Sentenza 20 settembre 1999
Massime • 1
In materia di previdenza forense, il potere - dovere attribuito nell'art. 22 legge 20 settembre 1980 n. 576 alla Giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori di verificare periodicamente la sussistenza del requisito dell'esercizio da parte degli iscritti alla libera professione con carattere di continuità è limitato, come periodo di riferimento, al quinquennio precedente la verifica stessa e non può invece essere esercitato in ogni tempo. Consegue che soltanto i contributi che cadono nel quinquennio precedente la data della revisione (facoltativa od obbligatoria) possono essere resi inefficaci per mancanza del requisito della continuità dell'esercizio professionale, requisito dal quale può prescindersi unicamente nei casi comprovati di malattia o di altro grave impedimento o di investitura di una delle specifiche cariche pubbliche elettive indicate dal medesimo art. 22.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/09/1999, n. 10164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10164 |
| Data del deposito : | 20 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente -
Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Arcangelo DE BIASE - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE - già CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI EN;
- intimato -
e sul 2 ricorso n 02355/95 proposto da:
RI EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PALUMBO 3, presso lo studio dell'avvocato BELLONI DONATELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato TERENZIANI PIER LUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avvero la sentenza n. 662/95 del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositata il 01/08/95 R.G.N. 495/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/99 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 marzo 1993 l'avv. Enzo Ferrari conveniva in giudizio davanti al Pretore di Reggio Emilia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori, esponendo:
di essere iscritto alla predetta Cassa ininterrottamente dal 1952;
di essere stato ammesso a pensione dalla giunta esecutiva della Cassa, con provvedimento in data 26 gennaio 1991, a decorrere dal 1° gennaio 1991; che la pensione gli era stata liquidata sulla base di 30 anni di effettiva iscrizione, dal 1952 al 1973 e dal 1983 al 1990, non essendogli stati convalidati gli anni dal 1974 al 1982 per non avere egli prodotto in tale periodo - durante il quale aveva ricoperto incarichi pubblici - redditi professionali e non avere altrimenti provato l'effettivo esercizio della professione;
che il provvedimento della Cassa, avendo esso esponente versato contributi nel periodo in questione, era illegittimo, sia perché l'art. 22 della legge n. 576 del 1980 consentiva la revisione dell'iscrizione alla Cassa solo con riferimento al quinquennio precedente la data della revisione, sia perché la Cassa non aveva ritenuto che gli incarichi pubblici rivestiti da esso esponente nel periodo 1974/1982 costituissero "grave impedimento" all'esercizio della professione e giustificassero, quindi, ai sensi dell'art. 5 della delibera del Comitato di Delegati 22.5.1976, la mancata continuità dell'attività professionale;
che il provvedimento era inoltre illegittimo perché adottato senza il previo parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto alla riliquidazione della pensione con il computo dell'anzianità assicurativa e contributiva anche relativamente agli anni 1974/1982.
La Cassa si costituiva in giudizio e sosteneva la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza del 13/20 dicembre 1993 il Pretore dichiarava l'illegittimità della delibera della Cassa nella parte in cui escludeva dal computo dell'anzianità contributiva e assicurativa, ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione, gli anni dal 1976 al 1982; riteneva legittima l'esclusione degli anni 1974 e 1975 in quanto già resi inefficaci sulla base della revisione relativa al periodo 1966/1975, eseguita in applicazione della legge 22 luglio 1975 n.319; condannava pertanto la Cassa a riliquidare il trattamento pensionistico del ricorrente con il computo degli anni dal 1976 al 1982.
Osservava il Pretore che l'art. 3 della legge 22 luglio 1975 n.319, come modificato con l'ultimo comma dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980 n.576, non consentiva la revisione e l'eventuale declaratoria di inefficacia al di là del quinquennio antecedente la revisione stessa.
Il primo giudice non riteneva invece sussistente gli altri profili di illegittimità ravvisati dal ricorrente nella predetta delibera della Giunta Esecutiva.
Osservava che il "grave impedimento" all'esercizio della professione, diverso dalla malattia, doveva consistere necessariamente in una situazione materialmente impeditiva dell'esercizio dell'attività professionale, mentre nella fattispecie gli incarichi pubblici ricoperti dal ricorrente non erano giuridicamente incompatibili con l'attività professionale;
il mancato esercizio della professione era dipeso, per il primo giudice, da una libera scelta del professionista e non da un impedimento materiale.
