Sentenza 29 maggio 2012
Massime • 1
La revoca del provvedimento di confisca adottata all'esito del procedimento di prevenzione patrimoniale, ex art. 2-ter legge n. 575 del 1965, per meri motivi procedurali non ha effetto preclusivo su un eventuale procedimento avente ad oggetto gli stessi beni e in danno della stessa persona, per la confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992. (Nella specie, la confisca in materia di prevenzione antimafia era stata revocata, essendo trascorso oltre un anno dall'esecuzione del sequestro).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2012, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 29/05/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - N. 1537
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 37188/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA SA NT, nato il [...];
2) LA SA CO, nato il [...];
3) TO MA, nata il [...];
avverso l'ordinanza n. 353/2010 CORTE APPELLO CATANZARO del 27/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Vito Monetti, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27 maggio 2011, la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sulle opposizioni proposte da La OS AN e dai terzi interessati La OS NI e TO IN avverso il decreto del 7 gennaio 2011, con il quale la stessa Corte aveva disposto la confisca, a norma del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies convertito con modificazioni nella L. n. 356 del 1992, dei beni nello stesso elencati, ha confermato il decreto opposto.
1.1. La Corte premetteva che:
- la richiesta di sequestro preventivo e di confisca, a norma dell'indicato art. 12 sexies, di alcuni beni intestati ai familiari di La OS AN, ma a lui riconducibili, era stata avanzata dalla Procura Generale di Catanzaro, a seguito della condanna del medesimo La OS per i reati di cui all'art. 416 bis, art. 629, commi 1 e 2, art. 628 cod. pen., comma 3, n. 1 e 3, e L. n. 203 del 1991, art. 7;
- la stessa Corte d'appello di Catanzaro, adita e competente quale giudice della esecuzione, aveva accolto la richiesta, rilevando, sulla scorta degli accertamenti di natura fiscale e patrimoniale svolti dalla Direzione Investigativa Antimafia - sezione operativa di Catanzaro, che vi era una sperequazione evidente tra la capacità reddituale annuale del La OS e del suo nucleo familiare e gli investimenti immobiliari effettuati, avuto riguardo alle dichiarazioni dei redditi presentate da ciascun componente della famiglia e al patrimonio immobiliare nella loro disponibilità.
1.2. La Corte, richiamati, quindi, i principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 920 del 2004 con riguardo alle condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro dei beni confiscabili in base alla richiamata normativa, rilevava, a ragione della decisione, che:
- la definitività della condanna riportata da La OS AN comportava la sua pericolosità presunta;
- quanto ai redditi dei tre soggetti componenti il nucleo familiare, La OS AN aveva dichiarato dal 1990 al 2005 redditi da lavoro dipendente e da impresa tra seimila e ventimila Euro, con punta massima di settantaduemila Euro nel 2003; la moglie, TO IN, non aveva dichiarato redditi dopo il matrimonio, tranne che negli anni dal 1998 al 2002 tra cinquemila e settemila Euro, con punta massima di ventisettemila Euro nel 2000, e il figlio, La OS NI, aveva percepito redditi solo nel 2005 pari a venticinquemila Euro;
- le entrate riconducibili a premi assicurativi erano solo teoriche, non essendo supportate da elementi dimostrativi della loro esistenza ed entità;
- quanto al figlio La OS NI, in particolare, la mancanza di redditi propri e di qualsiasi altra disponibilità economica di lecita provenienza, nel momento delle acquisizioni degli incrementi patrimoniali a lui riferibili, escludeva qualsiasi valutazione di proporzionalità della titolarità dei beni immobili acquistati dal medesimo;
la tesi difensiva della modestia del valore economico dei beni era inconferente, tenuto conto dell'assenza di liquidità del medesimo e del valore reale degli immobili;
l'impossidenza di capitali propri per l'acquisto di immobili e per l'avvio di attività d'impresa era sintomatico della riferibilità degli uni e dell'altra al padre La OS AN;
la circostanza che uno dei beni era stato donato al predetto dalla madre non consentiva di pervenire a conclusioni diverse, poiché la stessa madre non aveva tra il 1995 e il 1999 autonomia reddituale e finanziaria;
l'immobile acquistato nel 2004 era riferibile al padre sulla base dei dati forniti dagli stessi venditori;
- quanto alla moglie TO IN, la mancanza di una sua adeguata capacità patrimoniale e la necessaria contemporanea destinazione del reddito dei coniugi al mantenimento di essi stessi e del figlio rendevano non giustificati gli esborsi connessi all'avvio dell'azienda individuale alla stessa intestata, riconducibile, invece, alla sostanziale titolarità del medesimo La OS AN. Nè operava, secondo la Corte, alcun ostacolo di precedente giudicato in dipendenza della intervenuta revoca del sequestro e della confisca in sede di prevenzione con decreto della stessa Corte del 26 marzo 2003, quanto alla confisca dei beni intestati a La OS NI, ricevuti per donazione dalla madre IN, potendo instaurarsi una nuova procedura di confisca dopo l'annullamento per meri motivi procedurali di un decreto di confisca.
