullamento esclude in primo luogo che nel giudizio di responsabilità della ricorrente poSSno rientrare condotte diverse da quelle a lei contestate con riferimento alla sola giornata del 6 aprile. In secondo luogo, espreSSmente afferma che ne' la relazione peritale ne' le dichiarazioni dei periti in dibattimento riportate dalla sentenza della Corte di Appello in data 23 Novembre 2004 contengono un giudizio di certezza o di alta probabilità logica, quale richiesto dalla costante giurisprudenza delle Sezioni Unite Penali.
Ebbene, questa Corte ritiene di dover muovere da una constatazione di valore centrale: se la sentenza di annullamento del 4 Ottobre 2006 avesse ritenuto che la decisione della Corte di Appello si fondava su argomenti e su riferimenti al materiale probatorio radicalmente inadeguati e non suscettibili di corretta conclusione, allora avrebbe dovuto ritenere la sentenza impugnata irrimediabilmente viziata e, di conseguenza, procedere ad un suo annullamento senza rinvio. Il fatto che l'annullamento sia stato disposto con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame non può avere significato diverso dall'affermazione che la sentenza impugnata risultava incoerente rispetto al materiale esaminato, per come riportato in motivazione, nel senso che desumeva un giudizio di certezza o elevata probabilità da circostanze e dichiarazioni che aveva ritenuto decisive e che, in realtà, rivelavano un livello aSSi minore di certezza o di probabilità.
Da questa constatazione la Corte oggi ricava il convincimento che la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 9 Marzo 2007 era chiamata a riesaminare l'intero materiale probatorio per verificare se dal suo complesso sia desumibile e coerentemente motivabile quel giudizio di certezza o di elevata probabilità che corrisponde ai principi affermati dalle Sezioni Unite Penali e fatti propri dalla Sezione Quarta Penale con la sentenza del 4 Ottobre 2006. Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata abbia corrisposto alle indicazioni della sentenza di rinvio e correttamente motivato la propria decisione, con esclusione dei soli riferimenti alla condotta della ricorrente del giorno 5 Aprile 2000.
Muovendo proprio da questo punto, è pacifico che la sentenza della Corte di Appello del 23 Novembre 2004 escluse che la dr.SS PA avesse un obbligo di visitare la paziente alla sera del giorno 5. A pag. 13 della motivazione, infatti, la sentenza evidenzia che nel pomeriggio del giorno 5 era presente in reparto il dr. Cilia e che quanto avvenuto quello stesso giorno esula dal capo di imputazione. La medesima valutazione, come si è visto, è stata fatta propria e riaffermata dalla sentenza di rinvio dell'Ottobre 2006. Si tratta, dunque, di un aspetto della condotta che non poteva essere rivalutato in sede di giudizio di rinvio dalla Corte territoriale, che, invece, ha impropriamente recuperato la mancata visita della sera del giorno 5 come elemento che in qualche modo rafforza la responsabilità della odierna ricorrente.
Si tratta di vizio motivazionale che, tuttavia, questo Giudice ritiene non decisivo nell'ambito della complessiva motivazione della sentenza impugnata. La residua parte della motivazione, infatti, affronta in modo esauriente il tema del nesso di causalità concentrando la propria attenzione sulle condotte tenute dalla ricorrente il giorno 6 e sul rapporto che esse hanno avuto rispetto all'evento. Venendo così all'esame di questa decisiva parte della motivazione, occorre prendere le mosse dagli elementi che la precedente sentenza della Corte di Appello di Venezia aveva posto a fondamento della decisione, così da verificare se la sentenza oggi impugnata abbia rispettato i principi contenuti nella sentenza di annullamento.