L'insussistenza di una situazione di grave impedimento toglieva rilievo, inoltre, all'illegittimità procedurale ravvisata nella mancata richiesta del parere al Consiglio dell'Ordine: tale richiesta era infatti necessaria solo al fine dell'esercizio del potere discrezionale attribuito alla Giunta Esecutiva in caso di accertamento di una situazione impeditiva dell'esercizio della professione.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli avvocati e procuratori, assumendo che il Pretore aveva errato nel ritenere che il potere di verifica fosse limitato al quinquennio antecedente la verifica stessa.
L'avv. Ferrari si costituiva resistendo e proponendo appello incidentale relativamente all'esclusione dal computo della anzianità assicurativa degli anni 1974 e 1975 e alla mancata condanna della Cassa al pagamento di svalutazione monetaria ed interessi sui ratei arretrati dell'adeguamento della pensione.
Con sentenza del 27 giugno/1° agosto 1995 il Tribunale di Reggio Emilia rigettava sia l'appello principale che quello incidentale, compensando tra le parti le spese del grado.
Confermando l'interpretazione pretorile dello art. 22, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980 n.576, il giudice di appello riteneva che il legislatore aveva espressamente previsto la possibilità di rendere inefficaci, agli effetti dell'anzianità di iscrizione, solo i periodi ricompresi nel termine quinquennale di revisione periodica;
e che il "grave impedimento"- ricorrendo il quale, la giunta esecutiva della Cassa, ai sensi del punto 5 della delibera del comitato di delegati del 22.5.1976, avrebbe dovuto valutare, con giudizio discrezionale, la continuità e comunque il carattere prevalente dell'esercizio professionale, tenuto presente ogni elemento fornito dall'interessato e sentito il parere del Consiglio dell'Ordine competente - non poteva ravvisarsi nelle cariche ricoperte dall'avv. Ferrari nel periodo in questione (in consigli di amministrazione di istituti di credito pubblici).
In ordine agli accessori richiesti dall'appellante incidentale il Tribunale osservava che, trattandosi di credito previdenziale, erano dovuti, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n.412 del 1991, i soli interessi legali (superiori alla svalutazione monetaria verificatasi medio tempore).
Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando un unico motivo di annullamento, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (già Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori). L'avv. Ferrari resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, cui resiste, con successivo controricorso, la ricorrente principale, che ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la Cassa ricorrente denuncia insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, costituito dalla perentorietà o meno del termine per la revisione degli iscritti alla Cassa;
nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 22, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980 n.576, anche con riferimento al terzo comma dello stesso articolo (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Assume che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il potere di revisione, attribuito alla Cassa dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge n. 576 del 1988, abbia cadenza quinquennale, potendo invece essere esercitato in ogni tempo;
mentre la revisione diviene obbligatoria nei confronti del singolo iscritto nel momento in cui il professionista chieda di fruire del trattamento di pensione. Sostiene che i termini per la revisione facoltativa sono ordinatori e non perentori, come si ricava anche dalla regola generale dettata dall'art. 152, ultimo comma, c.p.c.; e che dal mancato esercizio della revisione facoltativa non può derivare un indebito vantaggio dell'iscritto, che verrebbe a beneficiare della pensione senza avere esercitato la professione forense per un certo periodo. Confronta la vecchia formulazione dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975 n.319 con quella modificata con l'ultimo comma dell'art. 22 della legge n.576 del 1980, evidenziando che nel testo originario la revisione doveva avvenire "immediatamente" ed obbligatoriamente, mentre nel nuovo testo la revisione è facoltativa, con termini necessariamente ordinatori.
Aggiunge che se la revisione in questione fosse obbligatoria e soggetta a termini perentori, allora i funzionari della Cassa sarebbero incorsi nel reato di omissione di atti di ufficio. Con il ricorso incidentale l'avv. Enzo Ferrari denuncia "violazione ed erronea applicazione del punto 5 della delibera del Comitato dei Delegati 22 maggio 1976 emessa in forza dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975 n.319 - omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.)". Assume che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i "gravi impedimenti" di cui alla delibera siano quelli che, come la malattia, impediscono materialmente l'esercizio della professione forense. Sostiene, invece, che il grave impedimento può anche dipendere da una scelta discrezionale del soggetto, quando sia socialmente apprezzabile o, ancor di più, quando sia socialmente utile.
