Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1014
CASS
Sentenza 23 gennaio 2003

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L'art. 184 bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 19 della legge 26 novembre 1990, n. 353 e modificato quanto al primo comma dall'art. 6 del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella legge 29 dicembre 1995, n. 534) consente, nella sua attuale formulazione, alla parte che sia incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile, di chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termine nello svolgimento dell'attività processuale dalla quale è decaduta ; la qualificazione dei fatti addotti come "causa non imputabile" , operata dalla parte, non è però vincolante per il giudice, il quale può ritenere che l'evento addotto dalla parte non sia in rapporto causale con il verificarsi della decadenza. In questo caso, il giudice non è tenuto a motivare sotto il profilo della imputabilità o meno del fatto alla parte, essendo esclusa in radice la possibilità della rimessione in termini.

Qualora il giuramento decisorio sia stato dichiarato inammissibile in primo grado, pur essendo stato ritualmente deferito, esso può essere riproposto in appello, ma l'atto con il quale viene richiesta l'ammissione di tale mezzo istruttorio deve essere , a pena di inammissibilità, sottoscritto personalmente dalla parte o da un suo procuratore munito di mandato speciale, come previsto dall'art. 233 cod. proc. civ., mentre non è necessaria una nuova trascrizione dei capitoli in cui si articola il giuramento ma è sufficiente, a tal fine, richiamare l'atto del giudizio di primo grado con il quale il giuramento stesso era stato deferito.

Il giudice ha il dovere di controllare la corretta applicazione delle norme legali e contrattuali invocate, anche in difetto di tempestiva contestazione del convenuto sul punto (in applicazione di questo principio la Suprema Corte ha ritenuto denunciabile per la prima volta in grado di appello la inesistenza di una norma contrattuale collettiva sulla quale il giudice di primo grado aveva fondato la propria decisione).

Nel processi soggetti al rito del lavoro , la disposizione di cui all'art. 437,secondo comma, cod. proc. civ. - in base alla quale l'ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova è subordinata alla tassativa condizione che essi siano ritenuti dal Collegio, anche d'ufficio, indispensabili ai fini della decisione della causa - deve essere interpretata nel senso che la suddetta ammissione non è consentita relativamente ai mezzi di prova rispetto ai quali le parti siano già incorse nella decadenza nel pregresso grado del giudizio, con la precisazione che è sufficiente, a tal fine, che la decadenza vi sia stata, senza che sia necessario un espresso provvedimento in tal senso del primo giudice.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1014
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1014
Data del deposito : 23 gennaio 2003

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