Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
NA LIA ITA LLO ICA BO BBL I U D P A 0 33 30/ 0 3 - ST 5 2 PO Z E D IM 2 64 A R. D .P. D E IN NOME DEL POPOSITA T B ll. ESEN a b. ta LA CORTE SUPI 2 2 Oggetto rt. a OPPOSIZIONE STIMA SEZIONE PRIMA CIVILE INDENNITA' ESPROPRIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17839/00 Dott. Giovanni OLLA Presidente - - -- Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Cron. 7651 Rep. 932 Consigliere Dott. Renato RORDORF Ud. 10/10/2002 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI MILAZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CERNIA 43, presso l'Avvocato RAO ROSARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA TODARO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
AIELLO LUCIA, domiciliata in ROMA VIA elettivamente CRESCENZO 9, presso l'avvocato EMILIANO AMATO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO CALDARERA, 2002 giusta delega a margine del controricorso;
1819 - controricorrente
contro
COOPERATIVA RINASCITA 86 A RL;
- intimata avverso la sentenza n. 38/00 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 24/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato TODARO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato CALDARERA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 24 gennaio 2000, la Corte di appel- determinato rispettivamente in 10 di Messina ha £.28.489.000 ed in indennità dovute£.131.826.000,le dal comune di Milazzo a CI LO per l'occupazione temporanea e la successiva espropriazione di un immobi- le di sua proprietà, sito nella località Ciantro di Mi- lazzo (in catasto al fg.8,part.915) onde realizzare 37 alloggi economici e popolari. На Osservato al riguar- do: a) che il terreno con destinazione edificatoria per- 2 ché incluso in zona C2a dal P.R.G. di quel comune, aveva all'epoca del decreto di esproprio, emesso 1'8 ottobre 1997, il valore di £.194.000 mq., ricavato da alcune de- cisioni della stessa Corte in relazione ad immobili con le medesime caratteristiche ed identica ubicazione;
b) che nel caso il criterio riduttivo di cui all'art.5 legge 359 del 1992 andava applicato senza bis della riduzione del 40% prevista dal 1° com- l'ulteriore ma, perché l'amministrazione comunale, offrendo una somma del tutto inadeguata, aveva reso impossibile alla pro- addivenire alla cessione volontaria prietaria di c) che non trovava nella fattispecie ap- dell'immobile; l'art. 16 d.lgs.504/1992 istitutivo plicazione dell'imposta ICI. Per la cassazione della sentenza, il comune di Mi- lazzo ha proposto ricorso per tre motivi;
cui resiste CI LO con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso l'amministrazione comunale, deducendo illogicità ed insufficienza della motivazione, addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente applicato il metodo sintetico-comparativo valore per la determinazione del che aveva dell'immobile, recependo acriticamente la c.t. considerato soltanto pochi precedenti giudizia- 3 li, trascurando invece le numerose decisioni della stes- sa Corte che a terreni del tutto simili e perfino ri- guardanti la medesima procedura aveva attribuito valori del tutto inferiori all'importo di £.194.000 al mq.:più elevato perfino di un immobile ubicato nel centro di Milazzo ed espropriato in epoca succesiva al 1997. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini dell'ammissibilità della censura di difetto di motiva- zione, il ricorrente in Cassazione ha l'onere di indi- care specificamente e singolarmente i fatti, le circo- stanze e le ragioni che assume essere stati trascurati o insufficientemente o illogicamente valutati dal giu- dice del merito, dovendo il ricorso contenere in sé tutti gli elementi che consentano alla Corte di Cassa- zione di controllare la decisività dei punti controver- si e la correttezza e sufficienza della motivazione ri- spetto ad essi;
