Sentenza 6 agosto 2003
Massime • 3
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni, in sede di legittimità soggiacciono ad un sindacato limitato al controllo in ordine alla esistenza di una motivazione logica e coerente ed alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (Nella specie, relativa all'art 27 del contratto collettivo applicabile ai dipendenti della società autostrade, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché, in violazione del disposto degli articoli 1362 e 1363 cod. civ., oltre ad aver trascurato il dettato letterale della norma contrattuale collettiva che poneva l'obbligo della comunicazione per iscritto del trasferimento senza distinguere tra l'ipotesi di trasferimento disposto d'ufficio o su richiesta del lavoratore, aveva omesso di interpretare le clausole contrattuali ponendole in collegamento e logica connessione tra loro, attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell'atto).
L'omesso esame di un documento può essere denunciato in sede di legittimità, sotto il profilo della omessa motivazione, solo quando si tratti di un documento che abbia sul piano astratto diretta inerenza ad uno degli elementi costitutivi, modificativi od estintivi del rapporto giuridico in contestazione e che sia tale, in base a criteri di verosimiglianza, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice di merito.
Nel processi soggetti al rito del lavoro, la disposizione di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. - in base alla quale l'ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova è subordinata alla tassativa condizione che essi siano ritenuti dal Collegio, anche d'ufficio, indispensabili ai fini della decisione della causa - deve essere interpretata nel senso che la suddetta ammissione non è consentita relativamente ai mezzi di prova rispetto ai quali le parti siano già incorse in una decadenza formalmente dichiarata dal giudice nel pregresso grado del giudizio, atteso che la natura della decadenza legale è inconciliabile con il concetto di revocabilità, soprattutto nel processo del lavoro, in cui la preclusione che consegue alla decadenza dall'esercizio di facoltà processuali è funzionale alle esigenze di concentrazione e rapidità che informano il suddetto rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11873 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. DE RENZISA Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN IO, AC AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AUTOSTRADE, CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3032/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 11/03/00 R.G.N. 473/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/03 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito l'Avvocato MARAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OR NI e NA HI convenivano in giudizio, con ricorso del 10 gennaio 1997, la società Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade - s.p.a. della quale erano dipendenti con mansioni di esattore, ed esponevano che, quali addetti (rispettivamente dall'1^ dicembre 1988 e dall'1^ ottobre 1989) al Punto Vendita Tessere di Milano Est, erano stati assegnati, a far tempo dal 4 gennaio 1993 presso il Centro Servizi (Punto Blu) di Bergamo, presso il quale erano stati definitivamente trasferiti a decorrere dal 1^ novembre 1995. Deducevano di essersi sempre recati con proprie autovetture presso il Punto Blu di Bergamo distante trentacinque chilometri dal Punto Vendita di Milano e di non avere percepito, nel periodo dal gennaio 1993 al 1^ novembre 1995, l'indennità di trasferta giornaliera prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
di non avere del pari percepito, sino al settembre 1995, l'indennità per lavori complementari riconosciuta da accordo sindacale anche agli addetti ai Centri Servizi. Chiedevano quindi la condanna della società convenuta al pagamento delle suddette indennità.
Il PR accoglieva le domande e condannava la società Autostrade a pagare al NI la somma di lire 55.497.932 ed al HI la somma di lire 54.654.045, oltre accessori.
Il Tribunale di Milano, con sentenza dell'11 marzo 2000, accogliendo l'appello della società Autostrade e riformando l'impugnata decisione pretorile, ha rigettato le domande.
Il giudice d'appello, dopo aver affermato che il giudice può esercitare i poteri di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. anche nella decadenza delle parti, ha ritenuto che lo spostamento dei due dipendenti fino al novembre 1995 non poteva essere considerato trasferta per quanto riferito dal teste TI circa la richiesta degli stessi di essere trasferiti a Bergamo nelle cui vicinanze essi abitavano. Ha aggiunto che la norma contrattuale collettiva prevedeva la forma scritta solo per il trasferimento disposto d'ufficio e non per quello su richiesta;
che i due lavoratori avevano sempre indicato Bergamo come sede di lavoro, nei documenti aziendali, e che avevano percepito nel 1994 l'indennità di mensa, non corrisposta invece ai trasfertisti. Ha altresì escluso la spettanza ai due appellati dell'indennità per lavori complementari di cui all'art. 39 del contratto collettivo.