L'interpretazione del Tribunale contrasterebbe inoltre con il quarto comma dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n.576, che prevede l'esonero dalla continuità dell'esercizio professionale per gli iscritti che siano membri del parlamento, dei consigli regionali, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o di comuni con più di 50.000 abitanti. Quegli incarichi, infatti, sono il frutto di una libera scelta del professionista.
Le previsioni della legge e del regolamento sarebbero l'adattamento alla libera professione dell'art. 31 della legge n.300 del 1970. Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Il ricorso principale non può, per le ragioni che seguono, essere accolto.
Le censure della Cassa, pur formulate sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello del vizio di motivazione, in realtà riguardano esclusivamente l'interpretazione che il Tribunale ha dato dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980 n.576 (Riforma del sistema previdenziale forense).
La norma così dispone:
"L'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n.319, è così modificato:
"La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata. Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci".
Ritiene la Corte che il duplice riferimento al controllo della "continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio" e al dovere di rendere inefficaci "i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata", non consente una interpretazione diversa da quella seguita dal Tribunale.
Il potere di revisione, con il correlato dovere di rendere inefficaci gli anni privi del requisito della continuità dell'esercizio professionale, può essere esercitato solo per il quinquennio antecedente la data della revisione.
Quanto alle deduzioni della Cassa ricorrente circa la sussistenza di un potere o di un dovere della stessa di procedere a revisione, e circa la inesistenza di una periodicità quinquennale delle revisioni, si tratta di aspetti estranei al problema ermeneutico oggetto di causa.
Sul primo punto si può ritenere che il legislatore abbia concesso alla Cassa il potere di controllare periodicamente la continuità dell'esercizio professionale dei propri iscritti, lasciandola libera, peraltro, di prendere per buone le dichiarazioni rese anno per anno dal professionista, con il pagamento della relativa contribuzione.
Si tratta di un meccanismo analogo a quello fiscale. Gli uffici finanziari possono acquietarsi alle dichiarazioni dei redditi rese dai contribuenti (il che avviene nella quasi totalità dei casi) oppure possono controllare le loro posizioni, peraltro in un ambito temporale ristretto.
Che poi tale controllo periodico lo si possa esercitare solo ogni cinque anni o, come sostiene la Cassa, "in ogni tempo", è circostanza che non sposta i termini del problema oggetto di causa:
anche l'unico controllo eseguito a carico del professionista, così come il secondo controllo eseguito dopo sette o tredici anni dal primo, non possono comunque riguardare anni diversi da quelli ricompresi nel quinquennio antecedente la revisione. Nè a diverse conclusioni si perviene confrontando il vecchio testo dell'art. 3 della legge n. 319 del 1975 con quello modificato con la legge n. 576 del 1980. Con l'art. 3 della legge n. 319/1975 si impose alla Cassa di provvedere immediatamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio della professione nell'ultimo decennio e, successivamente, a revisioni quinquennali, sospendendo dall'iscrizione, per il periodo corrispondente di anni, coloro che non avessero provato di avere svolto la libera professione con carattere di continuità.
La formulazione originaria prevedeva un obbligo e non una facoltà di revisione, peraltro anche in questo caso nell'ambito di un periodo temporale definito: l'ultimo decennio. Anche allora sarebbe risultato illegittimo un accertamento, sulla continuità dell'esercizio professionale, riferito ad anni anteriori al decennio dalla revisione.
Del tutto fuori luogo, poi, appare il raffronto fra la prova dell'esercizio della professione e la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, rapporto che l'INPS può verificare senza alcun limite temporale.
E ciò per la semplice ragione che la normativa regolante l'assicurazione obbligatoria presso l'INPS, al contrario di quella regolante la previdenza forense, non contiene alcuna norma che ne limiti i poteri di verifica.
Del resto la previsione di un limite temporale all'ambito dell'indagine - cosa diversa dalla questione se un termine sia ordinatorio o perentorio - ha la sua ratio: indagare su periodi più lontani nel tempo sarebbe per la Cassa più difficoltoso, così come più difficile sarebbe la prova, da parte dell'assicurato, della continuità della professione.
