Sentenza 24 settembre 2014
Massime • 1
Il delitto di simulazione di reato può essere scriminato dalla ritrattazione solo se questa si verifica nel medesimo contesto (inteso in termini di continuità e di durata) della denuncia, in quanto solo la resipiscenza realizzata in un "continuum" rispetto al comportamento anteriore, in modo da escludere anche la possibilità di investigazioni ed accertamenti preliminari, fa venir meno il carattere lesivo della condotta simulatoria, dando luogo ad un reato impossibile per inidoneità dell'azione ex art. 49 cod. pen. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso la rilevanza di una ritrattazione posta in essere oltre due ore dopo la denuncia di furto).
Commentario • 1
- 1. Art. 367 - Simulazione di reatohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 c.p., con la conseguenza che la sussistenza della stessa può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile e gli organi che la ricevono svolgano indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati. (Fattispecie in cui la Suprema corte ha ritenuto sussistente il reato di simulazione di reato, avendo la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2014, n. 45067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45067 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 24/09/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 1436
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 5060/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OP RA UI N. IL 27/03/1984;
avverso la sentenza n. 2978/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 18/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 dicembre 2012, la Corte d'Appello di Milano ha riformato soltanto in punto pena la sentenza del 17 febbraio 2012, con la quale il Tribunale di Como giudicava PE AU RM colpevole del reato di cui all'art. 367 cod. pen., per aver falsamente denunciato il furto della propria autovettura e del telefono cellulare, allo scopo di evitare di essere ritenuto responsabile di una gara automobilistica illecita svoltasi la notte precedente, che causava il danneggiamento della medesima autovettura e del parapetto di una piazza del Comune di Genzate, reato commesso in data 8 marzo 2008.
Il giudice di secondo grado ha rilevato che la ritrattazione è idonea a far venir meno la responsabilità dell'azione soltanto se intervenga nello stesso contesto della denuncia simulatoria, mentre nella specie PE confessava di avere sporto una falsa denuncia di furto soltanto dopo che la simulazione era stata scoperta dai Carabinieri e PE era stato convocato dagli inquirenti per fornire spiegazioni al riguardo.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso personalmente PE AU RM, difeso di fiducia dall'Avv. Roberto Dotti, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per avere la Corte territoriale travisato le risultanze processuali, laddove, nel confermare la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 367 c.p., non ha considerato che, dalle emergenze obiettive degli atti,
emerge che, nel momento in cui PE aveva presentato la denuncia di furto, i Carabinieri erano già a conoscenza di quanto era avvenuto la notte precedente, di tal che si erano resi subito conto della inverosimiglianza delle dichiarazioni rilasciate e non avevano svolto alcuna indagine o attività investigativa;
2.2. violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per avere la Corte territoriale contraddittoriamente ed illogicamente affermato che il reato di simulazione di reato non prevede la ritrattazione, nè consente l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso, e per avere comunque omesso di riconoscere al PE la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 6;
2.3. violazione dell'art. 606 c.p., comma 1, lett. e), per mancanza di motivazione sui punti oggetto del ricorso.
3. In udienza, il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente all'aspetto concernente l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 6, mentre è destituito di fondamento nel resto.
2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di simulazione di reato, è inammissibile.
2.1. Per un verso, deve essere rilevato come le doglianze, più che denunciare uno dei vizi logici - riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto - tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), si pongano in confronto diretto con il materiale probatorio, il che rende inammissibile il motivo (Cass. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153). Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis Cass. Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893).
2.2. D'altra parte, i giudici del provvedimento impugnato hanno preso puntualmente in esame le doglianze difensive afferenti la scansione temporale degli eventi (in merito agli orari della denuncia, del rinvenimento dell'auto, della visione dei filmati delle telecamere a circuito chiuso da parte dei Carabinieri e della confessione della simulazione) ed, anche alla luce di esse, hanno escluso che la ritrattazione possa avere alcun effetto sulla punibilità del fatto, dal momento che, allorché PE confessava ai Carabinieri la simulazione del reato denunciato qualche ora prima, la falsità di quanto esposto era già emersa, tanto che il ricorrente era stato convocato all'uopo presso gli uffici della Polizia Giudiziaria. Le conclusioni recepite nel provvedimento impugnato - oltre ad essere sostenute da argomentazioni immuni da vizi logico giuridici - si pongono perfettamente in linea con il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 367 c.p., in quanto reato di pericolo, risulta integrata allorché la falsa denuncia di reato determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta al suo accertamento, sicché non è necessario che l'autorità sia stata in concreto ingannata ne' che un procedimento penale sia stato realmente iniziato, bastando che si sia verificato un pericolo di sviamento delle indagini. Ne consegue che la sussistenza del reato può essere esclusa solo quando la non verosimiglianza del fatto denunciato appaia "prima facie" ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell'inizio di un procedimento penale (Cass. Sez. 6, n. 5786 del 03/04/2000, De Lillo Rv. 220574). Inverosimiglianza del fatto denunciato che non può ravvisarsi nella specie, laddove, dalla argomentata ricostruzione degli eventi compiuta dai giudici di merito non emerge che, allorquando raccoglievano la notitia criminis, i militari fossero, già in quel momento, edotti della falsità di quanto denunciato dal PE, ne' che la denuncia risultasse all'evidenza inverosimile.
