Sentenza 25 maggio 2000
Massime • 2
Costituisce una successione di disposizioni integratrici della norma penale (art. 20 lett. b) della legge n. 47 del 1985), rilevante ai sensi dell'art. 2 cod. pen., il mutamento della disciplina relativa alla costruzione di parcheggi in area pertinenziale esterna ad un fabbricato (art. 17, comma 90, legge n. 127 del 1997) che esclude la necessità della concessione per siffatte opere.
La costruzione di parcheggi realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, in virtù del mutamento legislativo intervenuto con l'art. 17, comma 90, della legge n. 127 del 1997, che ha modificato l'art. 9 della legge n. 122 del 1989, (c.d. Legge Tognoli) è soggetta a regime di autorizzazione gratuita e, pertanto, non è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 20 lett. b) della legge n. 47 del 1985.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2000, n. 9893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9893 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 25/05/2000
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dott. PIERLUIGI ONORATO (est.) Consigliere N. 2111
Dott. ALFREDO TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. LUIGI PICCIALLI Consigliere N. 10674/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per
1) CC RO, nato a [...] il [...],
2) CC AO, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa l'11.11.1999 dalla corte d'appello di Roma. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dr. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dr. Mario Favalli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza dell'11.11.1999 la corte d'appello di Roma confermava quella resa il 2.12.1998 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, che aveva dichiarato RO CO e AO UC colpevoli del reato di cui all'art. 20 lett. b) delle 47/1985 (così riqualificato il fatto contestato come violazione dell'art. 20 lett. c) della stessa legge), perché, il primo quale legale rappresentante della committente società Nimir, e il secondo quale direttore dei lavori, avevano costruito senza concessione edilizia un manufatto seminterrato di m. 10,5 per m. 6, alto circa m. 3 (accertato in Sacrofano il 30.11.1995). I predetti, in concorso delle attenuanti generiche, venivano condannati alla pena di cinque giorni di arresto e lire 7.000.000 di ammenda ciascuno, con i benefici di legge (senza ordine di demolizione, perché questa era stata già eseguita).
2 - I difensori degli imputati, con unico atto, hanno proposto ricorso, deducendo violazione dell'art. 9 della legge 24.3.1989 n.122 e della normativa connessa.
Sostengono che, trattandosi di parcheggio realizzato in sottosuolo di un'area pertinenziale esterna a fabbricato preesistente, l'opera era soggetta ad autorizzazione gratuita e non a concessione edilizia. Motivi della decisione
3 - La corte di merito ha escluso nella fattispecie l'applicabilità del regime autorizzatorio previsto per i parcheggi dalla c.d. legge NO (n. 122 del 24.3.1989, art. 9), nella considerazione che questo regime è riservato soltanto ai parcheggi realizzati nel sottosuolo o nel pian terreno dei fabbricati. In proposito, la sentenza impugnata ha citato a sostegno la giurisprudenza di questa corte suprema, secondo cui la costruzione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita se è realizzata nel sottosuolo o nei locali del pian terreno del fabbricato stesso. È invece necessaria la concessione edilizia quando il garage venga sistemato fuori dai suddetti ambienti (Cass. Sez. III, sent. n. 2238 del 18.2.1993, c.c. 11.12.1992, Pinto, rv. 193042).
Contro questa conclusione i ricorrenti valorizzano quella giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'articolo 9 della legge 24.3.1989 n. 122, che consente la realizzazione di parcheggi anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi comunali, autorizza la costruzione di parcheggi non solo se collocati nel corpo dei fabbricati ma anche in cortili di pertinenza degli immobili stessi o in aree esterne comunque adiacenti, con l'unico inderogabile limite del rispetto dei vincoli in materia paesaggistica ed ambientale e senza necessità di osservanza delle distanze per i confini (Cons. St., Sez. V, sent. n. 1007 del 3.7.1995, Immobiliare Ridotto s.p.a. c/Comune Torino, pd. 960875; conf. della stessa sezione n. 172 del 1972 e n. 220 del 1974).
4 - A sostegno di questa giurisprudenza amministrativa i ricorrenti osservano in sostanza che una lettura sistematica della normativa vigente in materia di parcheggi e pertinenze immobiliari non può che indurre a concludere che la concessione edilizia non è necessaria neppure per i parcheggi realizzati al di fuori del corpo dei fabbricati principali.
In particolare, l'art. 41 sexies della legge urbanistica 17.8.1942 n.1150 (introdotto dall'art. 18 della legge, e poi modificato dall'art. 1 della citata legge NO n. 122 del 24.3.1989 n. 122) stabilisce che "nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro per ogni 10 metri cubi di costruzione".
In seguito l'art. 26 della legge 28.2.1985 n. 47, nell'ultimo comma, ha precisato che "gli spazi di cui all'art. 18 della legge 6.8.1967 n. 765 (cioè gli spazi per parcheggi testè menzionati)
costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819 del codice civile". Proprio in materia di pertinenze immobiliari - com'è noto - l'art. 7 del D.L. 23.1.1982 n. 9, convertito in legge 25.3.1982 n. 94, ha introdotto un regime di autorizzazione gratuita (escludendo quindi la necessità della concessione edilizia e la connessa sanzione penale in caso di inottemperanza) per le opere costituenti pertinenze al servizio di edifici già esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non sottoposte a vincoli paesaggistici o storico-artistici.