2. Avverso detta ordinanza ricorrono per cassazione con unico atto, per mezzo del difensore di fiducia, La OS AN e i terzi interessati La OS NI e TO IN, che ne chiedono l'annullamento sulla base di tre motivi.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge per l'omessa rilevazione della inapplicabilità della confisca ai beni indicati ai n. 1 e 2 del provvedimento di confisca a causa dell'intervenuto precedente giudicato, rappresentato dal decreto della Corte d'appello del 26 marzo 2003. Secondo i ricorrenti, la motivazione della Corte, che ha ritenuto che non sussiste alcuna preclusione quando l'annullamento dipende da vizi formali, è errata perché non ha considerato che la revoca è stata disposta nella specie per essere "intervenuti provvedimenti che all'epoca dei fatti consentivano di non ritenere attuale la pericolosità sociale" del proposto, e che tale giudizio è immodificabile in assenza di nuovi elementi, che non sono stati evidenziati.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies nella parte in cui non sono state valutate le allegazioni difensive in riferimento alla proporzione fra il valore dei beni e la capacità patrimoniale della famiglia di La OS AN.
Secondo i ricorrenti, il decreto impugnato non ha proceduto, in coerenza con il presupposto normativo della sua pronuncia, all'attenta verifica delle allegazioni difensive contenute in elaborato tecnico sull'attività e sul patrimonio del La OS, che offriva una ricostruzione della vita finanziaria dello stesso, e ha omesso ogni riferimento ai dati di fatto di segno contrario in esso contenuti, svolgendo le sue argomentazioni con riguardo a quanto indicato nell'atto di opposizione, che non aveva riportato il contenuto dell'allegata consulenza per evitare una duplicazione di informazioni con pregiudizio per la difesa.
2.3. Con il terzo motivo è dedotta violazione di legge nella parte in cui la proporzione fra reddito e lecita acquisizione dei beni è stata operata senza considerare il volume d'affari della impresa, ma con il solo riferimento ai dato della dichiarazione dei redditi, e senza tenere conto, con riferimento ai singoli beni, del riferimento temporale della valutazione da compiersi al momento dell'acquisto di ciascun bene al patrimonio familiare.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso congiunto proposto da La OS AN, La OS NI e TO IN è infondato in ogni sua deduzione.
2. La censura svolta con il primo motivo attiene alla denunciata violazione del principio del ne bis in idem, occorsa nel giudizio di merito per l'omessa rilevazione della inapplicabilità della confisca a due beni (indicati ai n. 2 e 3 del provvedimento di confisca), già sottoposti a procedimento di prevenzione patrimoniale ai sensi della L. n. 575 del 1965, e poi restituiti. 2.1. È costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione che, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, stante la natura della decisione che le applica, inidonea a determinare un giudicato in senso proprio, nessuna preclusione sussiste a che, annullato per vizi formali un decreto di confisca, si instauri, in costanza di esecuzione di una misura di prevenzione personale, una nuova procedura di sequestro e confisca sui medesimi beni oggetto del provvedimento annullato (Sez. U, n. 36 del 13/12/2000, dep. 07/02/2001, Maclonia, Rv. 217668; Sez. 5, n. 13358 del 24/02/2003, dep. 24/03/2003, Papalia e altri, Rv. 224197).
