Sentenza 1 aprile 2009
Massime • 1
È abnorme il provvedimento di archiviazione che dichiari la falsità di un atto o di un documento, in quanto tale statuizione può essere contenuta soltanto in sentenza. (Fattispecie nella quale la "dicitura di falsità" riguardava alcuni quadri di dubbia autenticità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2009, n. 24806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24806 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 01/04/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00475
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 024711/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN AU, N. IL 31/12/1955;
avverso ORDINANZA del 10/03/2008 GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto 9 gennaio 2008, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto l'archiviazione del procedimento sorto dalla denuncia del vice presidente della Fondazione MA FA che segnalava come alcuni quadri del pittore, di proprietà di AR ZI, non fossero autentici.
Il Giudice, nel ricordato decreto, ha ordinato la restituzione delle opere all'avente diritto;
indi, ha disposto che, sul retro dei quadri, venisse messa "la dicitura di falsità", con provvedimento 10 marzo 2008, per l'annullamento del quale AR ha proposto ricorso per Cassazione.
Deduce che il provvedimento è abnorme perché il decreto di archiviazione non può contenere una dichiarazione di falsità. La censura è fondata e tale conclusione esonera dall'esaminare il residuo motivo dell'atto di ricorso.
Il Legislatore ha previsto la possibilità di una pronuncia sulla falsità di atti o documenti solo nei casi di sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p., comma 5) oppure di sentenze di condanna e di proscioglimento pronunciate in esito al dibattimento (art. 537 c.p.p.) o al rito abbreviato (art. 442 c.p.p., comma 1); pur in assenza di esplicita previsione normativa, si deve ritenere possibile la pronuncia in esame nella ipotesi di applicazione di pena concordata che è equiparata, salve diverse disposizioni di legge, ad una declaratoria di condanna.
La statuizione in oggetto è prevista solo nel contesto di decisioni costitutive aventi natura giurisdizionale.
In base a tale rilievo, si è formata la costante giurisprudenza di legittimità la quale ha sempre ritenuto che la pronuncia di falsità di atti o documenti esuli dal contenuto di un provvedimento di archiviazione;
con esso, il Giudice si limita a controllare la legalità del mancato esercizio, da parte del Pubblico Ministero, della azione penale e non può emanare statuizioni pregiudizievoli per l'indagato o per terzi.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2009