con la conseguenza che deve ritenersi inidoneo al raggiungimento di tale scopo il motivo che si limiti ad una generica contestazione, peraltro di parte della sentenza impugnata, senza la precisa indica- zione degli elementi di fatto che si assumono trascura- ti o degli specifici errori di valutazione in cui que- sta sia incorsa:poiché la genericità di siffatta denun- cia non fornisce alla Corte neppure le argomentazioni 4 in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata e non le consente a maggior ragione di accer- tare né la concreta sussistenza né tanto meno la deci- sività delle omissioni e degli errori addebitati al giudice del merito (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851;25 mar- zo 1987 n. 2898). Proprio in tale difetto di specificazione della do- glianza è incorso il comune ricorrente, avendo dedotto la illogicità e l'insufficienza della motivazione della Corte di appello di Messina in merito alla determina- zione dell'indennità di esproprio per avere erroneamen- te applicato, peraltro recependo acriticamente le risul- tanze della consulenza tecnica, il metodo sintetico- comparativo avvalendosi di poche determinazioni giudi- ziali pervenute a valutazioni esagerate: senza specifi- care quale ne fosse il contenuto,quale criterio di va- lutazione ciascuna di esse avesse seguito e soprattutto le ragioni per cui le valutazioni cui erano pervenute esagerate;
e quindi, il criteriodovessero considerarsi sintetico-compartivo risultasse applicato non corretta- mente. Del pari ed a maggior ragione, quindi, detto difetto è ravvisabile nell'ulteriore addebito mosso alla sen- tenza impugnata di avere, invece, trascurato valutazioni asseritamente più pertinenti e pur esse provenienti da 5 precedenti decisioni della stessa Corte, senza altra in- dicazione utile ed al cui contenuto l'amministrazione comunale si è limitata genericamente a rinviare:in vio- lazione peraltro anche del principio secondo cui il ri- corrente che denunci in sede di legittimità il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento ha l'onere di indicare specificamente il contenuto del do- cumento trascurato dal giudice di merito, onde consen- tire, in sede di legittimità, la verifica, sulla sola base di tale atto di impugnazione, e senza necessità di (inammissibili) indagini integrative, della validità e decisività delle disattese deduzioni;
e senza che, al- l'uopo, possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento, "per relationem", ad altri atti © scritti difensivi presentati nei precedenti gradi del giudizio, per il principio così detto di 'autosufficienza" del "! ricorso per Cassazione. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992,1'ente pubblico si duole che la Corte di appello nella stima dell'indennità abbia escluso la decurtazione del 40% prevista dal 1° comma di detta norma giudicando l'of- ferta non congrua, senza considerare che tale mancata riduzione è stabilita nel comma successivo soltanto nell'ipotesi di accettazione dell'indennizzo da parte 6 p dell'espropriando e di stipulazione del contratto di cessione;
e che al riguardo non rileva 1'incongruită dell'offerta, peraltro nel caso insussistente per avere 1'amministrazione determinato il valore di mercato in base ad una diffusa documentazione contenente numerose decisioni della stessa Corte di appello di Messina. Il motivo è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato (sez. un. 12393/1992; 1148/1996; 5864/1999) che in seguito alla legge 359 del 1992, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili si determina esclusivamente in base al criterio introdotto dall'art.5 bis, 1° comma della nuova legge, che ne prevede il calcolo in misura corrispon- dente alla semisomma tra valore di commercio del fondo ed il reddito dominicale dell'ultimo decen- nio, ulteriormente ridotta del 40%; con la conseguenza che l'importo così ottenuto risulta sostanzialmente poco superiore al 30% corrispondente ad una somma di del valore venale del bene. Unico "contrappeso" alla nuova disciplina, di appli- cazione dunque generale ed inderogabile “per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato..." e degli altri enti pubblici, è costibito dalla facoltà concessa all'espropriando, già dall'art. 12 della legge 865 del 7 1971, di addivenire alla "cessione volontaria dell'immobile": in tal caso, infatti, il legislato- 11re, privilegiando il (più rapido) strumento consensua- le rispetto al (più macchinoso) strumento autoritativo