Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11873
CASS
Sentenza 6 agosto 2003

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni, in sede di legittimità soggiacciono ad un sindacato limitato al controllo in ordine alla esistenza di una motivazione logica e coerente ed alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (Nella specie, relativa all'art 27 del contratto collettivo applicabile ai dipendenti della società autostrade, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché, in violazione del disposto degli articoli 1362 e 1363 cod. civ., oltre ad aver trascurato il dettato letterale della norma contrattuale collettiva che poneva l'obbligo della comunicazione per iscritto del trasferimento senza distinguere tra l'ipotesi di trasferimento disposto d'ufficio o su richiesta del lavoratore, aveva omesso di interpretare le clausole contrattuali ponendole in collegamento e logica connessione tra loro, attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell'atto).

L'omesso esame di un documento può essere denunciato in sede di legittimità, sotto il profilo della omessa motivazione, solo quando si tratti di un documento che abbia sul piano astratto diretta inerenza ad uno degli elementi costitutivi, modificativi od estintivi del rapporto giuridico in contestazione e che sia tale, in base a criteri di verosimiglianza, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice di merito.

Nel processi soggetti al rito del lavoro, la disposizione di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. - in base alla quale l'ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova è subordinata alla tassativa condizione che essi siano ritenuti dal Collegio, anche d'ufficio, indispensabili ai fini della decisione della causa - deve essere interpretata nel senso che la suddetta ammissione non è consentita relativamente ai mezzi di prova rispetto ai quali le parti siano già incorse in una decadenza formalmente dichiarata dal giudice nel pregresso grado del giudizio, atteso che la natura della decadenza legale è inconciliabile con il concetto di revocabilità, soprattutto nel processo del lavoro, in cui la preclusione che consegue alla decadenza dall'esercizio di facoltà processuali è funzionale alle esigenze di concentrazione e rapidità che informano il suddetto rito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11873
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11873
    Data del deposito : 6 agosto 2003

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