Il NI ed il CO chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a quattro motivi.
La società Autostrade resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., e la società Autostrade ha pure presentato osservazioni scritte ex art. 379 ult. co. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo i ricorrenti NI e HI denunziano violazione degli artt. 437 e 250 c.p.c., 103 e 104 disp. att. C.P.C., dell'art. 2697 c.c. nonché vizio di motivazione. Lamentano che il Tribunale abbia ammesso la deposizione testimoniale del teste IG TI, richiesta in primo grado dalla società Autostrade, e sulle cui risultanze lo stesso giudice ha fondato la propria decisione, nonostante il PR avesse dichiarato la parte istante decaduta da tale prova per mancata intimazione del testimone e mancata comparizione di questo all'udienza all'uopo fissata;
sostiene che la prova non era, in appello, ammissibile appunto per l'avvenuta declaratoria di decadenza pronunziata in primo grado. Il motivo è fondato.
Deve invero affermarsi, in adesione al prevalente e più recente orientamento di questa Corte, che il potere del giudice d'appello di ammettere mezzi di prova nuovi se indispensabili, od anche mezzi di prova non nuovi, perché già dedotti, ma non espletati in primo grado, non è esercitabile allorquando sia già stata pronunciata dal giudice di primo grado la intervenuta decadenza da quella prova, prova già dunque nel precedente grado dedotta dalla parte (v. Cass. 12 luglio 1995 n. 7611, 8 aprile 1998 n. 3614, 8 marzo 2001 n. 3355,
11 marzo 2002 n. 3505, 19 novembre 2002 n. 16304, 23 gennaio 2003 n. 1014; cfr. altresì Cass. 20 aprile 1995 n. 4432, 10 maggio 2000 n. 6592). Ed invero deve escludersi che la norma dell'art. 437 c.p.c. possa attribuire al giudice d'appello, soltanto in base alla riconosciuta indispensabilità del mezzo di prova, il potere di porre rimedio e derogare, con suoi poteri d'ufficio, ad una decadenza intervenuta e già formalmente dichiarata dal primo giudice, introducendo così la possibilità di una sorta di revoca di una tale pronuncia. Il che va ritenuto in considerazione del carattere proprio della decadenza legale, per sua natura inconciliabile con il concetto di revocabilità ed implicante invece effetti di definitività: e ciò particolarmente nell'ambito di applicazione del rito del lavoro, ove la preclusione conseguente a decadenza dall'esercizio di determinate facoltà procedurali, risponde a quelle esigenze, attuate dal legislatore, di concentrazione e rapidità che devono informare il suddetto rito, secondo l'innovazione introdotta dalla legge n. 533 del 1973 nel perseguimento di un interesse, anche di natura pubblicistica, alla funzionalità della giurisdizione in un settore, di notevole rilevanza sociale, come quello riguardante le controversie di lavoro.
Il Tribunale ha disatteso tali principi ritenendo ammissibile in appello una prova testimoniale dalla quale era già stata dichiarata la decadenza in prime cure, e fondando la propria decisione sulle risultanze della stessa, in punto di qualificazione (se trasferta o trasferimento) dello spostamento dei due lavoratori fino al novembre 1995.
In accoglimento del motivo la sentenza impugnata deve, sul punto, essere cassata.
2.- Con il secondo motivo, denunziando violazione degli artt. 2103, 1362, 1363, 1366 e 1371 cod. civ. nonché vizio di motivazione i due ricorrenti, riferendosi alla disposizione dell'art. 27 del contratto collettivo applicabile, in tema di "trasferimenti", lamentano che il Tribunale, nell'interpretare tale norma - e nel ritenere che essa prescriva la forma scritta solo per il trasferimento del lavoratore disposto d'ufficio dall'azienda e non anche per quello richiesto dal lavoratore -, sia incorso in violazione dei canoni dell'interpretazione letterale e dell'interpretazione complessiva delle clausole e degli altri canoni posti dalle norme codicistiche sopra indicate;
che inoltre abbia inteso la norma in senso non realizzante l'equo contemperamento degli interessi delle parti;
e che abbia pure enunciato in proposito una motivazione apodittica ed assiomatica, senza esplicare in maniera adeguata le ragioni dell'interpretazione recepita.
