Sentenza 16 febbraio 2012
Massime • 1
L'obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere, per colui che faccia abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere nell'esercizio dell'attività lavorativa, implica che nel detto registro siano segnate le intere generalità dei privati interessati alle operazioni registrate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2012, n. 9646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9646 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo Presidente del 16/02/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello Consigliere SENTENZA
Dott. TARDIO Angela Consigliere N. 177
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. Consigliere N. 47236/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EG CL N. IL 29/01/1973;
avverso la sentenza n. 7973/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 30/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza del giorno 8 maggio 2008, dichiarava EL AU colpevole: a) del delitto di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 25, comma 1, in relazione al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 55 (TULPS), per aver omesso di trascrivere sull'apposito registro il nome delle persone con le quali venivano compiute le operazioni giornaliere di carico di materiale esplosivo, omettendo di fatto la registrazione di materiale esplosivo pari a circa 8,00 quintali;
b) della contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. per aver tenuto in deposito materie esplodenti senza adottare le prescritte cautele;
in Guidonia il 6.9.2004 e per l'effetto lo condannava, con sospensione condizionale di essa, alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il delitto ed alla pena di mesi tre mesi di arresto ed Euro 100,00 di ammenda per la contravvenzione.
2. Avverso la sentenza detta l'imputato proponeva rituale impugnazione e la Corte di appello adita, con sentenza del 30 maggio 2011, dichiarava estinto il reato contravvenzionale per prescrizione, confermando nel resto la sentenza gravata.
A sostegno della decisione i giudici distrettuali rilevavano che non ricorrevano le condizioni per pronunciarsi nel merito del reato dichiarato prescritto ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e, con riferimento al delitto, che la trascrizione dei soli nominativi nel registro prescritto per legge non poteva ritenersi esaustivo dei requisiti richiesti dalla norma per il perseguimento delle finalità assegnate dal legislatore alla norma in esame, là dove per "generalità" deve intendersi la piena identificazione degli acquirenti, indicati non soltanto con il nome ed il cognome ma con ogni altro dato identificativo.
3. Si duole di tale decisione il ricorrente, assistito dal suo difensore di fiducia, che ne chiede l'annullamento all'uopo illustrando quattro motivi di impugnazione.
3.1 Col primo motivo di ricorso lamenta, in particolare, la difesa ricorrente difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della disciplina portata dall'art. 129 c.p.p. in luogo della pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, così come richiesto con l'atto di appello.
3.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa istante violazione di legge in relazione alla norma incriminatrice, in particolare osservando che la contestazione formulata a carico dell'imputato descrive la condotta di non aver annotato nel registro delle operazioni il luogo e la data di nascita degli acquirenti, mentre la norma incriminatrice sanziona la condotta tipizzata della mancata tenuta del registro. Tanto premesso rileva il difensore che, nella fattispecie concreta, non si dubita affatto della tenuta, bensì della regolarità di essa nella ipotesi in cui siano trascritti i nomi degli acquirenti in assenza del luogo e della data di nascita. Anche su tale punto non manca poi parte istante di sostenere che, quanto richiesto dalla norma in esame, è la trascrizione delle generalità degli acquirenti, onere soddisfatto con la indicazione del nome e del cognome.
3.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia il ricorrente difetto di motivazione, là dove nella sentenza impugnata si da atto che il giudice di prime cure avrebbe ritenuto insufficiente la registrazione dei soli nominativi, mentre in realtà nulla di tutto ciò si legge nella sentenza del tribunale.