e quindi, 1'intendimento di favorire il proprietario che opti per la prima alternativa", gli consente anzi- tutto, accettando l'indennità provvisoria offerta dall'espropriante ai sensi dell'art.11 di detta legge, di stipulare la cessione dell'immobile "per un prezzo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria"; e, dopo il sopravvenire dell'art.5 bis di convenire la cessione sudetta "in ogni fase del procedimento espro- priativo", evitando in tal caso la decurtazione del 40% (2° comma). Siffatta interpretazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 bis, comma 2, nella parte in cui non subordina l'applicazione dell'abbattimento del 40% dell'indenni- ta' di esproprio all'accertamento che l'indennita' provvisoria offerta al privato sia conforme ai crite- ri di legge (Corte Cost. 19 luglio 2000, n. 300) ed ha escluso il contrasto con l'art. 97 Cost., con ri- guardo a presunte scorrettezze e cattivo uso del pote- re da parte della pubblica amministrazione, nella 8 formulazione di proposte indennitarie, perche' cio' on influisce sul sistema di calcolo dell'indenni- ta' di esproprio e del prezzo di cessione. Per cui, secondo la Consulta, il solo fatto oggettivo che non vi sia stato trasferimento volontario del bene all'ente pubblico, determina il calcolo dell'inden- nita' in misura pari al 60% della semisomma, in base all'art. 5 bis, comma 1°: il soggetto privato, infatti, ha la scelta tra la contestazione giudiziale e la ces- maggiorato, secondo un sogget-sione bonaria a prezzo tivo calcolo di convenienza, legato agli oneri di un'azione in giudizio e alla perdita del premio. Questo non esclude pero', anche nelle conside- razioni della stessa Corte Costituzionale, che nei casi piu' manifesti di anomalia di applicazione delle norme denunciate e di malfunzionamento degli organi amministrativi, non possa rivelarsi la necessita' di rimedi applicativi ispirati a scelte di tutela delle parti (conf. a Corte Cost. 300/00, anche Corte Cost. 11 luglio 2000, n. 262, relativa alla disciplina tran- sitoria), per evitare che l'indennita' finisca per dipendere da offerte palesemente irrisorie, simboliche, strumentalmente mirate ad ottenere l'abbat- timento. D'altra parte, tale lettura dei primi due commi p dell'art. 5 bis, come questa Corte ha più volte rile- vato, s'impone siccome la piu' conforme al dettato costituzionale, anche alla luce della necessita', piu' volte manifestata dalla Corte Costituzionale, di assicurare un ristoro serio, e non irrisorio;
per cui la valutazione della vicenda amministrativa di determina- zione indennitaria e della sua correttezza e' rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito;
cui è devoluto il compito di accertare se l'offerta dell'indennità sia seria, attendibile, effettivamente commisurata ai nuovi criteri ed adeguata alla natura °(3° e 4 comma) ed al valore dell'immobile si da garan- tire (e non elidere) la facoltà di scelta del proprie- tario tra l'accettazione della indennità offerta pur in misura minore, ma esente da decurtazione ed il rischio della liqudazione giudiziale gravata dall'integrale ap- plicazione del criterio riduttivo stabilito dalla nor- ma. Ovvero, se non raggiunga neppure quel limite al di sotto del quale l'entità pecuniaria riconosciuta dovuta al soggetto passivo dell'ablazione, nel suo fisiologico discostarsi dall'integrale ristoro del depauperamento patrimoniale da lui subito per effetto del sistema di calcolo delineato dalla menzionata norma, non può scen- dere senza divenire assolutamente inadeguata e perciò più non rispondente alla sua stessa funzione (Cass. 10 5283/2000; 3833/2001; 14868/2001) In applicazione di questi principi, che il collegio pienamente condivide, deve, da un lato escludersi che la sentenza impugnata sia incorsa nella violazione dell'art. bis, per il semplice fatto che alla mancata stipula della cessione non abbia corrisposto la decurtazione dell'indennita' accertata giudizialmen- te;
