Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2011, n. 26634
CASS
Sentenza 10 giugno 2011

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La restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale deve essere accordata al condannato il cui difensore di fiducia, elettivamente domiciliatario e nominato per l'interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari, abbia rinunciato unilateralmente al mandato e rifiutato di ricevere la notifica del decreto di citazione a giudizio, decreto poi notificato, in uno alla sentenza contumaciale, ad un difensore di ufficio.

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    La restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale deve essere accordata al condannato il cui difensore di fiducia, elettivamente domiciliatario e nominato per l'interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari, abbia rinunciato unilateralmente al mandato e rifiutato di ricevere la notifica del decreto di citazione a giudizio, decreto poi notificato, in uno alla sentenza contumaciale, ad un difensore di ufficio. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 175) Fatto Con ordinanza in data 10 novembre 2017 la Corte dì appello di Milano respingeva l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2011, n. 26634
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26634
Data del deposito : 10 giugno 2011

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