3.4 Col quarto ed ultimo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione di legge sul rilievo che, illegittimamente, non risulterebbe accolta la istanza difensiva di applicazione dell'indulto in sostituzione della sospensione condizionale della pena. Lamenta, in particolare, il difensore che il rimando al giudice dell'esecuzione da parte del giudice della cognizione in costanza di esplicita richiesta difensiva di applicazione del provvedimento di clemenza aggrava senza ragioni la posizione dell'imputato e che vi è un evidente interesse dello stesso a vedersi applicato l'indulto in luogo della sospensione condizionale della pena, interesse immotivatamente ed illegittimamente disatteso dalla Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Manifestamente infondato è il primo motivo di impugnazione. Ha infatti la Corte distrettuale argomentato la decisione assunta con l'argomento che non ricorrevano le condizioni per l'applicazione, con pronuncia nel merito, dell'art. 129 c.p.p., comma 2, in luogo della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e tanto soddisfa pienamente le esigenze motivazionali sul punto. Integra infatti principio di diritto costantemente riaffermato da questa Corte di legittimità, quello secondo cui, in presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di cassazione un riesame dei fatti finalizzato a un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione. Il sindacato di legittimità circa la prospettata mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, deve essere invece circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule ivi prescritte e la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora - come nel caso in esame - il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (Cass. pen., Sez. 4, 22/06/2005, n. 38837; Cass. pen., Sez. 6, 06/03/2008, n. 16466). Nella fattispecie la doglianza risulta inoltre articolata in termini di inammissibile genericità, dappoiché non indicati dal ricorrente i profili di evidenza della prova di innocenza rispetto all'accusa ed alle motivazioni spese dal giudice a quo, ma semplicemente invocata la disciplina di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2. 2. infondato è invece il secondo motivo di ricorso.
Ed invero la norma incriminatrice contestata all'imputato è data dalla L. n. 110 del 1975, art. 25, comma 1 in relazione al disposto del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 55. Il richiamato art. 25 espressamente dispone che "chiunque per l'esercizio della propria attività lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere deve tenere il registro delle operazioni giornaliere.." di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art.55, comma 1. Tale ultima norma menziona infatti "un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse saranno compiute". Così delineato il quadro normativo e le condotte sanzionate penalmente, osserva la Corte, in primo luogo, che nella fattispecie non è posto affatto in dubbio che l'imputato tenesse il registro imposto dalla legge e che su di esso abbia annotato i nomi ed i cognomi degli acquirenti, senza specificazione del luogo e della data di nascita, di guisa che, la questione giuridica posta dalla fattispecie, è data dal quesito se, per regolare tenuta del registro, abbia il legislatore richiesto la mera, materiale detenzione di esso ovvero al dato materiale del possesso abbia inteso unire la regolarità delle registrazioni richieste dalla legge. Questa Corte, con risalenti pronunce, ha avuto modo di individuare come legittima tale seconda opzione (Cass., sez. 1, 4.4.1986, n. 10223, Venuto, rv. 173855; id. 27.1.1988, n. 12861, Mariola, rv. 180047) in forza della decisiva considerazione che interesse della legge non è tanto la mera tenuta materiale del registro, ma il suo puntuale contenuto, giacché è proprio siffatta puntualità e completezza di notizie che consente di perseguire le finalità di controllo alle quali il registro è stato destinato. All'esposto principio, da ultimo confermato altresì da Cass., sez. 1, 3.5.1993, n. 7374, Scotti, rv. 195266, ritiene il Collegio di dare convinta adesione, con la conseguenza che, nella ipotesi in esame, non può ritenersi regolarmente tenuto il registro di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 55 (TULPS) che, oltre al semplice nominativo del privato interessato alle operazioni registrate, non riporti le intere generalità (data e luogo di nascita, luogo di residenza o domicilio).
3. Manifestamente infondati appaiono, infine, gli ulteriori motivi di impugnazione.
3.1 Quanto al terzo motivo appare opportuno sottolineare che il denunciato (e apparente) conflitto tra i giudici di merito circa l'oggetto della decisione, non rileva in questa fase processuale, nella quale la corte di legittimità è chiamata a delibare la lettura del fatto data dal giudice di secondo grado e le censure su tale lettura articolate dalla difesa istante.
3.2 In relazione, invece, al quarto ed ultimo motivo di impugnazione, rammenta la Corte che l'applicazione del provvedimento di condono, se non erroneamente esclusa in sede di cognizione di merito, è demandata alla cognizione del giudice dell'esecuzione (da ultimo Cass., sez. 5, 22.10.2009, 43262, rv. 245106) la cui decisione dovrà, di necessità, tener conto della già disposta sospensione condizionale della pena che si andrà eventualmente a condonare.
4. Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2012