Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2025, n. 37515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37515 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
37515-25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente
та
CAMERA di CONSIGLIO del 6 giugno 2025
Dott. UC RAM
Dott. Andrea GENTILI
Consigliere rel.
Dott.ssa Cinzia VERGINE
Consigliere
Dott. Alessandro Maria ANDRONIO
Consigliere
Dott.ssa Maria Beatrice MAGRO
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
906
SENTENZA N.
Motivazione
semplificata REGISTRO GENERALE n. 11321 del 2025
sul ricorso proposto dal:
SENTENZA
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno;
nei confronti di:
AS AV, nato in [...] il [...];
2880 di diffusione del presente provvedimen amettere le genera gli altri dati identificad a norma dell'art 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
avverso la ordinanza n. 902/2025 RG Gip del Tribunale di Livorno del 24 marzo 2025;
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Luana Maki
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Antonella TENERANI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
a
Con ordinanza resa in data 24 marzo 2025 il Gip del Tribunale di Livorno ha respinto la richiesta, a lui formulata in data 14 marzo 2025 dal locale Procuratore della Repubblica volta alla ammissione, nelle forme dell'incidente probatorio, oltre che di di perizie volte a verificare sia la capacità della persona offesa soggetto già sottoposto ad un piano di interessamento terapeutico per le sue problematicità caratteriali già evidenziate sia in ambiente scolastico sia sotto il profilo della stabilità dell'umore testimoniare nell'ambito del procedimento penale a carico di AS AV, soggetto indagato in ordine al delitti di cui agli artt. 609-bis e 609 - quater cod. pen., sia la capacità di intendere e di volere dell'indagato - individuo, a sua volta già dichiarato invalido civile in quanto portatore di una grave immaturità nella sfera psico-affettiva, anche, nelle predette forme, l'esame testimoniale della persona offesa. Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Livorno, il quale, dopo avere sinteticamente descritto i fatti da cui è scaturita l'indagine a carico del AS, ha lamentato come il provvedimento, tenuto conto delle condizioni, in particolare, della persona offesa, si pone in contrasto con i principi sanciti da questa Corte con la sentenza n. 10896 del 2025 emessa dalle Sezioni unite penali, palesando, pertanto, aspetti di abnormità strutturale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, con le derivanti conseguenze.
Come, infatti, segnalato dal ricorrente Ufficio, questa Corte, in tale modo sciogliendo il nodo interpretativo determinato dal preesistente contrasto giurisprudenziale, ha affermato che è abnorme e, pertanto, (efficacemente) ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti, per insussistenza delle condizioni di vulnerabilità della vittima o di non rinviabilità della prova, la richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 18 marzo 2025, n. 10896, rv 287607).
Nella fattispecie il Gip labronico ha ritenuto di rigettare la richiesta a lui formulata dall'organo del Pubblico ministero in ragione della ritenuta non
sussistenza della condizione di particolare vulnerabilità della presunta vittima del reato in provvisoria contestazione, in tale modo disattendendo la puntuale e rigida indicazione delle Sezioni unite di questa Corte. Un tale provvedimento, determinando un'irrisolvibile stasi del procedimento, dovendosi escludere, stante appunto la particolare condizione del soggetto passivo dei reati in questione, che lo stesso possa essere sentito in dibattimento se non a prezzo di una ingiustificata sofferenza a carico del medesimo, tale da innescare a suo danno il deprecabile processo della "vittimizzazione secondark, si palesa come funzionalmente (e non strutturalmente come predicato dal ricorrente) abnorme e, conseguentemente, come tale, in quanto illegittimo, suscettibile di essere
annullato.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Livorno - Ufficio Gip per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2025
Il Consigliere estensore
(Andrea GENTILI) ОВ ОЋ
Il Presidente
(UC AM
In caso di diffusione del presente provvedimento, di dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone, a norma dell'art. 52 del digs n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
Presidente
Depositata in Cancelleria
Oggi,
18 NOV. 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luana