Anche questo motivo è fondato.
La disposizione contrattuale in esame, nelle parti testualmente riportate in ricorso ed aventi rilevanza nella fattispecie, così dispone: "1. Il lavoratore può essere trasferito per motivi tecnici, organizzativi e produttivi. La società, nello spirito della legge 20 maggio 1970 n. 300, comunicherà all'interessato nella lettera di trasferimento detti motivi. La società cercherà, inoltre, di contemperare le proprie esigenze con l'interesse personale del lavoratore. - 2. Il lavoratore trasferito non a sua domanda conserva in quanto più favorevole il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità che siano inerenti alle condizioni locali e alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrano nella nuova destinazione.
- 3. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto: il trasferimento d'ufficio deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a 60 giorni. - 4. In caso di trasferimento per i motivi di cui al punto 1, viene corrisposta l'indennità di trasferta per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico". Al riguardo il Tribunale ha motivato affermando che "la norma contrattuale collettiva che prevede che il trasferimento debba essere comunicato per iscritto al lavoratore con un preavviso non inferiore a sessanta giorni, presuppone, naturalmente, che il trasferimento medesimo sia disposto d'ufficio, e non invece a richiesta, come del resto dimostra la previsione per la quale nella stessa comunicazione debbano essere indicati i motivi". In effetti una tale motivazione, oltremodo sintetica, appare innanzitutto inficiata dal vizio di violazione del citato art. 1362 c.c. in relazione al canone dell'interpretazione letterale. Ciò
perché la surriportata disposizione, al punto n. 3,. stabilisce dapprima una prescrizione ("il trasferimento deve essere comunicato per iscritto") senza distinguere tra le due ipotesi, quelle cioè del trasferimento disposto d'ufficio o su richiesta del lavoratore;
mentre nel porre, poi, sempre nel medesimo punto n. 3, l'ulteriore prescrizione del preavviso di sessanta giorni, fa esplicito riferimento al "trasferimento d'ufficio".
Ciò posto in punto di formulazione letterale della norma contrattuale, occorre altresì rilevare che il Tribunale neppure risulta avere esaminato e interpretato le varie clausole contrattuali, in tema di trasferimento, ponendole in collegamento ed in logica connessione tra loro, e così non dando applicazione al canone ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., che pure impone di attribuire a ciascuna clausola il senso risultante dal complesso dell'atto. Ed in tal modo il giudice del gravame non ha dato conto del significato della prescrizione della forma scritta, quale recepito in sentenza, sulla base di una valutazione complessiva ed unitaria delle plurime clausole contenute nel citato art. 27 del contratto collettivo.
È da aggiungere che la motivazione svolta dal Tribunale non espone, poi, in maniera sufficiente le ragioni della scelta interpretativa adottata, non apparendo conferente il mero riferimento all'obbligo di indicazione dei motivi, e risultando così la motivazione sostanzialmente apodittica e non idonea ad offrire una ragionevole spiegazione della decisione prescelta al riguardo. Sul punto ora esaminato, quindi, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata dev'essere cassata: comporterà quindi al giudice del rinvio provvedere nuovamente, occorrendo, all'interpretazione della disposizione collettiva in questione, dando esatta applicazione ai canoni ermeneutici di cui agli artt. dal 1362 al 1371 cod. civ., ed approntando adeguata motivazione della propria decisione in proposito.
3.- Con il terzo motivo, denunziando ancora violazione degli artt. 1362, 2730, 2735 cod. civ. e vizio di motivazione, i ricorrenti lamentano che il Tribunale non abbia tenuto conto di documento proveniente dalla società datrice di lavoro, costituito dalle note di "trasferimento" riguardanti ciascuno di essi ed attestante la circostanza che il definitivo trasferimento degli stessi sarebbe avvenuto soltanto a decorrere dal 1^ novembre 1995 e non da momento precedente.
Il motivo è pur esso fondato e dev'essere accolto.