2.3. Svolte tali premesse, corretta risulta dunque la decisione della Corte d'appello che ha stimato l'intervenuta ritrattazione ininfluente ai fini della punibilità del fatto, laddove, dalla stessa ricostruzione dei fatti delineata dal ricorrente (secondo cui egli presentava la denuncia di furto alle ore 11.37 dell'8 marzo 2008, che ritrattava alle ore 13.44), emerge per tabulas che PE si determinò a ritrattare quanto denunciato oltre due ore dopo avere sporto denuncia, dunque certamente non nel medesimo contesto nel quale venne formalizzata l'acquisizione della notitia criminis. Ed invero, secondo i principi affermati da questo giudice di legittimità, il reato di simulazione del reato può essere scriminato dalla ritrattazione soltanto nell'ipotesi in cui essa avvenga nel medesimo contesto (inteso in termini di continuità e di durata) della denuncia, atteso che solo in tale caso viene meno l'idoneità offensiva dell'azione e la condotta simulatoria da luogo ad un reato impossibile per inidoneità dell'azione a norma dell'art. 49 c.p.: infatti soltanto la resipiscenza realizzata in un continuum rispetto al comportamento anteriore, in modo da escludere anche la possibilità di investigazioni ed accertamenti preliminari, fa venir meno il carattere lesivo della condotta simulatoria (Cass. Sez. 6, n. 2104 del 18/01/1995, Primerano Rv. 200557; Sez. 6, n. 4269 del 28/11/2008, Sacco Rv. 242906).
3. Fondato è invece il secondo motivo di doglianza con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante del ravvedimento operoso.
Come questa Corte ha avuto modo di chiarire in tema di simulazione di reato, ai fini della rilevanza della ritrattazione, occorre che questa avvenga continenter, e cioè subito dopo la falsa denuncia, dato che, se le indagini sono state già avviate, la resipiscenza del simulatore del reato interviene comunque tardivamente, in quanto il turbamento all'amministrazione della giustizia si è già realizzato. Tale comportamento può comunque integrare la circostanza attenuante del pentimento operoso di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 6, che può riguardare anche le conseguenze penalistiche del reato, nel senso che il comportamento dell'agente, successivamente al fatto, può incidere in senso attenuativo sulla gravità della lesione del bene giuridico considerato dalla norma, che può essere più o meno accentuata in relazione alla dimensione, anche temporale, dell'attività di indagine conseguente alla falsa denuncia. (Cass. Sez. 6, n. 5786 del 03/04/2000, De Lillo, Rv. 220575; Cass. Sez. 6, n. 11284 del 16/10/1984, Marroni, Rv. 167181). Di tali condivisibili principi, non ha tenuto conto il giudice del provvedimento impugnato laddove, pur sollecitato dall'appellante a valutare i riverberi della intervenuta ritrattazione ai fini della punibilità ovvero della mitigazione del trattamento sanzionatorio, ha escluso qualunque rilevanza della ritrattazione, e non ha in nessun modo verificato - lasciandone traccia nella motivazione - se non potessero ricorrere gli estremi dell'art. 62 c.p., comma 1, n. 6, considerato il breve intervallo temporale fra la denuncia e la ritrattazione.
4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente al profilo concernente l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n.
6. Il giudice di rinvio dovrà verificare la sussistenza o meno nella specie dei presupposti dell'attenuante in parola, valutando se, alla luce del breve intervallo temporale fra la denuncia e la ritrattazione, del contesto della vicenda nonché del fatto che il ricorrente confessava la simulazione presso gli uffici dei Carabinieri ove era stato convocato per chiarimenti, possano ravvisarsi gli estremi della spontaneità dell'atto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 6, e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2014