La sentenza di appello del 23 Novembre 2004 fondò la condanna della dr.SS PA e la individuazione del nesso causale sul seguente ragionamento (pagg. 14 e 15):
a) nessuna reale rilevanza causale può essere attribuita al farmaco che la dr.SS PA fece somministrare alla IG.na AL V. attorno alle 5,30 del mattino;
b) il breve lasso di tempo intercorso tra tale intervento e il momento in cui la paziente fu visitata ed ebbe un arresto cardiaco (verso le ore 7,00) non avrebbe consentito di effettuare gli esami diagnostici e l'intervento chirurgico neceSSri;
c) l'omeSS visita della paziente ha, nonostante questo, avuto una rilevanza causale "nel determinismo della sua morte", posto che il colloquio con la giovane e l'esame degli esami radiologici avrebbero fatto comprendere l'aggravarsi della situazione e imposto il posizionamento del sondino maso-gastrico;
d) come dimostrato dalla perizia (pag. 49 della relazione), quest'ultima soluzione "avrebbe evitato quasi fino all'ultimo" l'arresto cardiaco, avrebbe "limitato, se eseguito più precocemente, i danni della necrosi gastrica... e la successiva inondazione del cavo pleurico di materiale settico". Inoltre, considerato il peggioramento notturno delle condizioni della paziente, la relazione prosegue (pag. 14 della sentenza) ".. ..è in questa fase che era neceSSrio procedere alle manovre medico-diagnostiche a cominciare dal posizionamento di una sonda naso gastrica. Di questa fase invece non si ebbe sufficiente percezione perché la paziente non fu interrogata direttamente ne' visitata, nonostante il fatto che venisse prescritto, per via telefonica, un potente antidolorifico";
e) la sentenza richiama, quindi, le dichiarazione dei periti in sede dibattimentale, ove si afferma che il sondino "avrebbe... evitato la complicanza più grave, cioè la compressione sugli organi mediastinici";
f) infine, la sentenza fa proprie le conclusioni peritali nella parte in cui rispondono all'obiezione difensiva circa la impraticabilità del posizionamento della sonda.
Come si è ampiamente ricordato, l'annullamento disposto con la sentenza del 4 Ottobre 2006 è stato motivato con la non decisività delle conclusioni peritali per come riportate nella motivazione di condanna.
PaSSndo così all'esame della sentenza oggi impugnata, abbiamo in precedenza ricordato le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità della ricorrente, nei termini che seguono;
"... dopo avere premesso la necessità e la (condivisibile) doverosità di condotte collaborative da parte di tutto il personale ospedaliero, afferma (pag. 5) che "nel caso di specie, la mera visione alle cinque del mattino del 6 aprile, da parte della dottoreSS PA, delle lastre radiografiche effettuate sull'addome della povera AL VA, avrebbe evidenziato l'anomalia della situazione... In estrema sintesi, e con parole semplici, si può premettere che l'inserimento del sondino avrebbe, da solo, evitato l'abnorme rigonfiamento dello stomaco, con la conseguente compressione sul cuore, la quale è stata la causa della morte della paziente...". Prosegue la sentenza che sarebbe bastato guardare sin dal mattino del 5 aprile le lastre eseguite per rendersi conto della situazione e intervenire opportunamente e tempestivamente (pag. 6); a tal proposito (sempre pag. 6) cita quanto riportato a pag. 123 della relazione peritale (il sondino "avrebbe evitato quasi fino all'ultimo"), quanto dichiarato dal perito La Fisca all'udienza del 23 Novembre 2004 (pag. 8 del verbale di udienza: "sicuramente il posizionamento di un sondino naso-gastrico avrebbe ridotto il volume dello stomaco... "; a pag. 9: "si, sicuramente" la ragazza si sarebbe salvata"; a pag. 25: il sondino "avrebbe evitato la complicanza verosimilmente, cioè la complicanza più grave, cioè la compressione degli organi mediastinici") e, infine, quanto dichiarato in udienza dal Dr. Pomeri (pag. 118 e pag. 120 del verbale, ove si parla di elevata probabilità, prossima alla certezza)". Pur eliminato, per le ragioni esposte, il riferimento alle condotte del giorno 5, questa Corte ritiene che la motivazione apporti elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli contenuti nella sentenza del 23 Novembre 2004, censurati dalla decisione di rinvio;
il riferimento è soprattutto alle conclusioni dei periti quali emergono dalle pagine 9 e 118 e seguenti del verbale di dibattimento, ove si afferma che la ragazza "si sarebbe certamente salvata" e si afferma che un esito diverso sarebbe stato possibile con "elevata probabilità, prossima alla certezza".
Facendo leva su tali precise affermazioni dei periti, la motivazione della sentenza impugnata svolge un complessivo ragionamento che appare conforme alle indicazioni critiche contenute nella sentenza di rinvio e che appare a questa Corte coerente sul piano dell'esame del materiale probatorio e immune da vizi logici.
Tali caratteristiche escludono che poSS parlarsi di vizio di motivazione rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), così che debbono essere respinti i motivi secondo e terzo del ricorso. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2007