Sentenza 6 dicembre 2006
Massime • 1
In materia di disciplina dell'immigrazione, la traduzione del decreto di espulsione in una delle lingue straniere previste per la redazione dell'atto, che sia conosciuta o conoscibile da parte dello straniero, rende legittimo il provvedimento salvo che il giudice ritenga che lo straniero non abbia avuto conoscenza del contenuto dell'atto; peraltro tale valutazione non può essere desunta dalla nomina di un interprete di madrelingua per il giudizio di convalida dell'arresto, in quanto tale circostanza non indica che lo straniero non fosse in grado di comprendere il contenuto del decreto di espulsione, soprattutto se lo stesso era stato tradotto in lingua inglese, idioma di diffusione mondiale, per il quale il legislatore ha stabilito una presunzione di conoscibilità relativa da parte dello straniero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2006, n. 42383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42383 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/12/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1439
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 27717/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO la Corte di Appello di ROMA;
nei confronti di:
1) US RG, N. IL 23/12/1984;
avverso SENTENZA del 31/05/2006 TRIBUNALE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale monocratico di Roma - dinanzi al quale era stato presentato per la convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo il cittadino romeno US OR (che aveva optato per il rito abbreviato), imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, e successive modifiche per essersi trattenuto nel territorio dello Stato oltre il termine di 5 giorni prefissogli con provvedimento del Questore emesso ai sensi del precedente comma 5 bis - lo ha assolto perché il fatto non sussiste osservando che dovevano essere disapplicati gli atti amministrativi presupposti, siccome inefficaci sotto il profilo della mancata comunicazione in lingua comprensibile all'obbligato dei provvedimenti concernenti l'espulsione (notificati con traduzione in lingua inglese, ignota all'interessato, come si desume dall'impiego di un interprete in lingua rumena in occasione della convalida dell'arresto); ne conseguiva la mancanza del necessario presupposto perché l'ordine di lasciare il territorio nazionale fosse operante. Ricorre per Cassazione il P.G., denunciando violazione del D.Lgs. n.268 del 1998, art. 13 e carenza della motivazione, essendo del tutto irrilevante ai fini della prova dell'ignoranza delle lingue italiana ed inglese la nomina di un interprete di lingua rumena, in vista di un interrogatorio cui l'interessato non aveva risposto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Infatti, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, prevede espressamente che gli atti concernenti l'espulsione devono essere comunicati all'interessato "in una lingua da lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola"; l'art. 3, comma 3, del regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394), sostituito dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n.334, senza innovazioni sul punto, prevede a sua volta che i detti provvedimenti, se lo straniero non comprende la lingua italiana, devono essere accompagnati da "una sintesi del contenuto" nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non sia possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Tale sistema normativo è stato ritenuto conforme al dettato costituzionale, in quanto rispondente a criteri ragionevolmente funzionali e nella loro necessaria astrattezza idonei a garantire che, nella generalità dei casi, gli atti della pubblica amministrazione concernenti questa materia siano conoscibili dai destinatari, nel loro contenuto e in ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla loro violazione. Le disposizioni in questione si limitano a regolare doverosamente le modalità attraverso le quali il contenuto del provvedimento di espulsione è, nella maggior parte dei casi, conoscibile dallo straniero, mentre la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilità dell'atto spetta ai giudici di merito, i quali devono verificare se la comunicazione del provvedimento abbia raggiunto o meno il suo scopo, traendone le dovute conseguenze in ordine alla sussistenza dell'illecito penale contestato allo straniero (Corte Cost.8/21.7.2004 n. 257). In altre parole, il giudice di merito,
controllata l'osservanza delle disposizioni normative, deve poi verificare se essa sia valsa a rendere possibile al destinatario la conoscenza del contenuto dei provvedimenti relativi all'espulsione, restando in caso contrario la condotta trasgressiva esente da pena per difetto dell'elemento soggettivo. Dovrà pertanto essere anzitutto verificato se il soggetto comprenda la lingua italiana, poiché ciò rende automaticamente superflua la traduzione in (altra) lingua a lui nota e ne' la lettera, ne' la "ratio" della norma configurano un diritto indiscriminato dello straniero, sol perché tale, alla traduzione nella propria lingua materna di atti di cui sia in grado di percepire immediatamente il significato. Se il soggetto ignora la lingua italiana e non gli è stata consegnata la traduzione nell'idioma natio, occorre poi accertare l'idoneità della traduzione in una delle lingue - di larghissima diffusione - indicate dalla normativa a raggiungere lo scopo di piena informazione. Tali necessari passaggi sono stati superati dal giudice "a quo" con un argomento illogico, in quanto la nomina in vista del processo di un interprete in madrelingua - opzione in ogni caso preferenziale - non significa affatto che il soggetto non fosse in grado di comprendere, o di farsi tradurre prontamente, la comunicazione ricevuta in inglese, lingua di ampia diffusione mondiale la cui conoscenza, nel sistema normativo sopra delineato, è oggetto di una relativa presunzione di "conoscibilità" (vale a dire, di agevole interpretazione) da parte del migrante;
in sostanza, da una scelta processuale dello stesso giudice nella nomina dell'interprete si desume l'ignoranza della lingua inglese, senza neppure specificare se l'interessato è stato interpellato al proposito. La sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio al Tribunale monocratico per nuovo giudizio nell'osservanza dei principi di diritto prima enunciati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2006