Il testo delle suddette note di trasferimento è riportato nel ricorso per Cassazione come segue: "Le comunichiamo che, in riferimento alla Sua domanda, è stato disposto, con decorrenza 1^ novembre 1995, il suo definitivo inserimento presso il Punto Blu di Bergamo". Avuto riguardo al contenuto del documento, così riportato e non preso in considerazione dal giudice d'appello - che non ne ha fatto menzione alcuna nell'impugnata sentenza - va ravvisata la sussistenza del lamentato vizio di motivazione. Giacché, alla stregua di giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi che l'omesso esame di un documento, riconducibile al vizio di omessa motivazione, ricorre nel caso in cui il documento stesso abbia, sul piano astratto, diretta inerenza ad uno degli elementi costitutivi, modificativi od estintivi del rapporto giuridico in contestazione e sia tale, in base ai criteri di verosimiglianza, da poter condurre il giudice del merito ad emettere una pronuncia diversa da quella adottata (Cass. 10 novembre 2001 n. 13963; 20 gennaio 1989 n. 288):
situazione giuridica, questa ora indicata, che, con riferimento al detto documento, ricorre nel caso di specie attenendo alla sussistenza o meno del diritto all'indennità di trasferta oggetto della controversia.
Relativamente al punto ora considerato l'impugnata sentenza va dunque annullata, spettando al giudice del rinvio effettuare l'esame e la valutazione del citato documento, omessi dal Tribunale di Milano, enunciando al riguardo congrua motivazione. 4.- Con il quarto motivo i ricorrenti, denunziando violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2113 cod. civ. nonché omesso esame di punto decisivo e vizio di motivazione, lamentano che il Tribunale non abbia esaminato la questione se l'atto del 9 marzo 1994 costituisse un accordo vincolante (come sostenuto dai ricorrenti) ovvero una mera piattaforma rivendicativa (come sostenuto dalla azienda) al fine di valutare la fondatezza della domanda dei ricorrenti volta ad ottenere l'indennità "per lavori complementari" dal 1993 al settembre 1995.
Riportano brevi passi dell'accordo 9 marzo 1994 e del contratto collettivo osservando che il giudice d'appello si era astenuto dal porsi qualsiasi interrogativo in merito, offrendo motivazione non esaustiva ne' comprensibile su questione decisiva. Questo motivo non è fondato e va disatteso.
Il Tribunale, sul punto oggetto di tale motivo, ha motivato osservando che la prova testimoniale aveva confermato la prospettazione della società nel senso che le c.d. attività complementari od accessorie venivano remunerate, prima del luglio 1995, o con il riconoscimento di mezz'ora di lavoro straordinario ovvero, in una seconda fase e cioè dalla fine del 1994, con l'anticipazione di mezz'ora della chiusura delle operazioni ordinarie, e che poi a parte veniva retribuito lo "sforamento" dagli orari stabiliti. Ha affermato che quindi non competeva ai ricorrenti la chiesta indennità per lavori complementari ricollegata, dall'art. 39 del contratto collettivo del settore, alla protrazione dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, e che così risultava superata la questione concernente la natura dell'atto 9 marzo 1994, che aveva soltanto mutato la sfera soggettiva dei destinatari dell'indennità e non il presupposto oggettivo. Tale motivazione appare sufficiente ed idonea ad esplicitare adeguatamente il procedimento logico seguito coerentemente dal giudicante, e contiene la congrua esposizione delle ragioni addotte dallo stesso a sostegno della decisione, sottraendosi, così, alle mosse censure.
Tali censure, dal canto loro, non sembrano avere a riferimento in maniera completa tutti gli argomenti esposti sul punto nella motivazione della sentenza, ed inoltre riportano in maniera notevolmente ridotta, e che non può ritenersi sufficiente ad accertare la rilevanza e la decisività della censura, il contenuto degli atti invocati.
5.- In conclusione, il ricorso va accolto nei primi tre motivi, mentre il quarto motivo va respinto, e l'impugnata sentenza va annullata nelle parti oggetto dei motivi accolti.
La causa dev'essere pertanto rinviata ad altro giudice di pari grado, designato nella Corte d'appello di Brescia, che terrà conto dei rilievi prima svolti e si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati, provvedendo pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso;
rigetta il quarto motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;
rinvia la causa alla Corte d'appello di Brescia che provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2003