Tale principio trova un riscontro nelle decisioni che individuano un effetto preclusivo derivante dalla decisione conclusiva del procedimento di prevenzione patrimoniale, L. n. 575 del 1965, ex art.1 ter, rispetto a eventuale procedimento, avente a oggetto gli stessi beni e in danno della stessa persona, per la confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies convertito in L. n. 356 del 1992, in mancanza di deduzione di fatti nuovi modificativi della situazione definita rispetto all'accertamento della legittima provenienza dei beni (Sez. 1, n. 44332 del 18/11/2008, dep. 27/11/2008, P.G. in proc. Araniti, Rv. 242201), o alla sussistenza di collegamenti del proposto con gruppi criminali di tipo mafioso (Sez. 5, n. 22626 del 28/04/2010, dep. 11/06/2010, PM in proc. D. F. e altro, Rv. 247441).
2.2. Di tali principi di diritto, che il Collegio condivide e riafferma, la Corte ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione, avendo rilevato, con motivazione adesiva agli stessi e coerente ai dati fattuali richiamati, la corrispondenza del caso di specie alla fattispecie della revoca del provvedimento di confisca antimafia per "meri motivi procedurali", connessi al suo intervento oltre un anno dal sequestro, già ritenuta da questa Corte, con precedente arresto, inidonea a determinare effetto preclusivo rispetto alla instaurazione della nuova procedura sugli stessi beni. Tali argomentazioni resistono alle censure dei ricorrenti, che infondatamente oppongono il riferimento generico a una causa di revoca della confisca diversa dal vizio di forma, ricollegabile a "provvedimenti che all'epoca dei fatti consentivano di non ritenere attuale la pericolosità sociale" del proposto La OS, senza tuttavia illustrare adeguatamente il contenuto degli atti indicati, neppure allegati o integralmente trascritti così da rendere il ricorso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, dep. 26/03/2010, Casucci, Rv. 246552). Nè i ricorrenti si sono correlati, nell'esprimere il loro dissenso rispetto alle risposte rese alle doglianze svolte con l'atto di opposizione, alle condizioni che fondano l'applicazione della L. n.356 del 1992, art. 12 sexies collegate alla esistenza di una sproporzione tra valore dei beni nella disponibilità del condannato per uno dei reati indicati nello stesso articolo, commi 1 e 2, e attività lecitamente produttiva di redditi, e alla mancanza di una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, e non alla valutazione della pericolosità della persona o delle persone titolari dei beni stessi, invece dedotta in ricorso come esclusa nel diverso giudizio e preclusiva in questo.
3. Del tutto infondato è il secondo motivo che denuncia l'omessa valutazione delle allegazioni difensive riferite alla proporzione fra il valore dei beni e la capacità patrimoniale di La OS AN e della sua famiglia.