In seguito l'art. 4 del D.L.
5.10.1993 n. 398, convertito in legge 4.12.1993 n. 493, con il settimo comma, ha subordinato la costruzione di "parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato" alla previa denuncia di inizio attività (D.I.A.). E poi il comma 60 dell'art. 2 della legge 23.12.1996 n. 662 ha confermato questa disciplina per i "parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato", purché gli immobili interessati non siano soggetti a vincoli paesaggistici o storico-artistici e purché siano oggetto di prescrizioni immediatamente operative di vigenti strumenti di pianificazione e di programmazione.
5 - Osserva il collegio che dalla citata normativa si può sicuramente dedurre che il regime concessorio è derogato per i parcheggi pertinenziali costruiti nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato principale. Il che è sostanzialmente in linea con quanto stabilito dalla c.d. legge NO (prima della modifica legislativa di cui si dirà in appresso). Per quanto riguarda invece i parcheggi costruiti in aree esterne al fabbricato, la giurisprudenza costante di questa corte - a differenza della giurisprudenza amministrativa - ha escluso la deroga al regime concessorio con l'argomento che il concetto di pertinenza cui si riferisce la norma della legge 94/1982 non coincide con quello contemplato nel codice civile.
Perciò, se è vero che gli spazi per parcheggi riservati ex art. 41 sexies della legge urbanistica n. 1150 del 1942 "nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse" costituiscono pertinenze ai sensi degli artt. 817-819 cod. civ.; è anche vero - anzitutto - che la norma si riferisce soltanto alle "nuove costruzioni, e soprattutto che - secondo la giurisprudenza penale - il concetto civilistico di pertinenza non coincide con quello penalistico, in relazione al quale va determinata la disciplina amministrativa applicabile per facoltizzare l'esercizio dello ius aedificandi. In particolare, secondo quest'ultima interpretazione, la nozione di pertinenza va desunta non tanto dall'art. 817 cod. civ. quanto piuttosto dalla normativa catastale, secondo la quale la pertinenza consiste in un volume privo di autonomo accesso dalla via pubblica e insuscettibile di produrre un reddito proprio senza subire modificazioni materiali (cfr. Cass. Sez. III, n. 5331 del 5.5.1992, c.c. 3.3.1992, Staiano, rv. 189968). Su questa linea è stato in vario modo precisato che la pertinenza in senso catastale e urbanistico si caratterizza per la destinazione strumentale, oggettiva e durevole alle esigenze dell'immobile principale, per l'impossibilità oggettiva di destinazioni autonome rispetto a quella di servire l'immobile principale, per l'assenza del c.d. carico urbanistico (cfr. per esempio Cass. Sez. III, n. 8353 del 23.7.1994, c.c. del 5.7.1994, Pelle, rv. 198704; Cass. Sez. III, n. 2533 del 4.8.1995, c.c. 30.6.1995. Iocca, rv. 202714; Cass, Sez. III, n. 4056 del 21.3.1997, c.c. 7.5.1997, Fera, rv. 207609).
6 - Orbene, indipendentemente dalla intrinseca fondatezza dei due orientamenti giurisprudenziali in contrasto, il problema appare ora risolto dalla legge 15.5.1997 n. 127, che col novantesimo comma dell'art. 17, ha aggiunto un periodo al citato art. 9 della legge 24.3.1989 n. 122 (c.d. NO). Secondo questa aggiunta, la facoltà
di costruire in regime di autorizzazione gratuita parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari è accordata non solo per i parcheggi realizzati nel sottosuolo o nel piano terreno del fabbricato principale, ma anche per quelli "realizzati, a uso esclusivo dei residenti, (...) nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici". La sentenza di questa corte (n. 2238 del 1993) citata a sostegno dal giudice d'appello, quindi, non è pertinente, perché superata dalla evoluzione legislativa nel frattempo intervenuta (legge 127 del 1997), la quale è applicabile anche al fatto contestato agli imputati, benché commesso precedentemente all'entrata in vigore della legge stessa (il 30.11.1995). Si tratta, infatti, di legge posteriore più favorevole applicabile ex art. 2, secondo comma, c.p., anche se non ha natura penale ma è solo integratrice della fattispecie incriminatrice. In proposito basti considerare che - secondo la norma ora citata - "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce più reato", e non v'è dubbio che secondo la legge 122/1989 (come modificata dalla legge 127/1997) il "fatto" contestato e accertato a carico degli imputati (aver costruito parcheggi in aree pertinenziali esterne a un fabbricato già assentito con concessione edilizia) non è più punito come reato, sempre che non ricorressero in concreto le condizioni negative previste dalla novella legislativa citata. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte territoriale, proprio al fine di accertare se nel caso concreto sussistesse o no un contrasto con il piano urbano del traffico e ricorressero le altre condizioni negative necessarie per applicare la disciplina della autorizzazione gratuita.
P.Q.M.
La corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2000