Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2003, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
AT SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 DA REGISTRAZIONEMATERIA 0 08 02/03 C.C.63301 TRIBU REPUBBLICA ITALIANA o T t A t IN NOME DE POR I CASSAZIONE LA Tributaria SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 5920/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Cron. 1645 - Presidente Consigliere Dott. Massimo ODDO - Consigliere Rep. Dott. Nino FICO - Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere Ud. 24/05/02 Consigliere Dott. Francesco TIRELLI C.C. - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sex 6 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
RI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato STORACE 24 FRANCESCO, che lo difende, giusta procura in calce;
controricorrente 2002 nonchè contro 2370 BELLUZZO MARIA TERESA;
-1- - intimata - avversO la sentenza n. 370/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 18/12/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/05/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
ai sensi della legge 89/01; udito per il resistente, l'Avvocato STORACE, che ha con il fascicolo 5919/99 echiesto la trattazione rinvio a nuovo ruolo lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- La Corte, considerato : che il Ministero delle Finanze ricorre contro la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 370/6/98 del 18.12.98 che aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi ,ai sensi dell'art. 38 DPR 600/73,per l'anno 1989 a carico di EL IA ES e IC BE sul presupposto della non applicabilità retroattiva dei coefficienti presuntivi di reddito di cui ai D.M 10.9.92 e 19.11.92 introdotti dalla legge 413/91; che la giurisprudenza di questa Corte ha in ripetute circostanze affermato che in tema di imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, e' legittima l'applicazione agli anni anteriori dei coefficienti presuntivi di reddito adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 413 del 1991, posto che, rimanendo sul piano dell'accertamento e delle prove, l'applicabilità dei cosiddetti redditometri agli anni anteriori deve ritenersi insita nell'articolo 38 del d.P.R. n. 600 del 1973.(Cass 12843/95;Cass 2510/00;Cass 13415/00); che il ricorso è pertanto,manifestamente fondato per cui merita accoglimento con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per le spese.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, I di questo giudizio, anche per le spese ad altra sezione della CTR Lombardia. Roma 24.05.02 Il Cons.est. Il Presidente що DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 20 GEN. 2003 IL CANCELLIERE C пи во чашо AL AS ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIAN. 131 TAB. ALL. B- TRIBUTARIA IL CANCELLIERE naido OA rield OU