e dall'altro la decisione resta altresi' indenne al controllo di legittimita' sulla motivazione, nella operare l'abbatti- parte in cui, ha ritenuto di non mento del 40%, per essere dipesa la mancata accet- tazione dell'indennita', ai fini di una cessione del bene espropriando, da un'offerta provvisoria cor- rispondente a poco più della metà del valore ac- giudizialmente e peraltro giustificata certato dall'amministrazione comunale in questa sede di legit- timità, ancora una volta con un rinvio ad una asserita "diffusa documentazione" nonché a precedenti decisioni della Corte di Messina, non altrimenti specificate. Con il terzo motivo, il comune di Milazzo, deducen- violazione dell'art.16 del d.lgs. 504 del do 1992, nonché mancanza di motivazione, lamenta che la de- cisione impugnata abbia dichiarato inapplicabile la norma senza fornire alcuna motivazione al riguardo;
e richiamando la relazione di c.t.u. che invece aveva 11 preso in considerazione soltanto l'ipotesi qui non ri- corrente di pagamento dell'imposta ICI in misura supe- riore alla stima dell'immobile; mentre nel caso la ditta LO per gli anni 1993-1995 antecedenti all'inizio della procedura ablativa aveva denunciato valori assai inferiori a quello poi determinato dai giudici del me- rito. Questo motivo è fondato. La sentenza impugnata, infatti, ha respinto l'istanza del comune di tener conto nella determinazione dell'indennità del criterio indicato dall'art.16 del d.lg.504 del 1996, in base all'assunto del tutto apodit- tico e tautologico che detta norma non trovava applica- zione nel caso concreto;
ed a conforto di tale conclu- sione ha rinviato ad analogo giudizio espresso al ri- guardo dal c.t.u. Per cui è incorsa nel vizio di omessa motivazione, denunciato dall'amministrazione CO- munale, il quale ricorre non solo quando il giudice ab- bia completamente omesso di esaminare una questione proposta, ma anche quando sia reso impossibile il con- trollo del criterio logico in base al quale egli ha af- fermato il proprio convincimento;
e, perciò, sussiste quando detto giudice si sia limitato ad affermazioni apodittiche non corredate dall'indicazione degli ele- menti a sostegno della decisione. 12 A questa situazione è, peraltro, equiparabile quella in cui la sentenza argomenta sulla base di elementi di prova menzionati in modo tale da presupporre che essi siano già conosciuti, perché li fa oggetto di mero ri- chiamo, invece che di una descrizione sufficiente a dar conto della loro rilevanza: posto che anche in tal caso non è ricostruibile l'iter logico attraverso cui si è formato il convincimento del giudice e non è quindi esercitabile il controllo della sufficienza e coerenza delle ragioni che lo sorreggono. Il che si è verificato nel caso concreto con il me- rinvio al parere del c.t. circa 1'applicabilità ro dell'art.16 d.lgs.504/1992 che si risolve,di per sé, in una violazione dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ. posto che il giudice deve attenersi al limite intrinseco alla consulenza tecnica, consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico;
per cui, ove egli erroneamente commetta al consulente la formu- lazione di valutazioni giuridiche o di merito inammis- sibili, non può risolvere la controversia in base ad un richiamo alle conclusioni al riguardo del consulente stesso, ma può condividerle soltanto ove formuli una propria autonoma motivazione basata sulla valutazione degli elementi di prova legittimamente acquisiti al 13 processo e dia sufficiente ragione del proprio convin- cimento, tenendo conto delle contrarie deduzioni delle parti se tradotte in rilievi ed osservazioni specifiche e concrete. La sentenza impugnata va, pertanto cassata in rela- zione al motivo accolto con rinvio ad altra Corte di Appello che si indica in quella di Palermo, che provve- derà all'esame della domanda in questione del comune di Milazzo, attenendosi ai principi ora enunciati, nonché alla regolamentazione delle spese del giudizio di le- gittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i primi due motivi del ricor- so, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in re- lazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo. Così decisa in Roma il 10 ottobre 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore R U Giovanni olla Salvatore Salvago CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE il - 6 MAR. 2003 Luísa Passinetti " IL CANCELLIERE 14