Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3505
CASS
Sentenza 11 marzo 2002

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Massime2

Nei processi soggetti al rito del lavoro (nella specie, controversia agraria) la disposizione di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. - in base alla quale l'ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova è subordinata alla tassativa condizione che essi siano ritenuti dal collegio, anche d'ufficio, indispensabili ai fini della decisione della causa - deve essere interpretata nel senso che la suddetta ammissione non è consentita relativamente ai mezzi di prova rispetto ai quali le parti siano già incorse nella decadenza nel pregresso grado del giudizio.

Nelle controversie soggette al rito del lavoro ( nella specie, controversie agrarie), la facoltà del giudice del merito di avvalersi dei poteri istruttori conferitigli dalla legge (art. 421 e 437 cod. proc. civ.) costituisce espressione di una discrezionalità il cui omesso esercizio fa ritenere che lo stesso giudice abbia, per implicito, considerato sufficienti le risultanze probatorie già acquisite.

Commentario1

  • 1Prove nel processo del lavoro: poteri del giudice superano le preclusioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3505
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3505
Data del deposito : 11 marzo 2002

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