L'analisi dei dati afferenti ai redditi percepiti da ciascuno dei ricorrenti, componenti il detto nucleo familiare è stata, infatti, operata dalla Corte con appropriato iter logico-argomentativo, evidenziando, con richiami non incongrui ai dati fattuali evidenziati sulla base delle emergenze degli atti disponibili, l'esiguità delle entrate lecite, specificamente descritte, per la modestia dell'ammontare dei redditi dichiarati e la mancanza di altre disponibilità economiche di provenienza lecita a giustificare gli incrementi patrimoniali riferibili formalmente al figlio di La OS AN, NI, e l'avvio dell'azienda individuale intestata alla moglie del detto La OS AN, TO IN. In tale percorso argomentativo, la Corte non ha prescisso dal confronto con le deduzioni difensive, cui ha dato ragionevoli ed esaustive risposte, ed ha, in particolare, rilevato il carattere meramente teorico delle entrate ricondotte a premi assicurativi, non provate nella loro esistenza ed entità; l'irrilevanza della tesi difensiva di sussistenza del requisito della proporzionalità riguardo ai beni acquistati da La OS NI per la modestia del valore economico del compendio immobiliare, avuto riguardo alle valutazioni del valore reale degli immobili e all'assenza di liquidità dell'acquirente; la mancanza di valenza positiva della provenienza di due immobili a favore del detto La OS NI da donazione della madre, non disponendo quest'ultima al momento degli acquisti degli stessi beni di autonomia reddituale e patrimoniale;
la carenza di giustificazione degli esborsi occorrenti per l'avvio di impresa individuale a nome della TO in un'ottica patrimoniale complessiva e in quella temporalmente riferita all'epoca della costituzione della stessa, oltre che in relazione all'esigenza di mantenimento dei coniugi e del figlio.
3.1. A fronte di dette articolate argomentazioni le deduzioni dei ricorrenti, che si riferiscono ad allegazioni difensive assumendone l'omessa valutazione e a risultanze di elaborato tecnico di parte non prese in considerazione, sono del tutto aspecifiche poiché ne' indicano a quali dati, volti a dimostrare la congruità dei redditi e delle attività economiche al valore e al numero degli acquisti patrimoniali, si riferiscono, ne' si correlano all'analisi svolta nel decreto, che hanno sottoposto a critica generica, senza tenere conto delle ragioni argomentate svolte e opporre puntuali rilievi idonei a provocare e consentire il controllo devoluto a questa Corte, assolvendo la funzione tipica dell'atto di impugnazione. 4. È infondato il terzo motivo con riguardo ai diversi profili prospettati.
4.1. Quanto al primo profilo, che riguarda l'omesso riferimento al volume d'affari dell'impresa La OS e in particolare di quella della ricorrente TO, esercente attività di vendita al dettaglio di abbigliamento, la censura si mantiene a un livello di assoluta genericità intendendo trarre elementi a conforto dell'espresso dissenso rispetto alla dettagliata ricostruzione delle circostanze concrete e all'apprezzamento conclusivo espresso in sede di merito, da riferimenti fattuali generici e non circostanziati ne' illustrati e provati, e da richiami assertivi a principi giurisprudenziali non rapportati alla fattispecie in esame e alle risultanze del procedimento relativo.
4.2. Quanto al secondo profilo, attinente alla necessaria considerazione del riferimento temporale dei singoli beni al momento del loro acquisto al patrimonio familiare, il principio di diritto richiamato in ricorso (Sez. 6, n. 721 del 26/09/2006, dep. 16/01/2007, Nettuno, Rv. 235607) è in linea con quello affermato da questa Corte a sezioni unite con la stessa sentenza indicata in decreto (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 19/01/2004, Montella, Rv. 226491), alla cui stregua - al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nella L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, commi 1 e 2, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna.
Dalla esattezza del principio di diritto non consegue, tuttavia, la fondatezza della censura, che ne oppone l'esistenza già ritenuta in sede di merito, omettendo ancora una volta di correlarsi al contenuto del decreto, contro il quale la doglianza è rivolta, e che ha plausibilmente rilevato, con argomentazioni congrue e logicamente consequenziali alle valutazioni svolte a fondamento della disposta confisca anche quanto al valore reale dei beni immobili, la sussistenza della sproporzione tra i modesti redditi leciti e gli incrementi patrimoniali con riguardo al momento in cui i medesimi, riferiti al figlio e alla moglie di La OS AN, si sono concretizzati, oltre a essere vista in un'ottica patrimoniale complessiva.
4.3. Nè i ripetuti riferimenti a non considerate valutazioni di natura tecnica conferiscono maggiore specificità al ricorso, che non le indica prima ancora di illustrarle adeguatamente.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2013