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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/09/2023, n. 37477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37477 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: GO CH nato a [...] il [...] AM IM nato a [...] il [...] PE ON nato a [...] il [...] PE EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
jitil Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE P ci-N, ~ em vt che ha concluso chiedendo 7 t.. rk " c' r-v., 7 Penale Sent. Sez. 4 Num. 37477 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 19/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti - per aver riqualificato il reato di cui al capo B) della rubrica ai sensi degli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 5, cod. pen. e, in conseguenza, rideterminato la pena (con eliminazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici) -, ha confermato l'affermazione di responsabilità di VI MI, AN SI, PE NI e PE AN per i reati loro attribuiti (24/07/2015). Il fatto, ampiamente articolato, è precisamente riportato nella premessa della motivazione a cui si fa rinvio. 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo del medesimo difensore che, con un unico atto, solleva i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 624-bis cod. pen. per errata qualificazione del fatto di cui al capo B) della rubrica, posto che nella condotta degli imputati sarebbero ravvisabili gli estremi del reato di cui all'art. 393 cod. pen. La Corte di appello ha escluso la configurabilità di questo reato sul presupposto della non plausibilità della ricostruzione dei fatti fornita dalle imputate PE AN e PE NI senza tuttavia fornire adeguate argomentazioni in ordine a tali irnplausibilità. È in ragione della volontà di impedire un indebito impiego della loro immagine che le imputate, dopo lo scontro fisico, invitavano AN SI ad affrontare il IO affinché questi eliminasse dal telefono le fotografie che le ritraevano. 2.2. Violazione degli artt. 163, 164 e 175 cod. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen. ed omessa motivazione con riguardo alla mancata concessione dei benefici di legge, di cui gli imputati sarebbero stati meritevoli, in considerazione dell'incensuratezza, del comportamento tenuto al momento del fatto e al processo, della giovane età di AN e VI. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere intervenuta la prescrizione in data 24/01/23. 4. Il 12/04/23, è pervenuta memoria di replica del difensore degli imputati, avv. Rossella Pola, alle conclusioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2 2. Oltre ad essere manifestamente infondati, essi invocano, da parte di questa Corte, una diversa ricostruzione del fatto. Si tratta di rilievi che non possono essere portati al vaglio del giudice di legittimità perché, pur concretandosi formalmente in denunce di legittimità, tendono ad ottenere un riesame dei fatti, al fine di una ricostruzione alternativa degli stessi rispetto a quella correttamente prescelta dal giudice di merito. I profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, invero, sono riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette, come nel caso in disamina, da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203430). 2.1. La Corte di appello, investita del motivo sulla richiesta qualificazione dei fatti di cui al capo B) ai sensi dell'art 393 cod. pen., ha osservato che «la ricostruzione resa dalla persona offesa, IO OL, in ragione della precisione e dovizia di particolari con cui ha descritto le diverse sequenze nelle quali si è segmentata l'azione, deve ritenersi pienamente attendibile, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa degli imputati»; e che le dichiarazioni del IO sono risultate «precise, circostanziate, del tutto coerenti e pienamente verosimili». L'uomo, invero, aveva ammesso di aver scattato delle fotografie, ma con l'unica intenzione di documentare l'assenza di danni derivati al veicolo condotto dalle imputate PE NI e PE AN. Al riguardo, la Corte territoriale rileva che, nelle foto scattate, le donne non sono state riprese nel volto, «segno evidente di come lo scopo delle fotografie fosse solo quello di documentare lo stato dei veicoli, non già quello di riprendere le donne, il che destituisce di fondamento la versione sostenuta dagli imputati, secondo cui motivo dell'aggressione e dunque della sottrazione del telefono sia stato quello di impedire la pubblicazione delle foto scattate dal IO». La veridicità della ricostruzione dell'aggressione subita dal IO dopo essersi fermato, continua la sentenza impugnata, è altresì dimostrata dalle fotografie scattate dagli operanti al Pronto Soccorso, pochi minuti dopo i fatti, documentanti le evidenti tumefazioni, lividi e sanguinamenti, tali da oggettivamente dimostrare l'intensità dell'aggressione posta in essere dagli 3 imputati in danno della persona offesa, conferendo autenticità alla descrizione da questa resa. Osserva, inoltre, la Corte che la persona offesa, al momento degli accadimenti, aveva con sé il figlioletto di tre anni, «il che rende del tutto illogico che... abbia volontariamente tamponato l'autovettura delle imputate ed abbia deliberatamente ingaggiato una colluttazione, in esito alla quale ha riportato significative lesioni». Da tutti gli anzidetti elementi la Corte di appello ha tratto, con motivazione esente dai sollevati vizi, la conclusione per la quale la dinamica dei fatti resa dalle imputate non appare plausibile. Giova, peraltro, ricordare che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente;
ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, quali, in specie, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione. 2.2. Così ricostruiti i fatti, la Corte territoriale, considerate le modalità con cui è stata realizzata la sottrazione del telefono cellulare alla persona offesa e, nello specifico, la circostanza che la sottrazione è avvenuta dopo che l'aggressione era terminata e, dunque, dopo che la violenza era cessata, è correttamente pervenuta alla riqualificazione dei fatti di cui al capo B) ai sensi degli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 5 cod. pen., escludendo in radice la sussistenza di una ragione giuridicamente tutelabile innanzi all'Autorità giudiziaria, invocata dagli imputati con l'atto di gravame e, quindi, la possibilità di sussumere i fatti nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. 2.3. Il secondo motivo è inammissibile, atteso che la richiesta dei benefici di legge non ha costituito oggetto di devoluzione nel giudizio di appello. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Il Presidente Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
