Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2012, n. 1204
CASS
Sentenza 29 maggio 2012

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La revoca del provvedimento di confisca adottata all'esito del procedimento di prevenzione patrimoniale, ex art. 2-ter legge n. 575 del 1965, per meri motivi procedurali non ha effetto preclusivo su un eventuale procedimento avente ad oggetto gli stessi beni e in danno della stessa persona, per la confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992. (Nella specie, la confisca in materia di prevenzione antimafia era stata revocata, essendo trascorso oltre un anno dall'esecuzione del sequestro).

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  • 1ESECUZIONI: PAGAMENTO DEL PREZZO ED ONERI FISCALI
    Avv. Antonio De Simone · https://www.expartecreditoris.it/ · 27 marzo 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2012, n. 1204
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1204
Data del deposito : 29 maggio 2012

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