Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/09/1999, n. 10164
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Sentenza 20 settembre 1999

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In materia di previdenza forense, il potere - dovere attribuito nell'art. 22 legge 20 settembre 1980 n. 576 alla Giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori di verificare periodicamente la sussistenza del requisito dell'esercizio da parte degli iscritti alla libera professione con carattere di continuità è limitato, come periodo di riferimento, al quinquennio precedente la verifica stessa e non può invece essere esercitato in ogni tempo. Consegue che soltanto i contributi che cadono nel quinquennio precedente la data della revisione (facoltativa od obbligatoria) possono essere resi inefficaci per mancanza del requisito della continuità dell'esercizio professionale, requisito dal quale può prescindersi unicamente nei casi comprovati di malattia o di altro grave impedimento o di investitura di una delle specifiche cariche pubbliche elettive indicate dal medesimo art. 22.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/09/1999, n. 10164
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10164
    Data del deposito : 20 settembre 1999

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