jitil Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE P ci-N, ~ em vt che ha concluso chiedendo 7 t.. rk " c' r-v., 7 Penale Sent. Sez. 4 Num. 37477 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 19/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti - per aver riqualificato il reato di cui al capo B) della rubrica ai sensi degli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 5, cod. pen. e, in conseguenza, rideterminato la pena (con eliminazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici) -, ha confermato l'affermazione di responsabilità di VI MI, AN SI, PE NI e PE AN per i reati loro attribuiti (24/07/2015). Il fatto, ampiamente articolato, è precisamente riportato nella premessa della motivazione a cui si fa rinvio. 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo del medesimo difensore che, con un unico atto, solleva i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 624-bis cod. pen. per errata qualificazione del fatto di cui al capo B) della rubrica, posto che nella condotta degli imputati sarebbero ravvisabili gli estremi del reato di cui all'art. 393 cod. pen. La Corte di appello ha escluso la configurabilità di questo reato sul presupposto della non plausibilità della ricostruzione dei fatti fornita dalle imputate PE AN e PE NI senza tuttavia fornire adeguate argomentazioni in ordine a tali irnplausibilità. È in ragione della volontà di impedire un indebito impiego della loro immagine che le imputate, dopo lo scontro fisico, invitavano AN SI ad affrontare il IO affinché questi eliminasse dal telefono le fotografie che le ritraevano. 2.2. Violazione degli artt. 163, 164 e 175 cod. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen. ed omessa motivazione con riguardo alla mancata concessione dei benefici di legge, di cui gli imputati sarebbero stati meritevoli, in considerazione dell'incensuratezza, del comportamento tenuto al momento del fatto e al processo, della giovane età di AN e VI. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere intervenuta la prescrizione in data 24/01/23. 4. Il 12/04/23, è pervenuta memoria di replica del difensore degli imputati, avv. Rossella Pola, alle conclusioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2 2. Oltre ad essere manifestamente infondati, essi invocano, da parte di questa Corte, una diversa ricostruzione del fatto. Si tratta di rilievi che non possono essere portati al vaglio del giudice di legittimità perché, pur concretandosi formalmente in denunce di legittimità, tendono ad ottenere un riesame dei fatti, al fine di una ricostruzione alternativa degli stessi rispetto a quella correttamente prescelta dal giudice di merito. I profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, invero, sono riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette, come nel caso in disamina, da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203430). 2.1. La Corte di appello, investita del motivo sulla richiesta qualificazione dei fatti di cui al capo B) ai sensi dell'art 393 cod. pen., ha osservato che «la ricostruzione resa dalla persona offesa, IO OL, in ragione della precisione e dovizia di particolari con cui ha descritto le diverse sequenze nelle quali si è segmentata l'azione, deve ritenersi pienamente attendibile, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa degli imputati»; e che le dichiarazioni del IO sono risultate «precise, circostanziate, del tutto coerenti e pienamente verosimili». L'uomo, invero, aveva ammesso di aver scattato delle fotografie, ma con l'unica intenzione di documentare l'assenza di danni derivati al veicolo condotto dalle imputate PE NI e PE AN. Al riguardo, la Corte territoriale rileva che, nelle foto scattate, le donne non sono state riprese nel volto, «segno evidente di come lo scopo delle fotografie fosse solo quello di documentare lo stato dei veicoli, non già quello di riprendere le donne, il che destituisce di fondamento la versione sostenuta dagli imputati, secondo cui motivo dell'aggressione e dunque della sottrazione del telefono sia stato quello di impedire la pubblicazione delle foto scattate dal IO». La veridicità della ricostruzione dell'aggressione subita dal IO dopo essersi fermato, continua la sentenza impugnata, è altresì dimostrata dalle fotografie scattate dagli operanti al Pronto Soccorso, pochi minuti dopo i fatti, documentanti le evidenti tumefazioni, lividi e sanguinamenti, tali da oggettivamente dimostrare l'intensità dell'aggressione posta in essere dagli 3 imputati in danno della persona offesa, conferendo autenticità alla descrizione da questa resa. Osserva, inoltre, la Corte che la persona offesa, al momento degli accadimenti, aveva con sé il figlioletto di tre anni, «il che rende del tutto illogico che... abbia volontariamente tamponato l'autovettura delle imputate ed abbia deliberatamente ingaggiato una colluttazione, in esito alla quale ha riportato significative lesioni». Da tutti gli anzidetti elementi la Corte di appello ha tratto, con motivazione esente dai sollevati vizi, la conclusione per la quale la dinamica dei fatti resa dalle imputate non appare plausibile. Giova, peraltro, ricordare che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente;
ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, quali, in specie, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione. 2.2. Così ricostruiti i fatti, la Corte territoriale, considerate le modalità con cui è stata realizzata la sottrazione del telefono cellulare alla persona offesa e, nello specifico, la circostanza che la sottrazione è avvenuta dopo che l'aggressione era terminata e, dunque, dopo che la violenza era cessata, è correttamente pervenuta alla riqualificazione dei fatti di cui al capo B) ai sensi degli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 5 cod. pen., escludendo in radice la sussistenza di una ragione giuridicamente tutelabile innanzi all'Autorità giudiziaria, invocata dagli imputati con l'atto di gravame e, quindi, la possibilità di sussumere i fatti nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. 2.3. Il secondo motivo è inammissibile, atteso che la richiesta dei benefici di legge non ha costituito oggetto di devoluzione nel giudizio di appello. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Il Presidente Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023