Sentenza 13 giugno 2013
Massime • 1
L'elezione di domicilio da parte di straniero non a conoscenza della lingua italiana necessita, per la sua validità, dell'assistenza dell'interprete.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2013, n. 26705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26705 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/06/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 2183
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 50124/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.S. N. IL (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza n. 603/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del 26/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONI Monica;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa il 26 settembre 2012 il Tribunale di Genova, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta da S.B. , alias S.K. , di restituzione in termini per la proposizione dell'appello avverso la sentenza resa dal Tribunale per i Minorenni di Genova 23/2/2000, ritenendo correttamente eseguita la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza, in quanto avvenuto presso il domicilio eletto dall'imputato con apposito verbale, redatto all'atto della sua scarcerazione dopo un periodo di detenzione.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, per ottenerne l'annullamento, l'interessato a mezzo del suo difensore, il quale deduce il vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, sia in ordine alla questione dell'omessa traduzione del verbale di elezione di domicilio, sia quanto alla nullità di tale atto per mancanza o erronea indicazione degli avvertimenti di legge: pur senza porre in discussione il principio, secondo il quale ogni precedente elezione di domicilio resta revocata a seguito di una successiva di diverso contenuto, argomenta che nel caso specifico quella successiva era stata fatta e sottoscritta senza essere stata tradotta nella lingua conosciuta dal dichiarante, non assistito nemmeno da un interprete, sicché all'atto della sua redazione egli aveva inteso indicare il luogo ove avrebbe alloggiato, ma non revocare la precedente elezione di domicilio. Inoltre, il verbale in questione doveva ritenersi affetto da nullità per avere dato atto dell'impartizione degli avvisi di cui all'art.161 cod. proc. pen., comma 2 e non di quelli previsti dal suo comma
1.
3. Con requisitoria scritta depositata il 25 gennaio 2013 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Oscar Cedrangolo, ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili dedotti dal proponente.
1. Il Giudice dell'esecuzione ha operato una valutazione formalistica degli atti del procedimento per dedurne che, in relazione all'indicazione da parte del B. , all'atto della sua scarcerazione dalla Casa circondariale di Genova Marassi il 5 maggio 1997, del domicilio di (OMISSIS) presso tale don C.M. , correttamente si fosse proceduto a notificargli in quel luogo l'estratto contumaciale relativo alla sentenza posta in esecuzione in suo danno per avere egli implicitamente revocato la precedente elezione di domicilio con un atto volontario sottoscritto personalmente, mentre l'intervento di un interprete doveva ritenersi superfluo, essendo richiesto solo per atti diversi, quali l'interrogatorio o la notificazione di ordinanze cautelari.
1.1 Già di per sè l'interpretazione limitativa del disposto dell'art. 143 cod. proc. pen., proposta dal giudice di merito, non può condividersi: la norma in esame stabilisce il diritto dell'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana di ottenere l'assistenza gratuita di un interprete al fine di comprende il contenuto dell'accusa rivoltagli ed il significato degli atti cui prende parte;
inoltre, l'art. 143, comma 2 aggiunge e generalizza il riconoscimento di tale diritto laddove impone all'autorità procedente di designare un interprete per la traduzione di un atto scritto ed in tutti i casi in cui "la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana". Risulta dunque testuale la previsione dell'estensione dell'obbligo di assicurare l'operato di un interprete tutte le volte che l'imputato non sia a conoscenza della lingua nella quale si svolge il processo e debba rendere una dichiarazione, come nel caso della scelta del domicilio, adempimento essenziale per poter ricevere effettiva conoscenza degli atti processuali (Cass., sez. 4, n. 32911 del 11/05/2004, Saber ed altri, rv. 229268; sez. 2, n. 40807 del 06/10/2005, Sokolovych, rv. 232593; sez. 6, n. 28697 del 17/4/2012, Wu, rv. 253250).
1.2 Soltanto in apparenza è stato affermato un principio contrario con la pronuncia di questa Corte sez. 3, n. 8301 del 09/01/2008, Merlini, rv. 239290, la quale ha escluso la violazione delle prerogative difensive perché "la sottoscrizione del verbale con il quale la polizia giudiziaria provvede ad identificare le generalità della persona nei cui confronti risulta sporta denuncia ed, eventualmente, a richiedere l'indicazione o l'elezione di domicilio, non rende infatti in alcun modo necessaria, ad avviso del Collegio, la presenza dell'interprete. E ciò in quanto, l'attività della persona identificata è limitata in questo caso alla sottoscrizione del verbale la cui lettura è sufficiente a rendere comunque intelligibile per l'interessato la situazione di riferimento": il caso risolto aveva riguardato, infatti, imputato sordomuto, ma capace di leggere e scrivere, quindi di comprendere quanto sottoscritto, condizione ben diversa da quella dell'odierno ricorrente, all'epoca minore di età ed extracomunitario, appena due mesi prima assistito da interprete nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto per l'evidente difficoltà di avere contezza dei relativi adempimenti processuali, in grado di apporre la propria firma, ma molto probabilmente non consapevole del significato e delle conseguenze di un'elezione di domicilio e dell'esatto contenuto dell'atto sottoscritto.
2. Sotto diverso profilo, il secondo verbale di elezione di domicilio rivela la sua nullità in quanto contenente l'attestazione degli avvertimenti impartiti soltanto ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., comma 2 come deducibile dal riferimento che, in mancanza di comunicazione del mutamento di domicilio o di insufficienza o inidoneità della relativa dichiarazione o elezione, le successive notifiche sarebbero state effettuate nel luogo ove l'atto era stato notificato: è evidente che ci si riferiva all'ipotesi diversa da quella nella quale versava il B. , che era stato scarcerato e non destinatario della notificazione dell'informazione di garanzia o di altro atto processuale. Avrebbe dovuto, invece, essere reso edotto che, a fronte dell'omessa comunicazione del mutamento di domicilio o di insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione, le successive notifiche sarebbero avvenute mediante consegna al difensore.
2.1 Per non avere considerato quanto sopra ed avere proposto una lettura errata dell'art. 143 cod. proc. pen., deve ritenersi che il provvedimento impugnato sia viziato per erronea interpretazione della legge processuale e per motivazione illogica, il che comporta l'annullamento senza rinvio dello stesso e dell'ordine di esecuzione, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova quanto alla sentenza resa il 23-2-2000 dal Tribunale per i Minorenni di Genova;
dovrà quindi procedersi a cura del suddetto Tribunale per i Minorenni alla rinnovazione della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza in questione. Pertanto, va altresì disposta l'immediata scarcerazione del B. , se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordine di esecuzione relativo alla sentenza emessa il 23-2-00 dal Tribunale per i Minorenni di Genova nei confronti di B.S. . Dispone trasmettersi gli atti al suddetto Tribunale per i Minorenni di Genova per la rinnovazione della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza. Ordina l'immediata scarcerazione del B.S. se non detenuto per altra causa;
si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013