Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2014, n. 45067
CASS
Sentenza 24 settembre 2014

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Il delitto di simulazione di reato può essere scriminato dalla ritrattazione solo se questa si verifica nel medesimo contesto (inteso in termini di continuità e di durata) della denuncia, in quanto solo la resipiscenza realizzata in un "continuum" rispetto al comportamento anteriore, in modo da escludere anche la possibilità di investigazioni ed accertamenti preliminari, fa venir meno il carattere lesivo della condotta simulatoria, dando luogo ad un reato impossibile per inidoneità dell'azione ex art. 49 cod. pen. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso la rilevanza di una ritrattazione posta in essere oltre due ore dopo la denuncia di furto).

Commentario1

  • 1Art. 367 - Simulazione di reato
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 c.p., con la conseguenza che la sussistenza della stessa può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile e gli organi che la ricevono svolgano indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati. (Fattispecie in cui la Suprema corte ha ritenuto sussistente il reato di simulazione di reato, avendo la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2014, n. 45067
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45067
Data del deposito : 24 settembre 2014

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