Sentenza 11 marzo 2002
Massime • 2
Nei processi soggetti al rito del lavoro (nella specie, controversia agraria) la disposizione di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. - in base alla quale l'ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova è subordinata alla tassativa condizione che essi siano ritenuti dal collegio, anche d'ufficio, indispensabili ai fini della decisione della causa - deve essere interpretata nel senso che la suddetta ammissione non è consentita relativamente ai mezzi di prova rispetto ai quali le parti siano già incorse nella decadenza nel pregresso grado del giudizio.
Nelle controversie soggette al rito del lavoro ( nella specie, controversie agrarie), la facoltà del giudice del merito di avvalersi dei poteri istruttori conferitigli dalla legge (art. 421 e 437 cod. proc. civ.) costituisce espressione di una discrezionalità il cui omesso esercizio fa ritenere che lo stesso giudice abbia, per implicito, considerato sufficienti le risultanze probatorie già acquisite.
Commentario • 1
- 1. Prove nel processo del lavoro: poteri del giudice superano le preclusioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - rel. Consigliere -
Dott. AN SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OS IU, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTÀ 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAROLEO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato DINO MILIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UR AN DO in proprio e n.q. di procuratore di UR IE, UR RE, SA OS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. AVEZZANA 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO GUIDI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIO CORDELLA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 201/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI SEZ. DIST. SASSARI, emessa il 24/11/98 e depositata il 21/12/98 (R.G. 58/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Francesco CAROLEO;
udito l'Avvocato Mario CORDELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.6.1997 RA DO, in proprio e quale procuratore generale di RA ET, RA AL e BA NO, esponendo di essere proprietari di un terreno in agro di Buddusò, località "Su Laccheddu", distinto in catasto al f. 41, mapp. 1970 e 1972, esteso poco più d'un ettaro, e che esso era detenuto senza titolo da SS PP, adiva la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Sassari chiedendo che questi fosse condannato al rilascio del terreno, oltre al risarcimento dei danni;
in subordine, in caso di riconosciuta esistenza di rapporto d'affitto, la risoluzione del contratto per morosità; in subordine ancora la determinazione dell'indennità ex art. 50 l. n. 203/1982, con l'ordine di rilasciare l'area necessaria per la realizzazione di opere di urbanizzazione.
Il SS si costituiva tardivamente - non entro, cioè, il termine di cui all'art. 416 c.p.c. - assumendo che tutto il terreno "Su Laccheddu", compresa quindi la porzione di cui si domandava il rilascio, gli era stato concesso in affitto, fin dall'annata agraria 1959/60, dall'originario proprietario, ovvero dalla Congregazione delle figlie della carità di San Vincenzo, dante causa dei ricorrenti, alla quale aveva sempre corrisposto il canone d'affitto fino al 1988, anno dal quale lo aveva versato al Comune di Buddusò, sul presupposto che il fondo fosse stato a questo trasferito, nulla sapendo dell'acquisto da parte dei ricorrenti, che nulla gli avevano comunicato al riguardo. Deducendo, quindi, il rinnovo del contratto nel 1996 per ulteriori quindici anni, dichiarava di non opporsi al richiesto rilascio ex art. 50 cit., previo pagamento della indennità di cui al 4^ comma di detta norma con le maggiorazioni di legge. Con sentenza del 25.2.1998 l'adita Sezione dichiarava che il SS deteneva senza titolo il terreno per cui è causa e lo condannava al rilascio, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio. Respingeva la domanda riconvenzionale.
La decisione veniva confermata dalla Sezione specializzata agraria della Corte d'appello di Cagliari - Sez. dist. di Sassari con sentenza del 24.11.1998. Per la cassazione di tale sentenza lo stesso SS PP ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso RA TO DO, in proprio e nella qualità. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., il ricorrente si duole che il giudice d'appello non abbia fatto uso del "generale principio inquisitorio" ex art. 421 e 437, 2^ comma, c.p.c. e proceduto ad un riesame della vicenda, sulla base della documentazione - rappresentata dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà a firma di CC CA e OR TO - emersa (tale documentazione) successivamente al giudizio di primo grado, dalla quale si traeva la conferma della esistenza del rapporto di affitto in capo ad esso SS PP dal 1958, e che lo stesso giudice non abbia ritenuto di ammettere la prova dedotta in secondo grado con i testi CC e OR.
La censura non può ricevere accoglimento, giacché nelle controversie soggette al rito del lavoro - tra cui quelle agrarie - la facoltà del giudice di merito di avvalersi dei poteri istruttori conferitigli dalla legge (artt. 421 e 437 c.p.c.) è meramente discrezionale, per cui il suo mancato esercizio deve far ritenere che lo stesso giudice abbia considerato sufficienti le risultanze probatorie già acquisite (cfr., recentemente, Cass. n. 370/1999). Il rigetto della istanza del SS è stata comunque oggetto di esame nella sentenza impugnata, avendo la Corte di merito, da un lato, osservato che le lacune probatorie riscontrate - quanto all'esistenza di un valido titolo (affitto) del SS a detenere il fondo in oggetto - non potevano ritenersi integrate dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà prodotte in grado di appello e avendo, dall'altro, rilevato che l'integrazione di cui all'art. 437, 2^ comma, c.p.c. non è consentita per superare decadenze relative ai mezzi di prova rispetto ai quali le parti siano già incorse, come ritenuto per il SS nel caso di specie, nel pregresso grado del giudizio.
Il giudice d'appello si è così attenuto alla giurisprudenza di questa Corte in tema di applicazione della norma dell'art. 437 comma 2 c.p.c. (v. Cass. n. 1509/1995, menzionata nella stessa sentenza impugnata, e Cass. n. 9596/1997), mentre quanto alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, che non costituiscono fonte legale di prova, ne ha incensurabilmente valutato il contenuto, escludendone la capacità di integrare le lacune probatorie che scaturivano dagli altri documenti prodotti (ricevute di versamenti e atto pubblico 16.6.1980). Dette dichiarazioni, inoltre, secondo lo stesso giudice, non potevano certo eludere gli effetti preclusivi delle decadenze (nella specie, dalla prova testimoniale) in cui l'appellante (ovvero l'odierno ricorrente) era colpevolmente incorso in primo grado.
La Corte territoriale ha dato in tal modo conto della propria decisione con motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, sicché il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
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La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in L. 60.000 (euro 30,99), oltre L. 5.000.000 (euro 2582,28) per onorari.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2002