La interpretazione della norma effettuata dal Tribunale è, pertanto, corretta.
Infondato è anche il ricorso incidentale.
Nella interpretazione del punto 5 della delibera del Comitato dei Delegati - emanato, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975 n. 379, come modificato con l'art. 22, ultimo comma, della legge n.576 del 1980, per fissare i criteri per le revisioni - il
Tribunale non è incorso in alcun vizio logico o giuridico. La norma, così come riportata in ricorso, dispone che "nei casi comprovati di malattia o di altro grave impedimento, la giunta esecutiva della Cassa, con giudizio discrezionale, valuterà la continuità e comunque il carattere prevalente dell'esercizio professionale, tenuto presente ogni elemento fornito dall'interessato e sentito il parere del Consiglio dell'ordine competente".
Il Tribunale ha ritenuto che la valutazione della persistente continuità o comunque del carattere prevalente dell'esercizio professionale vada effettuato dalla giunta esecutiva in caso di malattia o di altro grave impedimento di carattere materiale, e non quando, come nella fattispecie, non vi era un vero e proprio impedimento all'esercizio della professione forense negli anni 1974 e 1975, atteso che "... le cariche ricoperte dall'avv. Ferrari nel periodo in questione (in consigli di amministrazione di istituti di credito pubblici) non erano incompatibili con l'esercizio, sia pure ridotto, della professione" (pag. 10 della sentenza impugnata).
Come osserva subito dopo il Tribunale, il fatto che l'avv. Ferrari non abbia concretamente esercitato l'attività professionale durante quel periodo per l'esigenza morale di evitare condizionamenti e contrasti di interesse, fu dovuto ad una libera scelta del professionista e non certo ad un grave impedimento tale da rendere impossibile l'esercizio della professione.
E, per dimostrare che non ogni carica in enti pubblici esonera gli avvocati iscritti alla Cassa dalla continuità dell'esercizio professionale, il Tribunale cita proprio il quarto comma dell'art.22 della legge n. 576 del 1980, che prevede un tale esonero, durante il periodo della carica, solo per coloro che siano o siano stati membri del Parlamento, dei Consigli regionali, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o presidenti delle provincie o sindaci di comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti.
Per il giudice di appello proprio l'espressa previsione di specifiche cariche pubbliche elettive quale motivo di esonero dal requisito della continuità della professione è significativa della volontà di limitare alle sole cariche espressamente menzionate l'esonero stesso, con norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva.
La motivazione è corretta, esente da vizi logici o giuridici, e coglie con puntualità la ratio e del punto 5 della delibera e del quarto comma dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980 n. 576. La norma non consente di ritenere, come assume il ricorrente incidentale, che una scelta discrezionale del soggetto, quando sia socialmente apprezzabile, valga ad esonerarlo dall'obbligo di continuità dell'esercizio della professione.
Va sottolineata, invece, la differenza sussistente tra i criteri dettati dal punto 5 della delibera del Comitato dei delegati, per il caso di malattia o di altro grave impedimento, e quanto stabilito dal comma quarto dell'art. 22 sopra citato.
Nel caso di malattia o altro grave impedimento l'iscritto alla Cassa non è esonerato dalla continuità dell'esercizio professionale, ma tale continuità va valutata con giudizio discrezionale, tenendo comunque conto del "carattere prevalente dell'esercizio professionale", sia pur ridotto per la malattia o altro grave impedimento.
La norma è formulata in modo tale da escludere, comunque, la permanenza dell'iscrizione alla Cassa in caso di totale cessazione, per malattia, di ogni attività professionale.
Nei casi di cui al quarto comma dell'art. 22 della legge n.576 del 1980, invece, i soggetti che ricoprono gli specifici incarichi precisati dalla norma sono esonerati, per la durata della carica, dalla continuità dell'esercizio professionale.
In un sistema siffatto non trova spazio l'interpretazione propugnata dal ricorrente incidentale, secondo la quale ogni scelta discrezionale di astenersi dalla professione per motivi socialmente apprezzabili dovrebbe esonerare l'iscritto dall'obbligo della continuità dell'esercizio professionale.
Per tutto quanto esposto il ricorso principale e quello incidentale vanno entrambe rigettati.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 16 aprile 1999 Depositata in cancelleria il 20 settembre 1999.